Estinzione, sospensione e recesso
Per la somministrazione valgono le cause d’estinzione di ogni rapporto contrattuale:
1) adempimento —
2) risoluzione —
3) risoluzione parziale —
4) rescissione —
5) mutuo dissenso —
6) condizione risolutiva —
7) termine finale —
Riguardo all’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467) dubbia è la sua invocabilità relativamente alle forniture di gas, elettricità ecc. che sono soggette ad un particolare regime di determinazione dei prezzi e tariffe e che hanno, al loro interno, meccanismi di adeguamento del contenuto in dipendenza delle variazioni di valore successiva alla loro conclusione.
art. 1564 c.c. risoluzione del contratto: in caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
L’art. 1564, non essendo norma cogente, viene spesso derogato soprattutto dalle società (Telecom, ENEL, ecc) concessionarie di pubblici servizi mediante clausole molto più severe, come quelle che prevedono la risoluzione di diritto del contratto ovvero la sospensione della fornitura nel caso che l’utente non provveda al pagamento di una sola bolletta entro un breve periodo di scadenza.
In merito a tale deroga è intervenuto il Tribunale di Salerno con una sentenza secondo la quale in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica tra l’Enel e gli utenti, in caso di inosservanza da parte dell’utente delle condizioni contrattuali, la risoluzione o la sospensione del rapporto non sono espressione dell’autotutela della p a., bensì applicazione di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di somministrazione, o quanto meno in applicazione del principio “inadempienti non est adimplendum”, ai sensi dell’art. 1460 c.c.. (Trib. Salerno, 12/06/2009)
Nel rimanere nel tema delle forniture erogate dall’ENEL secondo la Corte Nomofilattica l’utente che abbia subito il distacco della fornitura non può esperire le azioni possessorie, giacchè l’interruzione di energia in corso di prelievo con fonti di illuminazione attive (o apparecchiature elettriche di accumulo funzionanti) non comporta spoglio di energia – essendo questa già consumata (o accumulata) – nè è configurabile lo spoglio per quella eroganda, che non può essere oggetto di possesso attuale, perchè prima dell’apprensione vi è soltanto potenziale disponibilità realizzabile mediante la concreta utilizzazione solo con la persistente collaborazione dell’ente erogatore; d’altra parte, neppure può sussistere una situazione di possesso in relazione alla potenza assicurata, atteso che in tal caso manca il benchè minimo riferimento a un bene reale, evidenziandosi soltanto un obbligo contrattuale dell’ente erogatore a rendere possibile all’utente un assorbimento simultaneo di energia elettrica sino alla predeterminata quantità convenuta. (Nella specie, è stato escluso lo spoglio lamentato dal ricorrente per avere l’Enel sostituito il contatore dell’energia elettrica con applicazione di un limitatore della potenza impegnata, così determinando il distacco e l’impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici per la insufficienza dell’assorbimento consentito) (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2004, n. 24182).
Sempre secondo la S.C., ai fini procedurali, in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l’altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 cod. civ., ma di eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., con la conseguenza che grava sull’opposto l’onere di provare il proprio esatto adempimento (Cass. civ., Sez. II, 27/10/2009, n. 22666).
Tale risoluzione non ha efficacia retroattiva in danno delle prestazioni già eseguite essendo la prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell’utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall’art. 1458 cod. civ., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2007, n. 21973).
Infine, è stato previsto, anche, un caso di rettifica qualora (nel contratto di energia elettrica), l’errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell’indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all’esecuzione del contratto, non ne comporta l’annullabilità , incidendo solo sull’entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell’ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione (Cass. civ., Sez. III, 16/07/2002, n. 10285).
4) LA SOSPENSIONE
norma in concorso con le disposizioni previste agli artt. 1460 e 1461 c.c.
art. 1565 c.c. sospensione dell’esecuzione: se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità , il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
La normale cautela della sospensione della prestazione prevista dall’art. 1461 c.c., per i contratti a prestazioni corrispettive nel caso in cui sopravvenga una situazione tale da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione, a causa delle condizioni dell’altro contraente, trova applicazione anche nella fattispecie de quo.
