Accordo quadro del 22 gennaio 2009

accordo-quadro-del-22-gennaio-2009 Con tale accordo il Governo e le parti firmatarie si proponevano di incentivare lo sviluppo economico e la crescita occupazionale sulla base di un aumento di produttività .
Infatti, in modo del tutto sperimentale, le parti oggetto dell’accordo intendono migliorare l’efficienza delle dinamiche retributive, dei prodotti e dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, sulla base delle modificazioni apportate alla normativa vigente in tema di negozia e gestione della contrattazione collettiva.
Tale cambiamento si basava sull’adozione di un modello comune sia al settore pubblico che privato.
L’accordo del 2009 prevede infatti:
a) che l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli e cioè sul contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla contrattazione di secondo livello.
b) che il contratto nazionale di lavoro di categoria avrà :
—Durata triennale sia per la parte economica che normativa.
—Funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
— Le dinamiche degli effetti economici saranno individuate in base alla crescita dei prezzi al consumo assumendo, a differenza di quanto accadeva in passato, un nuovo indice previsionale sulla base dell’IPCA ( indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti . Tant’è vero che tale elaborazione sarà  affidata ad un soggetto esterno.
—La discordanza tra inflazione prevista e reale sarà  considerata sulla base dei prodotti energetici importati al netto.
—La verifica circa la significatività  circa l’eventuale discrepanza sarà  effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità  di monitoraggio, analisi e raccordo sitematico della funzionalità  del nuovo accordo.
—Il recupero delle eventuali discrepanze sarà  effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale.
—Il nuovo indice previsionale sarà  applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese.
—Nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà  demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l’indice IPCA, effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento dell’indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione.
—Nel settore del lavoro pubblico, la verifica delle eventuali discrepanze sarà  effettuata alla scadenza del triennio contrattuale,previo confronto con le parti sindacali, ai fini dell’eventuale recupero nell’ambito del successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto nell’intero settore .
Inoltre l’accordo quadro prevede anche che siano demandati alla contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale la gestione del sistema delle relazioni industriali a livello nazionale, territoriale aziendale o di pubblica amministrazione, oltre alla possibilità  di definire ulteriori forme di bilateralità  per il funzionamento di servizi integrativi del welfare .
Tale accordo cerca anche di limitare i disagi recati dal eccessivo perdurare delle trattative sindacali, garantire i lavoratori prevedendo adeguate coperture economiche a tal riguardo e disciplinando i periodi di tregua sindacale per favorire il regolare svolgimento del negoziato .

 
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Accordo quadro del 22 gennaio 2009

accordo-quadro-del-22-gennaio-2009 Con tale accordo il Governo e le parti firmatarie si proponevano di incentivare lo sviluppo economico e la crescita occupazionale sulla base di un aumento di produttività .
Infatti, in modo del tutto sperimentale, le parti oggetto dell’accordo intendono migliorare l’efficienza delle dinamiche retributive, dei prodotti e dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, sulla base delle modificazioni apportate alla normativa vigente in tema di negozia e gestione della contrattazione collettiva.
Tale cambiamento si basava sull’adozione di un modello comune sia al settore pubblico che privato.
L’accordo del 2009 prevede infatti:
a) che l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli e cioè sul contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla contrattazione di secondo livello.
b) che il contratto nazionale di lavoro di categoria avrà :
—Durata triennale sia per la parte economica che normativa.
—Funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
— Le dinamiche degli effetti economici saranno individuate in base alla crescita dei prezzi al consumo assumendo, a differenza di quanto accadeva in passato, un nuovo indice previsionale sulla base dell’IPCA ( indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti . Tant’è vero che tale elaborazione sarà  affidata ad un soggetto esterno.
—La discordanza tra inflazione prevista e reale sarà  considerata sulla base dei prodotti energetici importati al netto.
—La verifica circa la significatività  circa l’eventuale discrepanza sarà  effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità  di monitoraggio, analisi e raccordo sitematico della funzionalità  del nuovo accordo.
—Il recupero delle eventuali discrepanze sarà  effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale.
—Il nuovo indice previsionale sarà  applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese.
—Nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà  demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l’indice IPCA, effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento dell’indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione.
—Nel settore del lavoro pubblico, la verifica delle eventuali discrepanze sarà  effettuata alla scadenza del triennio contrattuale,previo confronto con le parti sindacali, ai fini dell’eventuale recupero nell’ambito del successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto nell’intero settore .
Inoltre l’accordo quadro prevede anche che siano demandati alla contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale la gestione del sistema delle relazioni industriali a livello nazionale, territoriale aziendale o di pubblica amministrazione, oltre alla possibilità  di definire ulteriori forme di bilateralità  per il funzionamento di servizi integrativi del welfare .
Tale accordo cerca anche di limitare i disagi recati dal eccessivo perdurare delle trattative sindacali, garantire i lavoratori prevedendo adeguate coperture economiche a tal riguardo e disciplinando i periodi di tregua sindacale per favorire il regolare svolgimento del negoziato .


http://www.studiodisa.it/
Avv. Renato D’Isa

 
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