Diritti ed obblighi dell’usufruttuario

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A) Possesso della cosa

art. 982 c.c. possesso della cosa: l’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 1002.

Secondo una pronuncia di merito il possesso dell’usufruttuario, pur dovendosi qualificare come detenzione nei confronti del nudo proprietario, ha tuttavia un’autonoma rilevanza sufficiente ad escludere che altri soggetti, quand’anche in concreto godano ed usino della cosa, possano vantare con la cosa stessa una relazione di fatto idonea a determinare, ove prolungata per i tempi e secondo le modalità  all’uopo necessarie, l’usucapione.

Inoltre in tema la S.C. ha affermato che l’usufruttuario ha il diritto di conseguire, nei limiti della propria quota, il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, anche nel caso in cui concorra nell’usufrutto medesimo per una quota minore rispetto a quella di altri usufruttuari, in quanto ove tale diritto spetta a più soggetti si stabilisce tra i medesimi una comunione di godimento (cousufrutto) che può essere caratterizzata da partecipazioni disuguali, cui si applicano le norme regolanti la comunione dei diritti reali (art. 1105 c.c.).

Proprio in virtù di tale possesso ai fini della responsabilità  presunta per cose in custodia ai sensi all’art. 2051 c.c., l’usufruttuario — avendo, appunto il possesso della cosa — è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell’ambito della cosa oggetto dell’ usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità , tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità  di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità .

art. 1002 c.c. inventario e garanzia: l’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).

Egli è tenuto a fare a sue spese (1o presupposto per prendere possesso ) l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (2o presupposto per prendere possesso)(1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.

art. 1003 c.c. mancanza o insufficienza della garanzia: se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà  all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità  giudiziaria (att. 59);

il danaro è collocato a interesse (1000-2);

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall’autorità  giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse (1000-2).

In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Per conseguire il possesso, se questo è esercitato da altri, l’usufruttuario può esperire l’actio confessoria, azione analoga alla rei vendicatio, detta, appunto, anche vendicatio usufructus.

B) diritti dell’usufruttuario

art. 983 c.c. accessioni: l’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa . Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità .

L’estensione dell’usufrutto alle accessioni della cosa non è subordinata, nel caso di costruzioni o piantagioni fatte dal proprietario con il consenso dell’usufruttuario o per disposizione della pubblica autorità , alla condizione della corresponsione degli interessi sulle somme impiegate .

Sempre per la S.C. , in deroga alla previsione ex art. 983 c.c., in ipotesi di usufrutto stabilito soltanto sopra un edificio, se questo perisce, trova applicazione il secondo comma dell’art. 1018 c.c., che sancisce un’eccezione alla regola generale contenuta nell’art. 983 c.c.

Pertanto, ove il proprietario costruisca un nuovo edificio, avvalendosi del diritto di occupare l’area e di adoperare i materiali, il nuovo edificio non è soggetto ad usufrutto ed all’usufruttuario rimane soltanto il diritto di credito, avente ad oggetto gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali. Consegue che, essendosi estinto l’usufrutto con la costruzione del nuovo edificio, al successivo evento della morte dell’originario usufruttuario non si verifica consolidazione e non è, quindi, dovuta l’imposta di consolidazione.

La proprietà  dei frutti naturali si acquista con al separazione, i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Questa regola generale si applica anche all’usufruttuario.

art. 984 c.c. frutti: i frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto (820 s )

Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att. 150).

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).

art. 985 c.c. miglioramenti: l’usufruttuario ha diritto a un’indennità  per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).

L’indennità  si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L’autorità  giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento della indennità  prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).

Per la Corte nomofilattica, a norma dell’art. 985 c.c. l’usufruttuario deve effettuare con risorse proprie i miglioramenti e può pretendere, solamente per quelle migliorie che sussistano al momento della restituzione della cosa, una indennità , fissata nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa.

Pertanto, l’usufruttuario non può legittimamente utilizzare allo scopo danaro del proprietario di cui sia comunque in possesso, nè il suo diritto all’indennità  diventa attuale fino alla cessazione dell’usufrutto.