Ancora nell’ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, il legalmonopolista non può rifiutare nè la conclusione del contratto nè, attenendo l’obbligo a contrarre anche alla fase funzionale del rapporto, l’esecuzione della prestazione, nè quest’ultima può essere negata o sospesa nelle ipotesi di cui all’art. 1461 c.c.; in tali casi, essendo preclusa l’autotutela, il legalmonopolista non può rifiutare la controprestazione dell’utente ed il pagamento non è soggetto a revocatoria fallimentare; diversamente, nei casi in cui i pagamenti sono stati ricevuti in una situazione che avrebbe consentito al creditore, in virtù del carattere sinallagmatico del rapporto, di scegliere se proseguire nel medesimo, tollerando una grave morosità del debitore, o avvalersi dell’eccezione di inadempimento e risolvere il rapporto ai sensi degli art. 1460 e 1465 c.c., essendo consentita l’autotutela al legalmonopolista, i pagamenti ricevuti sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall. (Cass. civ., Sez. I, 16/11/1999, n. 12669).
Per la Giurisprudenza di merito la clausola contrattuale che prevede la facoltà per il somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta (nel rapporto di utenza telefonica, ad es.) rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus. Da ciò consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finchè permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale del somministrante (Trib. Cassino, 23/07/2009 — principiò estrapolato dalla massima della Cass. civ., Sez. III, 02/10/1997, n. 9624).
Nulla vieta, nella piena autonomia contrattuale (accertata la non vessatorietà della clausola) alle parti di stabilire contrattualmente la sospensione della fornitura nel caso di ritardato pagamento, così ampliando la previsione dell’art. 1565 c.c.. (Trib. Salerno, Sez. III, 28/02/2008)
5) IL RECESSO
l’art. 1569 prevede un’ipotesi di recesso legale, la quale opera ex nunc (Gazzoni) e non richiede particolari forme, cosicchè è anche ammesso il comportamento concludente.
art. 1569 c.c. contratto a tempo indeterminato: la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando il preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Di fatto non viene quindi stabilito un termine minimo di preavviso di recesso. Ciò non equivale, peraltro, a dire che può anche non esserci preavviso e che la libertà di recedere, in difetto di pattuizione di un termine, incontra il solo limite del rispetto del principio di buona fede. La necessità del preavviso è infatti stabilita dalla legge, che rimette al vaglio giudiziale unicamente la valutazione della sua congruità .
La dottrina non dubita che, in mancanza di una normativa specifica, si applichi al recesso legale del contratto di somministrazione la normativa sul recesso convenzionale e, precisamente l’art. 1373 2 co (
6) FIGURE AFFINI
La Vendita con patto di esclusiva
Fattispecie che si ritrova in una nota sentenza della S.C. in cui il concedente si obbliga a non commercializzare un determinato prodotto in una zona contrattualmente stabilita – comporta, per la zona contemplata e per la durata del contratto, il divieto di commerciare, non solo direttamente, ma anche indirettamente, i prodotti di cui all’accordo. Tale divieto – in conformità al dovere di correttezza che costituisce il limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva contrattualmente attribuita – impone pertanto al concedente di astenersi da ogni comportamento idoneo ad incidere sul risultato perseguito col patto di esclusiva (Cass. civ., Sez. I, 09/04/1997, n. 3076).
La concessione di vendita
E’ un contratto atipico avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perchè in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Cass. civ., Sez. III, 18/09/2009, n. 20106). Figura inquadrata già in una precedente pronuncia secondo cui essendo privo di una struttura negoziale tipica, può atteggiarsi nella realtà – in alternativa al contratto a prestazioni corrispettive o al contratto-quadro, – come contratto di somministrazione, con il quale è compatibile la clausola di riserva di proprietà , purchè ricorra la individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e fino al pagamento; ne consegue che non è opponibile alla massa fallimentare dell’acquirente il patto di riserva di proprietà quando le relative clausole contrattuali, pur munite della forma richiesta e della certezza di data anteriore al fallimento, siano prive dell’indicazione dei beni nella loro individualità (Cass. civ., Sez. I, 11/06/2009, n. 13568).
