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2012-01-16

Il contratto di factoring

Diritto Civile


Il contratto di factoring

Occorre in primo luogo dare una connotazione precisa delle fonti normative regolanti il contratto di factoring, in quanto lo stesso risulta essere un contratto innominato, o atipico, non destinatario cioè di una organica disciplina legale.

Per affrontare correttamente l’esame dei contratti sottoposti all’attenzione dello scrivente infatti, si dovranno tenere presenti: la normativa dettata dal codice civile in materia di cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.), la c.d. legge sul factoring (L. 52/91, la quale regola la cessione dei crediti d’impresa, ma al tempo stesso comunque non completa integralmente l’aspetto giuridico e funzionale del factoring), il T.U. in materia bancaria (D. Lgs. 385/93), la disciplina dettata in tema di riciclaggio (L. 197/91) ed infine la legge sulla trasparenza delle operazioni in materia finanziaria (L. 154/92). L’istituto del factoring viene poi marginalmente richiamato anche dalla legge della Regione Lombardia (L. reg. Lombardia 48/80). Per quanto concerne invece il factoring internazionale, lo stesso risulta disciplinato dalla Convenzione Unidroit di Ottawa del 28 maggio 1988 (Unidroit Convention on International Factoring), anch’essa recepita con legge nell’ordinamento italiano (L. 260/93).

Oltre alle disposizioni sopramenzionate, incidono sulle operazioni di factoring anche le norme sul trattamento dei dati personali in rapporto alle informazioni raccolte dal factor (L. 675/96) e la normativa riguardante la c.d. legge anti usura (L. 108/96).

Dall’insieme di queste normative, si possono quindi far emergere i tratti caratterizzanti il contratto di factoring, il quale può essere preliminarmente definito quale contratto tra imprenditori, il quale si realizza mediante la cessione dei crediti che un imprenditore ha verso i propri clienti e nel quale il factor svolge, verso corrispettivo, più attività a favore del cedente (anche se non è necessario che tutte ricorrano congiuntamente): finanzia il cedente, contabilizza i crediti, incassa i crediti (assumendosi, a seconda che si tratti di una cessione dei crediti con o senza rivalsa – cessione pro-soluto o cessione pro-solvendo, il rischio dell’insolvenza finanziaria dei debitori ceduti).

- La qualificazione del contratto di factoring.

Volendone dare una qualificazione giuridica più semplice possibile, possiamo ritenere che il factoring è essenzialmente il contratto in forza del quale un imprenditore (fornitore o cedente), cede o si obbliga a cedere ad altro imprenditore (factor o cessionario) tutti o parte dei crediti verso i propri clienti (debitori ceduti), crediti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che a fronte di tale cessione, il factor offre al cedente, a titolo oneroso, una controprestazione consistente, di regola, nell’anticipazione dell’importo dei crediti ceduti ed eventualmente nella prestazione di altri servizi, quali ad esempio la gestione e la riscossione dei crediti, ovvero anche un’attività di informazione, consulenza e collaborazione.

Concludendo, si può correttamente ritenere che sono parti nel contratto di factoring, il factor (cessionario) ed il fornitore (cedente), mentre non è parte del contratto il cliente di quest’ultimo, solitamente detto debitore ceduto.

Mentre il fornitore, al fine dare vita ad un corretto contratto di factoring, deve rivestire la qualifica d’imprenditore, il factor può essere solo una banca o un intermediatore finanziario, le cui caratteristiche rispondano ai criteri dettati dal T.U. in materia bancaria e creditizia, il quale impone l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’UIC (Ufficio Italiani Cambi). La predetta iscrizione del factor all’elenco sopracitato, risulta inoltre possibile solo se l’impresa cessionaria rispetta le condizioni previste dal D. Lgs. 385/93 (Art. 106, c. 3, D. Lgs. 385/93).

Se vogliamo pertanto analizzare, con le necessarie semplificazioni ai fini espositivi, un’operazione di factoring, possiamo vedere come il prezzo di acquisto del credito venga normalmente fissato dalle parti contraenti (tenendo presente il valore nominale del credito), sia che ricorra, sia che non ricorra, la garanzia del buon fine del credito; di norma, inoltre, vengono corrisposti dal factor stesso alcuni anticipi sul prezzo dei crediti ceduti, in genere nella misura del 70-80% del valore nominale.

