Comunione legale dei coniugi

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Nell’ambito del diritto di famiglia, con particolare riferimento alla comunione legale dei coniugi ed al suo regime patrimoniale, viene in evidenza la problematica applicazione dell’art.2932 nel caso in cui uno dei coniugi non presti il suo consenso alla stipula del contratto definitivo di compravendita di un bene immobile.

Sarà  necessario, quindi, partire dalla disciplina del regime di comunione legale tra i coniugi e dalle previsioni di cui agli art. 180 e 184 c.c.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto per i coniugi la possibilità  di operare una scelta tra comunione legale e separazione dei loro beni, stabilendo, tuttavia, per i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975, l’applicabilità , in mancanza di una pattuizione contraria, del regime di comunione legale, contrariamente alle previsioni precedenti che, invece, disponevano esclusivamente la separazione dei beni.

L’art. 180 c.c. disciplina l’amministrazione dei beni della comunione legale, ciascuno dei coniugi può compiere da solo atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento occorre il consenso di entrambi i coniugi.

Accade, quindi, che tutti gli atti di disposizione di beni immobili ad essa appartenenti compiuti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell’altro e cioè in violazione della regola dell’amministrazione congiunta possono essere passibili dell’azione di annullabilità  ex art. 184 c.c. proposta dal coniuge estromesso entro il termine perentorio di un anno dalla conoscenza dell’atto dispositivo.

La vendita di immobili è indubbiamente atto eccedente l’ordinaria amministrazione: da tale previsione può senza dubbio derivarne l’invalidità  dell’impegno preliminare assunto da uno soltanto dei contitolari del bene promesso in vendita.

Infatti, in tema di promessa di vendita di un bene ricadente nella comunione legale dei coniugi, assunta da uno solo di essi, la volontà  contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può validamente formarsi in costanza di mancato o viziato consenso del coniuge pretermesso, vista l’unicità  del bene in comunione, nel cui atto dispositivo i coniugi costituiscono un’unica parte complessa.

Tale orientamento, ormai consolidato, è ancor più valido nel caso in cui il coniuge estromesso non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, essendo addirittura litisconsorte necessario nel giudizio, a conferma del’ inscindibilità  delle posizioni di entrambi i coniugi comunisti.

Da questa situazione scaturisce l’impossibilità  per il promissario acquirente di potersi giovare del rimedio dell’esecuzione forzata in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 10675/95 )sul presupposto dell’ inefficacia dell’obbligazione assunta da uno solo dei comproprietari in carenza di rappresentanza dell’altro titolare.

Recentemente si è fatta strada, sia pure nel solo ambito della giurisprudenza di merito, una soluzione alternativa del tutto antitetica. L’impegno sottoscritto da uno soltanto dei coniugi sarebbe efficace e del tutto impegnativo, salva l’annullabilità  del medesimo ai sensi dell’art.184 cod.civ. (Tribunale di Mantova, 04 marzo 2006 ). Sotto un profilo complementare si sono espresse le S.U. della Cassazione: la controversia relativa all’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto un bene comune, tuttavia stipulato da uno soltanto dei coniugi, non può non vedere la partecipazione anche dell’altro coniuge, rimasto estraneo alla vicenda negoziale (Cass. Civ. Sez. Unite, 17952/07).

Al fine di superare il rifiuto del consenso di uno dei coniugi frapposto al compimento di atti di straordinaria amministrazione, non saranno intoccabili neppure le previsioni di cui all’art 181 c.c., che prevedono la possibilità  per il coniuge consenziente di rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto che l’altro coniuge si rifiuta di compiere.

 
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