Per di più con una recente pronuncia la medesima Corte ha, in deroga al dettato normativo, stabilito che in caso di donazione della nuda proprietà  di un immobile con riserva di usufrutto, attesa la natura di diritto reale di quest’ultimo, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità  in favore dell’usufruttuario, salva la sussistenza di titoli diversi o ulteriori, quali la locazione o il possesso di mala fede.

art. 986 c.c. addizioni: l’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità  pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).

Ad esempio a tutela del diritto di godere al pieno il proprio diritto di usufrutto è bene già  sottolineare che, secondo la S.C. , va confermata in quanto sorretta da motivazione congrua e corretta non soltanto per quanto riguarda la scelta del procedimento di liquidazione equitativa ma anche per quel che concerne la determinazione in concreto del pregiudizio la sentenza di merito che, nel pronunciare la condanna al risarcimento del danno determinato dal mancato godimento del diritto di usufrutto, ha evidenziato, oltre alla limitata estensione del terreno, la circostanza che lo stesso, dalla data di costituzione dell’ usufrutto a quella dello spossessamelo era rimasto incolto per alcuni periodi.

C) disponibilità  del diritto di usufrutto

Oltre alla cessione l’usufruttuario può concedere l’ipoteca sull’usufrutto stesso (art. 2810, n. 2).

art. 980 c.c. cessione dell’usufrutto: l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).

La cessione deve essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).

Sul tema la Corte di Piazza Cavour , ha affermato che, appunto, l’usufruttuario può cedere temporaneamente l’esercizio del suo diritto, conferendo al cessionario tutti i poteri inerenti e caratterizzanti il suo diritto reale, ma non il solo godimento di tale diritto, mediante un contratto di locazione che, ai sensi dell’art. 1571 c.c., può avere oggetto solo un cosa mobile o immobile.

Mentre non è configurabile la cessione temporanea del diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario, in quanto ciò comporta la estinzione per consolidazione ai sensi dell’art. 1014 n. 2 c.c., senza possibilità  che, allo spirare del pattuito termine della cessione, si verifichi la reviviscenza dell’usufrutto ormai estinto, è ben possibile, invece, la cessione temporanea dell’esercizio del diritto di usufrutto, poichè esso comporta il conferimento al cessionario delle sole facoltà  di uso e di godimento della cosa, senza trasferimento del diritto, dando luogo ad un rapporto obbligatorio costituito dall’impegno del cedente (che conserva la titolarità  dell’usufrutto) di lasciare esercitare al cessionario tutti i poteri inerenti a tale diritto che, pur presentando delle affinità , si distingue dall’affitto di fondo rustico, sicchè è da escludere, trattandosi di un negozio atipico, l’assoggettabilità  del rapporto al regime vincolistico previsto per i contratti di affitto di fondo rustico le cui norme, stante il loro carattere cogente, non sono suscettibili di interpretazione analogica .

In merito al divieto eventualmente previsto dal titolo costitutivo bisogna precisare che a differenza della fattispecie disciplinata dall’art. 1379 c.c. le alienazioni effettuate contro tale previsione saranno efficace anche nei confronti dei terzi.

art. 1379 c.c. divieto di alienazione: il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido (1° limite) se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [in caso di mancanza della fissazione del termine, è preferibile la tesi dell’invalidità  ( poichè è contraria a norma imperativa ex art. 1418) e non dell’annullabilità , perchè le norme che abilitano il giudice a sostituirsi alle parti nella fissazione di un termine sono di carattere eccezionale, non applicabili, dunque, per analogia](965) (2° limite) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).

L’istituto è inserito dal legislatore nel capitolo sugli effetti del contratto per sottolineare la sua efficacia obbligatoria e non reale, a conferma del principio della tipicità  dei diritti reali, ossia di quei diritti la cui efficacia, invece, si produce anche nei confronti dei terzi.

Si tratta di una regola inderogabile, nel senso che non potrà  certo, nè una pattuizione espressa, nè la trascrizione dall’atto, attribuire al patto efficacia reale per renderlo opponibile ai terzi.