Se si tratta di factoring senza rivalsa (pro-soluto), al momento dell’incasso (o in difetto al momento successivo pattuito), il factor corrisponde al cedente il prezzo pattuito, diminuito degli anticipi e dei c.d. interessi, nonché della commissione che le parti hanno inteso prevedere in sede contrattuale. L’eventuale anticipo corrisposto dal factor al cedente, costituisce un pagamento parziale appunto anticipato del prezzo, mentre i c.d. interessi sono una componente negativa del prezzo, non diversamente dalla commissione. Se si tratta di factoring con rivalsa (pro-solvendo), in caso di incasso si ripete lo schema precedente.

In caso di mancato incasso, la rivalsa ha ad oggetto quanto il cedente ha percepito, e i c.d. interessi costituiscono oggetto della disciplina convenzionale della rivalsa, ovvero della disciplina convenzionale dell’obbligo di restituzione a causa della risoluzione della cessione.

Il contratto di factoring possiede un oggetto principale costituito dalla cessione del credito, e ad esso si accompagnano normalmente una serie di servizi ausiliari, variabili a seconda del diverso tipo di factoring stipulato:

a) In base alla tipologia del servizio offerto:

- Old line factoring: il fornitore si impegna a una cessione globale in esclusiva dei crediti a favore del factor. Il factor concede anticipi a fronte di crediti ceduti, si assume il rischio dell’insolvenza del debitore (cessione pro-soluto), e svolge attività di gestione dei crediti. Di regola è prevista la notifica della cessione ai debitori ceduti.

- With recourse: è come l’old line factoring, ma il factor in questo caso non garantisce contro il rischio dell’insolvenza del debitore.

- New style factoring: comprende una gamma di servizi più diversificata, a partire da forme di finanziamento particolari.

b) In base alle modalità di esecuzione del rapporto:

- Notification factoring: il fornitore si impegna col factor a menzionare su tutte le fatture emesse, che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente al factor, il cedente deve restituire al factor le somme pervenutegli erroneamente.

- Non notification fatoring: il fornitore cedente trasferisce al factor i loro crediti, ma non viene comunicato al debitore ceduto che il loro credito è stato ceduto al factor.

c) In base alle caratteristiche del finanziamento:

- Maturity factoring: la caratteristica principale è quella non strettamente finanziaria del servizio reso e non è previsto alcun anticipo sul credito; è un sistema rivolto per lo più a imprese che hanno necessità di finanziamento solo in determinati periodi di tempo, e che mira ad un’efficiente gestione dei crediti ed all’eliminazione del rischio di mancato o ritardato pagamento.

- Credit cash factoring: il factor diventa cessionario dei crediti, ne garantisce il buon fine e si incarica della loro gestione, concede al cliente la possibilità di chiedere anticipazioni totali o parziali sull’ammontare del credito ceduto.

d) In base ai mercati geografici di riferimento:

- Domestic factoring: fornitore e factor svolgono la loro attività nello stesso paese e sono coinvolti tre soggetti: l’imprenditore cedente, il factor ed il debitore ceduto.

- Factoring internazionale: fornitore e factor risiedono in paesi diversi e sono coinvolti quattro soggetti: l’esportatore, l’importatore, l’export factor e l’import factor.

e) In base alle caratteristiche del mercato servito e a quelle del factor:

- Factoring tradizionale: i factor sono società create per operare sul libero mercato delle imprese con la massima autonomia possibile in termini di servizio e di cliente.

- Factoring finalizzato: i factor sono società appositamente istituite da gruppi industriali o da grandi imprese per operare sui propri debiti di fornitura; tale tipo di factoring è diventato nel mercato italiano un vero e proprio elemento strategico a supporto delle strategie finanziarie di gruppo.

http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-funzionamento-del-contratto-di-factoring/


http://www.studiosandrini.com/
Avv. Angelo Sandrini


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