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2010-08-11

Accordo interconfederale del 15 aprile 2009

Diritto Civile


Accordo interconfederale del 15 aprile 2009

Con il presente accordo per l’attuazione del precedente del 22 gennaio 2009 le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività oltre alla semplificazione e alla razionalizzazione-riduzione dei contratti collettivi nazionali anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, organizzazioni di rappresentanza delle imprese ed organizzazioni sindacali dei lavoratori .

Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l’occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori. Confermando l’esigenza di un modello basato su assetti contrattuali su due livelli che sia in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, i tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole.

Tale accordo tende in via sperimentale per la durata di quattro anni a sostituire l’articolo 2 del protocollo del 1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno del sistema produttivo”.

Inoltre prevede la costituzione di un organo ( Comitato paritetico) per la verifica del corretto funzionamento delle regole e che tracci linee di orientamento per i comportamenti dei vari organismi e dei loro rappresentanti.

Si tende così a perseguire la strada che già da un ventennio è stata intrapresa da molti paese europei che porta al decentramento della contrattazione collettiva volta a rilanciare la produttività e quindi le retribuzioni reali. L’esigenza che viene rappresentata nel presente accordo è quella incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obietti vidi produttività, redditività,qualità, efficienza al fine di migliorare la competitività e quindi i risultati dell’andamento economico delle imprese

Il premio variabile quindi sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore . L definizione degli importi, della misurazione sia quantitativa che qualitativa è lasciata alla contrattazione tra le parti che avranno come stabilito nell’accordo esaminato preventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive.

Tali meccanismi consentono anche alle piccole imprese di adottare sistemi retributivi di tipo variabile con specifici aiuti che vengono lo offerti dalla presente normativa.

La retribuzione così intesa potrebbe però dar luogo a minori garanzie ed è per questo che per attenuare la variabilità sono stati introdotti meccanismi di garanzia . I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, infatti, stabiliscono che sia riconosciuto un

importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria .

Per particolari situazioni di crisi in zone ben determinate è possibile in base al presente accordo e previe intese precedentemente accordate a livello nazionali dalle parti stipulanti i contratti collettivi che ci si accordi per modificare in tutto o in parte istituti economici o normativi disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria .

In modo da rendere più svelta e precisa l’azione di concertazione, prevenendo e risolvendo problemi legati a tali dinamiche in maniera più efficiente.


Dott. D'Onofrio Fabrizio


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