In tal caso, invece, i trasferimenti effettuati contro il divieto saranno perciò validi e non pregiudicheranno l’acquisto del terzo, nè potranno determinare un risarcimento del danno a suo carico; tuttavia, colui che si è obbligato a non alienare risponderà  dei danni verso la parte alla quale aveva promesso di non disporre della cosa o del diritto.

art. 999 c.c. locazioni concluse dall’usufruttuario: le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purchè constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore , continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.

Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto (att. 51).

In merito la Corte di Piazza Cavour ha affermato che il nudo proprietario di un immobile, concesso in locazione dall’usufruttuario ad un prezzo inferiore al valore di mercato, non può ottenere la declaratoria di invalidità  di tale contratto.

Infatti, mancando nel nostro ordinamento una norma generale che sanzioni il contratto in frode ai terzi, l’unica tutela in ipotesi garantita al nudo proprietario è quella di cui all’art. 999 c.c., che circoscrive temporalmente l’opponibilità  della locazione in corso al momento della cessazione dell’ usufrutto.

Ancora in precedenza la stessa Corte , ha stabilito che la posizione soggettiva in cui versa, in pendenza dell’usufrutto, il nudo proprietario, benchè consenta a quest’ultimo il compimento di atti conservativi, non lo legittima ad agire, in difetto di un interesse concreto ed attuale (che non può identificarsi nella pendenza di giudizio relativo a domanda di cessazione dell’usufrutto per lamentati abusi dell`usufruttuario nè nella circostanza dell’età  avanzata di questi, tale che lasci presumere l`imminenza del consolidamento del pieno diritto di proprietà ), per fare accertare la simulazione assoluta di un contratto di affitto del bene in usufrutto, concluso dall’usufruttuario.

Inoltre la regola prevista dall’art. 999 c.c. (secondo cui i contratti posti in essere dall’usufruttuario non possono avere una durata superiore al quinquennio successivo alla cessazione dell’ usufrutto), vale in ogni caso e non può dirsi abrogata dalla legislazione successiva, in particolare dalla legge n. 392/78.

Questo perchè mentre la c.d. legge sull’equo canone detta la disciplina «generale» dei contratti di locazione urbani, l’art. 999 c.c. costituisce – invece – norma «speciale», in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell’ usufrutto, i contratti di locazione conclusi dall’usufruttuario.

Restando in tema, secondo la S.C. l’adesione del nudo proprietario al contratto stipulato dal primo per una durata eccedente i cinque anni dalla cessazione dell’ usufrutto vale a derogare al divieto posto al riguardo dall’art. 999 c.c., che ha valore dispositivo, in quanto volto a dirimere interessi privati.

Infatti, la suddetta norma regola solo le interferenze tra il pieno godimento del proprietario successivamente alla cessazione dell’usufrutto ed il godimento del conduttore che derivi il suo diritto da contratto anteriormente stipulato con l’usufruttuario dando, per un verso, una preferenza al conduttore, che conserva il diritto anche nei confronti del proprietario, benchè terzo rispetto al contratto di locazione, ma limitando, per altro verso, il vantaggio in tal modo attribuito al conduttore entro i cinque anni dalla data di cessazione dell’usufrutto.

art. 1078 c.c. servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto: le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).

La costituzione di servitù da parte dei titolari dei descritti diritti reali parziali si ritengono costituite dunque fin dall’inizio come accessorie del diritto di proprietà  e, pertanto, anche a favore del nudo proprietario, con la conseguenza che non possono essere oggetto di rinunzia da parte dell’enfiteuta, o dell’usufruttuario in quanto costoro non possono disporre del diritto che spetta anche al proprietario.

Su di un piano strettamente teorico può ammettersi la costituzione di una servitù passiva da parte dell’usufruttuario, purchè essa sia limitata nel tempo al periodo per cui dura l’usufrutto e non importi un mutamento nella destinazione economica della cosa.

Tuttavia il codice ha espressamente voluto disconoscere all’usufruttuario la facoltà  di costituire servitù passive, facendo seguire immediatamente all’art. 1077 c.c. (che regola la sorte delle servitù costituite dall’enfiteuta o non contempla affatto l’ipotesi di servitù costituite dall’usufruttuario), l’art. 1078 il quale, invece, dispone, relativamente alle servitù acquistate dall’enfiteuta a favore del fondo da lui goduto e contempla anche le servitù acquistate dall’usufruttuario.

