Dimezzamento dei termini nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
Quando il 9 settembre 2010 è stata pubblicata la ormai celeberrima sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo tutti i termini ed in particolare i termini di costituzione dell’attore, in ogni caso, sono ridotti della metà rispetto a quelli ordinari, con tutta probabilità non ci si aspettava che nei Tribunali italiani esplodesse una polveriera giuridica.
Ed invece forse l’eccessivo rigore dei Tribunali di merito nel decidere di applicare il principio in parola a tutti i giudizi iniziati dopo il 9 settembre 2010, oltre a gettare nel panico gli operatori del diritto, e mi riferisco soprattutto agli avvocati, ha generato una guerra a colpi di eccezioni di improcedibilità tra gli stessi avvocati, ora vittime ora artefici dell’eccezione.
Infatti, salvo il caso di volontaria e consapevole scelta di dimezzare i termini di comparizione, nel qual caso il termine di costituzione per l’opponente sarebbe stato anch’esso, ed a ragione, dimezzato, era pacifico per avvocati e giudici che il giudizio di opposizione dovesse essere iscritto a ruolo nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., vale a dire entro 10 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è piombata invece nella prassi dei Tribunali come un elefante in una cristalleria, complice, si ribadisce, la decisione dei Tribunali di merito di applicare, ratione temporis, il principio interpretativo affermato dalle Sezioni Unite a tutti i giudizi di opposizione iniziati dopo la pubblicazione in cancelleria della sentenza n. 19246/2010.
L’effetto è stato devastante dal momento che la maggior parte degli avvocati ha avuto contezza del principio ivi affermato quando la sentenza ha iniziato a circolare sulle più note riviste di settore, e quindi a distanza di giorni, forse settimane, dalla sua pubblicazione in cancelleria.
Numerosi sono stati i casi di opposizioni a decreti ingiuntivi magari infondati dichiarate improcedibili per la violazione del termine di costituzione come stabilito dalle Sezioni Unite.
Per quanto corretto potesse essere il principio affermato da queste ultime, l’effetto è stato quello di creare situazioni di ingiustizia in palese violazione dei principi fondamentali che permeano l’ordinamento giuridico italiano, principi di rango costituzionale che non possono essere disattesi.
Premesso che vi sono dubbi pure sulla correttezza del principio interpretativo affermato dalle Sezioni Unite, va ribadito che la situazione di ingiustizia non promana dal principio in re ipsa, ma dalla scelta del momento a decorrere dal quale tale principio doveva considerarsi operante.
I Tribunali di merito, ancorando l’applicabilità del principio addirittura alla data di pubblicazione della sentenza n. 19246/2010, hanno creato una profonda e grave discrasia sistematica, fonte di gravi ed intollerabili ingiustizie in uno stato di diritto moderno.
Ciò non è sfuggito alle Sezioni Semplici, che hanno iniziato ad essere investite della problematica in questione.
Secondo la Sez. I della Suprema Corte, con la Sentenza n. 6514/2011, che riprende le conclusioni cui era precedentemente giunta la Sez. III della medesima Corte, con ordinanza del 14/12/2010, il termine di costituzione dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo non può automaticamente ridursi della metà perchè in tal modo si incorrerebbe in una disparità di trattamento tra i giudizi di opposizione iniziati prima della nota sentenza n. 19246/2010 e quelli iniziati successivamente, determinando quindi una dispartià di trattamento tra situazioni analoghe, con una palese lesione dei principi del giusto processo.
Pertanto, la questione è stata rimessa di nuovo alle Sezioni Unite affinchè rivedano il principio di diritto processuale precedentemente espresso ovvero individuino un elemento temporale a decorrere dal quale il principio affermato sia applicabile senza creare ingiustizie.
Infatti, diversamente si creerebbe in primo luogo una violazione dell’art. 3 Cost. comma I, in quanto si arriverebbe a trattare in maniera diversa situazioni analoghe.
Non avrebbe senso dichiarare sic et simpliciter improcedibili giudizi di opposizione instaurati dopo il 9 settembre 2010 solo perchè iscritti a ruolo, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’opposizione, dopo la data di pubblicazione della sentenza, all’epoca sconosciuta ai più, quando fino al giorno immediatamente precedente era possibile procedere con l’iscrizione a ruolo della causa nel medesimo termine senza incorrere in alcuna sanzione.
In secondo luogo, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Cassazione — Sez. III, con ordinanza del 14/12/2010, si creerebbe una violazione dei principi sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
Come noto, di fatto, l’opposizione a decreto ingiuntivo è solo una eventuale fase di gravame di una tipologia di giudizio il cui vero atto introduttivo è il ricorso per decreto ingiuntivo, tant’è che la litispendenza si determina con la notifica da parte del creditore del monitorio (vd. art. 637 c.p.c.).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si realizza quindi un’inversione della posizione processuale delle parti di causa, per cui il vero attore non è l’opponente, ma il ricorrente in via monitoria, mentre l’opponente riveste processualmente la posizione di convenuto.
