I rapporti con le Persone Politicamente Esposte

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La normativa sulle Persone Politicamente Esposte (PEP) costituisce una delle novità  di maggior rilievo nel D. Lgs. 231/2007.

Già  il GAFI, nelle sue 40 raccomandazioni del giugno 2003, aveva offerto la relativa nozione, stabilendo che: «Una persona politicamente esposta è una persona che esercita o ha esercitato delle importanti funzioni pubbliche in un paese straniero, per esempio, di Capo dello Stato o di governo, di politici di alto rango, di alti responsabili all’interno dei poteri pubblici, di magistrati o militari di alto rango, di dirigenti di un’impresa pubblica o di responsabili di partito politico. I rapporti d’affari con i membri della famiglia di una PEP o le persone che sono legate, presentano, sul piano della reputazione, dei rischi simili a quelli legati alle PEP stesse.

Questa espressione non copre persone di rango medio o inferiore che dipendano dalle categorie menzionate sopra».

Con riferimento alla nota interpretativa riguardante la VI Raccomandazione del GAFI, sembra potersi affermare che la definizione di PEP vada estesa sino a comprendervi gli individui che esercitano importanti funzioni pubbliche, non solo in altri Stati, ma anche nel paese dell’intermediario interessato.

La Terza direttiva antiriciclaggio limita, invece, la nozione di Persone Politicamente Esposte alle persone fisiche cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Tale assunto, del resto, risulta coerente con la necessità  di contrastare, non solo il riciclaggio e il terrorismo internazionale, ma anche il fenomeno della corruzione, che riverbera sempre più negativi effetti nell’economia moderna.

L’art. 1, comma 2, lett. o) del D. Lgs. 231/2007, in coerenza con la direttiva ora richiamata, definisce le persone politicamente esposte come «le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti, o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato tecnico» al decreto.

1) Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. Si tratta di:

a. Capi di Stato, Capi di governo, i Ministri e i Vice ministri o Sottosegretari;

b. parlamentari;

c. membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d. membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e. ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate;

f. membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabile, le posizioni a livello europeo e internazionale (art. 1, comma 1, dell’Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007).

2) Familiari diretti. Appartengono a questa categoria (art. 1, comma 2, dell’Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007):

a. il coniuge;

b. i figli e i loro coniugi;

c. coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d. i genitori.

3) Soggetti che notoriamente intrattengono stretti legami con Persone Politicamente Esposte. Appartengono a questa categoria (art. 1, comma 3, dell’Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007):

a. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità  effettiva congiunta di entità  giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al punto 1);

b. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità  giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui allo stesso.

Quando per ragioni patrimoniali una persona fisica PEP costituisce o amministra una persona giuridica o un ente privo di personalità  giuridica o un’impresa, di cui essa è la sola o la principale beneficiaria effettiva, tale entità  deve essere considerata come una PEP.

Parimenti, per le persone giuridiche, gli enti privi di personalità  giuridica e le imprese che sono costituite principalmente per accogliere le attività  commerciali di PEP sono sottoposte a una diligenza rafforzata simile a quella di una PEP.

La qualifica di persona politicamente esposta fa sorgere, in capo agli intermediari, l’obbligo di attuare delle misure di vigilanza maggiori al momento dell’entrata in relazione con tale categoria di clientela (c.d. obblighi di vigilanza rafforzata).

Le PEP devono essere reputate, pertanto, come facenti parte delle categorie dei clienti sensibili e, ai sensi della Terza direttiva, per le operazioni o i rapporti d’affari con tale categoria di clienti è necessario:

1) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

2) prima di avviare un rapporto d’affari, ottenere l’autorizzazione da parte di chi all’interno della banca ne ha il potere;

3) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d’affari o nell’operazione;

4) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d’affari (art. 28, comma 5, del D. Lgs. 231/2007, che limita gli obblighi alle PEP residenti in altro Stato comunitario o in un paese terzo).

Per individuare le PEP che entrano in relazione o sono già  clienti, possono essere utilizzate le informazioni contenute in banche dati di terzi.

Tra le informazioni reperibili sono comprese le persone legate alle PEP in quanto membri della loro famiglia o del loro entourage.

Ai fini dell’attuazione di una due diligence di adeguata conoscenza della clientela, la consultazione dell’apposita banca dati (e di ogni altro tool o fonte di informazione) dovrà  avvenire in modo sistematico al momento dell’entrata in relazione con:

- i clienti intestatari e cointestatari dei rapporti;

- i mandatari, i rappresentanti legali e, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di altri soggetti;

- i beneficiari effettivi.

Le PEP identificate tramite questa interrogazione vanno incluse nella categoria dei clienti sensibili, a rischio di riciclaggio, e sono oggetto di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (ad esempio, sottoposizione della relazione a un livello autorizzativo superiore e maggiore frequenza della revisione del profilo di rischio del cliente).

Ai sensi della nuova disciplina antiriciclaggio, la clientela perde la qualifica di persona politicamente esposta nel caso in cui l’interessato abbia cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno (art.1, comma 4, Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007). Resta ferma la necessità  della gestione della relazione secondo un approccio basato sul rischio e gli eventuali ulteriori obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.



Dott. Marco Fazio

 
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