D) obblighi preliminari

All’inizio all’usufruttuario s’impongono l’obbligo di fare l’inventario, se non è stato dispensato, e l’onere di dare un’idonea garanzia.

Secondo le Sezioni Unite , infatti, il nudo proprietario, ancorchè abbia consentito che l’usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d’idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell’obbligo dell’usufruttuario di prestarla.

E tale domanda del nudo proprietario nei confronti dell’usufruttuario, per ottenere l’adempimento di quest’ultimo agli obblighi della effettuazione dell’inventario e della prestazione di idonea garanzia ha natura meramente personale , in quanto non investe l’esistenza ed il contenuto del diritto di usufrutto. Pertanto, in ipotesi di comunione ereditaria, la suddetta azione deve ritenersi esperibile anche dal singolo coerede, senza che insorga necessità  di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi.

La Cassazione ha anche affermato, una sorta di deroga parziale, che l’usufruttuario non è tenuto a prestare la garanzia prevista dall’art. 1002 c.c. se l’usufrutto è costituito su immobili dati in precedenza in locazione ad altri e fino a quando dura il relativo rapporto.

Pertanto, finchè dura la locazione, il proprietario non può pretendere che, in mancanza della garanzia, l’esercizio dei diritti del locatore, nascente dai contratti di locazione in corso, sia affidato, sia pure per conto dell’usufruttuario, a persona diversa da questo, in quanto le sanzioni previste dall’art. 1003 c.c. per il caso che l’usufruttuario non presti idonea cauzione (dare in locazione o porre sotto amministrazione gli immobili) hanno carattere alternativo e l’una esclude l’altra.

L’omessa prestazione della cauzione e l’omessa compilazione dell’inventario inibiscono all’usufruttuario l’acquisto del possesso (come già  detto ) ma non intaccano l’acquisto immediato del diritto , nè, trattandosi di usufruttuario ex lege, l’acquisto della qualità  di partecipe della comunione di godimento e della contitolarità  dei rapporti locatizi relativi alla cosa oggetto dell’usufrutto con i connessi poteri di disposizione. Tale principio è valido anche nel caso di mancato conseguimento del possesso da parte del coniuge superstite ex art. 649 ultimo comma c.c., secondo il quale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legata domandarla all’onorato.

E) obblighi durante l’usufrutto

art. 981 c.c. contenuto del diritto di usufrutto: l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità  che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.

In merito per la Corte di Cassazione in relazione al concetto di «destinazione economica» della cosa, che l’usufruttuario deve rispettare, quale limite al suo diritto di godimento della cosa stessa, posto dall’art. 981 comma I, c.c., deve aversi riguardo non alla funzione a cui la cosa sarebbe oggettivamente idonea, secondo i criteri della comune vita sociale bensì alla funzione a cui la cosa era adibita in concreto in precedenza dal pieno proprietario. In ogni caso, quello di cui occorre tener conto non è il regime giuridico della cosa, che può essere anche variato (così ad esempio l’usufruttuario può dare in locazione l’immobile che l’originario pieno proprietario abitava personalmente), bensì lo sfruttamento utilitario assegnato alla cosa, che non può essere di regola mutato.

Ciò posto, salvo il caso di particolari divieti contenuti nell’atto costitutivo dell’usufrutto ed idonei essi stessi a determinare una particolare destinazione economica della cosa e salvo che specifiche limitazioni non siano imposte dalla particolare natura di essa, deve ritenersi che, come non è dato al nudo proprietario di interferire negli accordi tra l’usufruttuario ed il terzo circa l’uso o il godimento della cosa, allo stesso modo non è richiesto il consenso del nudo proprietario per rendere a lui opponibili quegli accordi, a tanto provvedendo direttamente la legge con la disposizione dell’art. 999 c.c.