Tant’è che al convenuto opposto, attore sostanziale, è preclusa la facoltà di proporre domande riconvenzionali ex art. 166, 167 c.p.c., ma può svolgere domande ulteriori rispetto a quella dedotta nel ricorso ex art. 633 c.p.c. solo in via di riconventio riconventionis, quando ciò sia reso necessario dalle difese svolte dall’opponente. E questo proprio perchè il limite oggettivo della domanda viene fissato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il nuovo principio di cui alla sentenza n. 19246/2010 non può ritenersi applicabile ai giudizi svoltisi, in data anteriore alla pubblicazione della sentenza medesima, vale a dire ai giudizi di opposizione avverso decreto ingiutivo notificato prima del 9 settembre 2010.
In ogni caso, va rilevato che l’interpretazione dell’art. 645 c.p.c. operata nella sentenza in questione pare essere restrittiva in quanto la norma autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non appare corretto che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, anche quando l’opponente assegni il termine lungo di costituzione, essendo una mera facoltà dell’attore opponente quella di avvalersi della riduzione del termine di comparizione, come peraltro disposto dalla lettera della norma.
Infine, non ci si può esimere dal rilevare come l’introduzione in via interpretativa dell’automatica riduzione del termine di costituzione comporti una deroga alla disciplina di diritto comune, che va ad aggravare la posizione di una sola delle parti del giudizio, ed in particolare la posizione dell’opponente.
Il dimezzamento dei termini si ripercuote sostanzialmente solo sull’opponente, avendo egli un termine di costituzione inferiore a suo pregiudizio (il termine di costituzione dimezzato rappresenta per il convenuto un vantaggio), con ulteriore compressione del suo diritto di difesa, già a suo danno notevolmente ridotto, dal momento che l’opponente, che riveste sostanzialmente la posizione di convenuto, è già esposto ad un provvedimento di condanna sommaria e preventiva, il decreto ingiuntivo, e deve proporre le sue difese entro un termine perentorio, 40 giorni dalla notifica, a pena del passaggio in giudicato della condanna.
L’attore opponente, inoltre, è pure soggetto a pronuncia immediata di improcedibilità nel caso di mancata o tardiva costituzione, con conseguente formazione del giudicato interno.
L’introduzione in via meramente interpretativa di ulteriori restrizioni e decadenze, quali la riduzione automatica a cinque giorni del termine di costituzione, a prescindere da ogni consapevole scelta di parte, con in più l’applicazione di un principio interpretativo, peraltro a decorrere da un momento in cui lo stesso non era conoscibile secondo l’id quod plerumque accidit, non pare compatibile con i principi di difesa ex art. 24 Cost. e del giusto processo ex art. 111 Cost. per cui il giusto processo deve svolgersi in condizioni di parità tra le parti e deve essere regolato dalla legge.
La sentenza n. 19246/2010 aggrava infatti le asimmetrie di disciplina nell’esercizio del diritto di difesa, in danno del solo opponente ed in mancanza di espressa disposizione di legge.
Per concludere, quindi, a modesto avviso di chi scrive, la riduzione alla metà dei termini di costituzione dell’opposto, secondo il disposto di cui all’art. 645 c.p.c., dovrebbe più correttamente ritenersi operante solo quando l’opponente effettivamente si avvalga del diritto di ridurre alla metà i termini di comparizione ovvero, pur ritenendo ancora valido il principio affermato dalla Sezioni Unite, lo stesso non dovrebbe comunque essere applicato ai processi svoltisi in data anteriore, allorchè era consolidata ,una diversa interpretazione.
La circostanza non è sfuggita al legislatore che ha sottoposto alle camere il disegno di legge recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo” già approvato dal Senato ha approvato.
Il provvedimento in esame, è stato emanato a seguito della sentenza n. 19246/2010 della Corte di Cassazione, ed andrebbe ad eliminare dal secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. la locuzione “…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà ”.
Inoltre, sempre secondo la norma di interpretazione autentica — art. 2, nei procedimenti pendenti il primo comma dell’articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo nel caso in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Qualora anche la Camera dei Deputati dovesse approvare il testo di legge in questione, il legislatore dissolverebbe le nebbie interpretative scese sul panorama giudirico successivamente all’emanazione della nota sentenza n. 19246/2010 da parte della Corte di Cassazione che aveva gettato nel panico gli operatori del diritto.
In ogni caso, si confida pertanto che le Sezioni Unite, investite della questione, facciano maggiore chiarezza a vantaggio della certezza del diritto e dei principi di difesa e del giusto processo.
Dott. Marco Fazio
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Avv. Renato Musella, Avv. Claudio Gelfi