Vendita a consegne ripartite
la vendita a consegne ripartite ha ad oggetto un’unica prestazione (divisibile) con pluralità di atti di consegna.
Nella pratica la differenza è più complessa e si è fatto riferimento all’interesse che è alla base dei due contratti: solo nel contratto di somministrazione è quello di un fabbisogno periodico e continuativo dell’acquirente.
Locazione
Meno semplice è la distinzione fra locazione e somministrazione d’uso, perchè i due contratti hanno in comune un elemento essenziale, vale a dire l’attribuzione del godimento di determinate cose.
Ma viene ancora una volta in rilievo la caratteristica fondamentale della somministrazione che consiste, come si è detto, nella reiterazione delle prestazioni, unico sistema per soddisfare i bisogni del somministrante.
Appalto
L’appalto ha ad oggetto la prestazione, non già di cose, ma di un’opera o di un servizio. Secondo una sentenza del T.A.R. di Lecce al fine di individuare la fattispecie contrattuale oggetto di una gara d’appalto e la relativa normativa applicabile, occorre avere riguardo all’aspetto della prevalenza del “quid” richiesto dall’amministrazione appaltante. Nel caso trattato dalla Corte Pugliese, la richiesta, da parte di un comune ad un’impresa di fornire un determinato numero di pasti (con prezzo a base d’asta ragguagliato al costo unitario per pasto) preparati quotidianamente presso le cucine dell’appaltatore e consegnati ai diversi plessi scolastici per sopperire alle esigenze della refezione scolastica, costituisce contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. (e, quindi, appalto di forniture) e non appalto di servizi, non essendo previsti una serie di incombenti propri dell’appalto di servizi. (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 19/11/2007, n. 3913). Tesi già riscontrata in una pronuncia della Suprema Corte secondo cui ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione – rilevante rispetto all’azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, L. n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all’appalto – il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anzichè di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose la somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l’attività di fare è strumentale rispetto all’erogazione, si resta, nell’ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto (Cass. civ., Sez. lavoro, 27/08/2003, n. 12546).
Agenzia
una certa affinità può riscontarsi soprattutto quando il somministrante assume l’impegno di promuovere nella sona assegnatagli la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva.
Ma l’affinità è soltanto apparente, perchè la differenza fra i due istituti è chiara:
A il somministrato, infatti, a differenza dell’agente acquista la proprietà delle cose e quindi agisce a proprio nome ed a proprio rischio; l’agente, invece, si limita a promuovere la conclusione di contratti e, se talvolta li conclude, non lo fa in nome proprio, ma in rappresentanza del proponente.
Non è ravvisabile un contratto di somministrazione con esclusiva bilaterale in ipotesi che colui, che gode del diritto di esclusiva di vendita per una determinata zona, abbia il potere di accettare, a nome del produttore della merce, le commissioni e di impegnarlo. In tale ipotesi è ravvisato un contratto di agenzia con rappresentanza (Cass. Civ., del 24/11/1970, n. 2492)
Franchising
La figura del concessionario esclusivo per la rivendita non va confusa col contratto atipico di DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING): il contratto con il quale una grande impresa concede a un’impresa minore di entrare a far parte della sua catena di distribuzione.
L’imprenditore affiliato si gioverà della pubblicità e dell’assistenza tecnica offerta dall’affiliante, oltre che della possibilità di utilizzare marchi conosciuti e promuovere la vendita di prodotti già diffusi tra il pubblico
L’affiliante invece avrà diritto a una percentuale sulle vendite.
Tale contratto deve essere redatto per iscritto, pena la nullità . La legge precisa inoltre alcuni obblighi precontrattuali di reciproca informazione e richiede che il testo del contratto, e gli allegati informativi, sia sottoposto all’affiliante dall’affiliato ameno trenta giorni prima della sottoscrizione.
Se il contratto è a tempo determinato la durata stabilita deve essere tale da consentire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento e deve essere comunque non inferiore a tre anni.
L’affiliante di regola è impegnato a non dare altre concessioni nella medesima zona e per lo più l’affiliato si impegna a sua volta a non trattare beni o servizi in concorrenza con quelli del concedente.
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/la-somministrazione
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/la-disciplina-che-regola-la-somministrazione
