I soggetti attivi nel reato di riciclaggio
Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, purchè, secondo la clausola di esclusione che costituisce l’incipit della norma, non abbia partecipato a qualsiasi titolo nel reato-presupposto, dal quale provengono cioè il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono l’oggetto materiale della condotta. Il riciclaggio costituisce quindi un post factum non punibile. Alla base delle norme che sanciscono la non punibilità di un fatto nei confronti di chi ha posto in essere un reato cronologicamente precedente sta una logica riconducibile all’idea di «consunzione»: la repressione del fatto antecedente esaurisce infatti il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione, posto che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente, attraverso la quale il soggetto agente o consegue i vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto ovvero ne mette al sicuro i risultati.
Non va inoltre dimenticato l’art. 6, par. 2 lett. b), della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo l’8 novembre 1990, il quale dispone che nelle singole legislazioni nazionali può essere previsto che il reato di riciclaggio non sia configurabile nei confronti delle persone che hanno posto in essere il reato presupposto.
Non sarà sempre agevole distinguere i casi di riciclaggio da quelli di concorso nel delitto-presupposto. Il criterio preferibile per operare una distinzione sicura è quello che fa leva sulla determinazione causale, secondo i principi generali in materia di concorso di persone nel reato: ogni contributo causale che ha determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato-presupposto integrerà una ipotesi di concorso nello stesso. Si segnala al riguardo una recente decisione della Corte di cassazione, secondo cui, al fine di distinguere il concorrente dal riciclatore non è sufficiente il ricorso al criterio temporale (secondo cui se l’accordo avente ad oggetto la ripulitura del denaro sporco interviene prima della consumazione del reato principale, si configura il concorso; se interviene successivamente, v’è riciclaggio), giacchè occorre che si proceda a verificare se la preventiva assicurazione di “lavare” il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere [Cass., sez. V pen., 10 gennaio 2007, Gualtieri, in Guida al diritto, 2007, n. 15, p. 75].
Problemi interpretativi potrebbero sorgere con riferimento al denaro che sia il frutto delle attività illecite di una associazione criminosa. Anche in questo caso, tuttavia, la soluzione potrebbe discendere dalle regole generali in materia di concorso: se il denaro o le altre utilità da riciclare provengono dall’attività dell’associazione criminosa, il soggetto che, avendo operato all’interno della stessa, ponga in essere successivamente attività di riciclaggio, risponderà soltanto del reato associativo; viceversa, risponderà di riciclaggio ove si accerti che trattasi di soggetto estraneo all’associazione.
Diversa invece la soluzione se si ritiene che il denaro o le altre utilità provengano dai reati per la realizzazione dei quali si è costituita l’associazione illecita (si pensi, ad esempio, all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope prevista dall’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309): in tale ipotesi il riciclatore che non abbia partecipato ai delitti per la realizzazione dei quali si è costituita l’associazione risponderà sia del reato associativo sia del reato di riciclaggio.
Differente è il caso dell’associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata a norma dell’art. 416-bis, comma 6, c.p., ai sensi del quale le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se «le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti». Si è parlato, al riguardo, di «aggravante del riciclaggio», in quanto si tratta di una ipotesi che trova applicazione anche quando il denaro reimpiegato proviene da delitti estranei all’associazione: con tale previsione, infatti, il legislatore ha inteso contrastare non tanto le modalità attraverso le quali l’associazione può procurarsi il denaro necessario per il suo funzionamento, quanto piuttosto l’utilizzazione di fondi di provenienza illegale per il finanziamento di attività commerciali lecite, così da far perdere le tracce della loro origine delittuosa. Il comportamento descritto dall’aggravante in esame può ben integrare un’ipotesi di riciclaggio, se il finanziamento delle attività delittuose viene effettuato attraverso operazioni di “lecito-vestizione” dei proventi del reato; in ogni altro caso, potrebbe integrare una ipotesi di impiego di denaro proveniente da delitto prevista dall’art. 648-ter c.p. Essendo più elevata la pena comminata per tale ipotesi aggravata di associazione per delinquere di tipo mafioso rispetto a quelle previste dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., sembrerebbe configurabile in questi casi solo la punibilità per il reato associativo.
Secondo la Giurisprudenza, è punibile a titolo di concorso “esterno” nell’associazione per delinquere di tipo mafioso l’imprenditore che accetta consapevolmente conferimenti di denaro provenienti dall’associazione, consentendo così ai componenti della stessa di reimpiegare il denaro di origine illecita [Cass., sez. V pen., 22 dicembre 2000, Cangialosi e altri, in Foro it., 2001, II, c. 404, che si pone in linea di continuità con gli assunti dogmatici proposti da Cass. Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, Foro it., 1995, II, c. 422]; mentre viene considerato associato a pieno titolo colui che si rende stabilmente disponibile a ricevere e reinvestire i guadagni dell’associazione di tipo mafioso [Cass., sez. II pen., 10 novembre 2002, Gianfreda e altri, in Guida al diritto, n. 23, 2001, p. 94].
Vanno infine ricordati i soggetti che pongono in essere le operazioni sotto copertura previste dall’art. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146: fermo quanto disposto dall’art. 51 c.p., non sono punibili gli Ufficiali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego. La speciale causa di non punibilità , che sarebbe più propriamente una speciale causa di giustificazione rispetto a quella prevista in via generale dall’art. 51 c.p., si estende ai loro ausiliari.
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Avv. Renato D’Isa
Dott. Marco Fazio