Di conseguenza l’usufruttuario, che esegue (o che consenta siano eseguite) opere che alterino l’originaria destinazione dell’immobile oggetto del suo diritto, si rende inadempiente all’obbligazione di godere della cosa usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, può essere condannato al risarcimento del danno in forma specifica e, perciò al ripristino delle precedenti condizioni dell’immobile.

art. 1001 c.c. obbligo di restituzione. Misura della diligenza: l’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995 (2930).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).

Nel godimento del bene l’usufruttuario deve tenere la diligenza del buon padre di famiglia; ad esempio, perciò, se oggetto di usufrutto è un fondo rustico dato in gestione a terzi, l’usufruttuario è tenuto a controllare che non siano compromesse la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell’organizzazione della produzione e del suo mantenimento .

art. 1004 c.c. spese a carico dell’usufruttuario: le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

L’usufruttuario ha l’obbligo di provvedere alle spese ed in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell’immobile, ma non anche a quelli relativi ad interventi di restauro , nè è tenuto a comunicare al proprietario la necessità  di tali interventi.

Non è, pertanto, configurabile alcuna sua responsabilità  per la mancata comunicazione della predetta necessità , nè per aver omesso di provvedere direttamente alle riparazioni non eseguite dal proprietario, essendo prevista al riguardo dall’art. 1006 cod. civ. soltanto una facoltà .

Le Sezioni Unite , hanno affermato che i criteri di ripartizione dei carichi di godimento e delle spese di custodia fra nudo proprietario ed usufruttuario, operano nei rapporti interni e, di regola, non sono opponibili al terzo creditore, salvo che diversamente risulti dal titolo del suo credito.

art. 1005 c.c. riparazioni straordinarie: le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità  dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Secondo il Tribunale Capitolino , con ultima sentenza, le riparazioni elencate nella disposizione normativa di cui all’art. 1005 c.c. non sono tassative, potendo e dovendo far rientrare in esse ogni opera che comporti la sostituzione di entità  preesistenti, ma ormai inefficienti, con altre pienamente efficienti.

Ha specificato la S.C. che il concetto di rinnovamento delle entità  abbisognevoli di riparazione, cui si riferisce l’art. 1005 c.c. in tema di ripartizione delle spese relative alla cosa oggetto di usufrutto, è ben diverso dal concetto di innovazione cui si riferiscono, in tema di condominio negli edifici, gli artt. 1120 e 1121 c.c. Il primo concetto va posto in relazione ad opere che comportano la sostituzione di entità  preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti. Il secondo riguarda, invece, opere che importano un mutamento della cosa nella forma e nella sostanza, con aggiunta di entità  non preesistenti o trasformazione di alcuna di quelle preesistenti.

art. 1006 c.c. rifiuto del proprietario alle riparazioni: se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà  dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato (2756; att. 152).

art. 1007 c.c. rovina parziale di edificio accessorio: le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

art. 1008 c.c. imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario: l’usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984).

art. 1009 c.c. imposte e altri pesi a carico del proprietario: al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà  durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse (1284) della somma pagata.

Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

Ad esempio secondo una pronuncia della Commissione Tributaria provinciale di Milano ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 504792, soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

art. 1010 c.c. passività  gravanti su eredità  in usufrutto: l’usufruttuario di un’eredità  o di una quota di eredità  (588) è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità  e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità  stessa sia gravata.

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, e in facoltà  dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto.

Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse (1284) durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità  giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Si è affermato che questo tipo di vocazione non attribuisce la qualità  di erede, ma quella di legatario con la conseguenza che l’usufruttuario non è obbligato al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari, fatta eccezione per le annualità  e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità  stessa sia gravata ex art. 1010 c.c..

art. 1011 c.c. ritenzione per le somme anticipate: nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 1009 e dal secondo comma dell’art. 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).

G) Obblighi alla fine dell’usufrutto

art. 1001 c.c. obbligo di restituzione. Misura della diligenza: l’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995 (quasi usufrutto) (2930).

art. 996 c.c. cose deteriorabili: se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/l-usufrutto-l-uso-e-l-abitazione/

http://www.studiodisa.it/

Avv. Renato D’Isa

 
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