Contratto di parcheggio – natura del contratto e profili di responsabilità
Ai fini di approntare un’ analisi puntuale sulla natura del contratto di parcheggio e sul suo inquadramento normativo di riferimento, è necessaria una breve disamina sui rapporti intercorrenti tra negozio giuridico e contratto e sulla classificazione di questi ultimi in tipici ed atipici.
Il negozio giuridico è sostanzialmente una manifestazione di volontà , rivolta ad uno scopo pratico, finalizzata a costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica che l’ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela.
Il contratto è, invece, ai sensi dell’ art 1321, l’atto con il quale due o più parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico a carattere patrimoniale.
Il negozio giuridico ha natura genericamente astratta, tant’è che la sua definizione non è presente nel codice civile, mentre il contratto si configura piuttosto come una delle categorie in cui può articolarsi il negozio giuridico nel suo complesso.
Si riscontra nella categoria dei contratti una componente patrimoniale indispensabile e permeante che non trova il suo fondamento necessario nei negozi giuridici.
I contratti, inoltre, sono negozi bilaterali o plurilaterali, mentre per i negozi giuridici è prevista la possibilità di atti unilaterali, si pensi ad esempio al testamento, circostanza esclusa per i contratti ai sensi dell’art 1321 cc.
Un’ulteriore classificazione delle fattispecie contrattuali si basa sulla rispondenza o meno dei contratti stessi a figure previste dall’ordinamento o a figure che non rientrano in schemi disposti dalle norme del codice civile.
Quest’ultima ipotesi è ravvisabile nel contratto di parcheggio; in primo luogo, occorre infatti porre in evidenza che tale contratto non appartiene alle tipologie contrattuali aventi una puntuale disciplina e consentite dal nostro ordinamento ex art 1322 cc, che accoglie il cd principio di atipicità contrattuale, temperato dal limite della sussistenza di un interesse meritevole di tutela.
E’ necessario, dunque, procedere ad un inquadramento del contratto di parcheggio in uno schema tipico al fine di definirne la regolamentazione normativa.
La dottrina dei primi anni Novanta propendeva per una collocazione del contratto di parcheggio in una posizione ibrida fra un contratto di deposito e la locazione, una figura contrattuale in cui confluivano al contempo gli obblighi di custodia e restituzione, e l’obbligo di godimento di una cosa immobile (l’area destinata alla sosta), dietro pagamento di un corrispettivo.
La dottrina più recente, suffragata da una ormai costante giurisprudenza di legittimità , riconduce lo schema del contratto di parcheggio in quello del deposito.
Ciò implica, in primo luogo, che l’obbligo del parcheggiatore non sarebbe limitato alla semplice messa a disposizione di uno spazio libero per la sosta, ma si estenderebbe alla custodia e alla restituzione del veicolo nelle medesime condizioni in cui è stato, appunto, consegnato.
Il contratto di deposito trova la sua disciplina nell’art 1766 cc che lo definisce come “il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura”.
La diligenza del depositario è variabile in relazione all’oggetto e varia in relazione ad uno standard minimo identificato con la locuzione “diligenza del buon padre di famiglia”; ne deriva che l’avaria, il deterioramento o la distruzione del veicolo depositato costituiscono fonte di responsabilità contrattuale, e il depositario ex art 1218, sarà tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il contratto in oggetto, oltre ad avere ad oggetto l’offerta dell’area d parcheggio dietro pagamento di un corrispettivo, ingenera nell’utente l’affidamento che in essa sia ricompresa la custodia della vettura stessa. Inoltre la responsabilità del gestore sussisterebbe persino in caso in cui le condizioni di contratto sia escluso l’obbligo di custodia. Tali clausole limitative della responsabilità del depositario dovranno considerarsi vessatorie, e pertanto, inefficaci nel caso in cui non vengano specificamente approvate per iscritto.
E la velocità con cui viene concluso il contratto è legittimo ritenere che tale previsione sfugga all’utente.
Nel caso in esame, dunque, si rileva una piena responsabilità del parcheggiatore per i motivi sopra esposti.
Ma c’è di più. La circostanza che Tizio abbia lasciato le chiavi inserite nel quadro, non vale in alcun modo ad escludere la responsabilità del parcheggiatore e a configurare una condotta colposa a carico dello stesso Tizio; al contrario, ciò è elemento che rafforza l’affidamento di Tizio nella custodia della propria autovettura, cioè prova ancor di più che Tizio fosse convinto che la custodia vi fosse.
Infine, può affermarsi che il contratto di deposito è un contratto reale, ove rileva per la formazione dello stesso, la consegna della res; in particolare, fintanto la cosa non è consegnata, il contratto non si ritiene concluso. Quest’aspetto costituisce il proprium dei contratti reali che, in questa caratteristica, hanno una natura di eccezione dal momento che nel nostro ordinamento i contratti si concludono con il semplice consenso e quando il proponente, ai sensi del 1326, viene a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte del contraente. In questa particolarità , risiede proprio la differenza fra il contratto di deposito e quello di parcheggio, circostanza che ne definisce la atipicità .
Il contratto di parcheggio infatti, non si ritiene concluso nel momento stesso in cui il veicolo viene consegnato, ma alla luce della giurisprudenza di merito più recente si considera perfezionato nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato, con il consenso del custode, nell’apposito spazio, senza che occorra la consegna delle chiavi, rilevando tale circostanza soltanto quando via sia una specifica pattuizione in tal senso fra le parti.
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Avv. Renato D’Isa
