Chat e responsabilità civile
Succede che – a margine di un caso legato ad una nota chat, ove è intervenuta addirittura una interrogazione parlamentare – una giornalista ed un avvocato si pongano un problema: il ban ingiusto ed immotivato può costituire giusta pretesa per una rivalsa civilistica dell’utente?
La questione è interessante e pone una prospettiva nuova, a ben vedere: il chatter come consumatore; tanto più che la chat è un luogo virtuale che, per sua natura, necessita di moderazione e filtro, in special modo quando sia aperto ad una indistinta comunità di persone tra cui vi possono essere minori.
Senza pretesa alcuna, approfitto di questo spazio per poche, sbrigative considerazioni che spero potranno essere di aiuto per tutti coloro che intendono approfondire le problematiche legali del web.
Bisogna partire dalla considerazione che, di fatto, il ban (ovvero l’esplusione/esclusione dell’utente dalla chat) costituisce una sospensione unilaterale del servizio – qui, naturalmente, ci occupiamo delle chat a pagamento – e pertanto esso dovrebbe essere regolamentato contrattualmente (in modo il più possibile preciso e dettagliato) dal Gestore, nonchè, anche in rispetto del principio di buona fede nelle relazioni contrattuali, motivato e possibilmente reso il meno unilaterale possibile.
Ciò, anche nell’interesse del Gestore, giacchè, nel caso in cui il servizio sia a pagamento, all’eventuale disagio patito dall’utente per una ipotetica ingiusta interruzione – e quindi il danno non patrimoniale eventualmente ritenibile per l’impossibilità di proseguire e/o allacciare relazioni, amicizie etc. etc. che già vediamo quotidianamente ritenuto nella giurisprudenza di merito in tema di telecomunicazioni – si aggiungerebbe anche un danno emergente di natura patrimoniale.
Naturalmente, qualora il “ban” sia regolamentato contrattualmente, la procedura effettivamente utilizzata deve essere conforme a quella descritta in contratto.
Tale lapalissiana considerazione è dettata dal fatto che, nella prassi, i regolamenti di chat e forum tendono spesso a restare lettera morta.
Infine, nella redazione o nell’esame delle clausole di limitazione della responsabilità sempre presenti nelle regolamentazioni contrattuali delle chat, una attenzione particolare va posta nei confronti delle così dette clausole vessatorie. Com’è noto si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, e tali clausole non hanno alcun effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Ebbene, clausole definibili come vessatorie possono trovarsi inserite in questo genere di contratti, dal momento che in essi, spesso, sono previste facoltà di risoluzione e/o sospensione del servizio dietro giudizio unilaterale del fornitore del servizio, nonchè frequentemente vi sono espresse limitazioni di responsabilità a favore di quest’ultimo per le più varie fattispecie di danni patiti dall’utente.
A conclusione: la “normatizzazione” del web procede (si veda la problematica sulla qualificazione giuridica dei blog) spedita: che sia un bene o un male, sicuramente obbliga il giurista a porsi problematiche nuove…anche in chat.
Dott.ssa. Lorenza Morello
http://lucaamico.blogspot.com/
Avv. Luca Amico
