Come si è specificato nell'articolo precedente, i crediti oggetto di factoring sono crediti che il fornitore-cedente vanta nei confronti dei propri clienti. Ciò però non esclude che altri tipi di crediti possano essere oggetto di factoring. Un esempio di rilevante importanza, infatti, è dato dai c.d. crediti IVA, e cioè dai crediti che un’impresa vanta verso l’amministrazione finanziaria a titolo di eccedenza di imposta sul valore aggiunto.
Il fornitore può cedere anche crediti futuri, ossia i crediti che nasceranno da contratti da stipulare in futuro: tale facoltà rimane però subordinata dalla legge al fatto che tali contratti vengano stipulati dal fornitore-cedente entro 24 mesi (art. 3 L. 52/91: “La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo non superiore a ventiquattro mesi”).
Passando ora all’analisi delle modalità di cessione del credito, si può rilevare come un primo modello contrattuale di factoring, adottato in maniera piuttosto omogenea, prevede che il fornitore si obblighi ad offrire in cessione i propri crediti d’impresa, avvenendo in tal caso la cessione per singolo credito, riservandosi generalmente il factor la facoltà discrezionale di accettare o meno l’offerta (la giurisprudenza, in questo caso, riconosce l’autonomia del contratto di factoring rispetto ai singoli negozi di cessione: il primo si pone rispetto alle successive cessioni come una sorta di contratto quadro, dato che tutti i negozi rispondono alla medesima funzione - App. Genova 19 marzo 1993).
Un modello alternativo prevede invece che il fornitore presti immediatamente il proprio consenso alla cessione in massa dei propri crediti presenti e futuri, cosicchè il factor, in tal caso, dichiara di accettare tutti i crediti, potendosi riservare la possibilità di accettarli secondo una delle regole di seguito illustrate, o di rifiutare quelli che non rispondono ad alcune delle caratteristiche prestabilite.
A seguito dell’avvenuta cessione, il factor (diventato cessionario del credito medesimo) ha diritto di pretendere dal debitore ceduto il pagamento del debito stesso non appena ciò risulti possibile (semprechè le parti non abbiano diversamente convenuto di non provvedere alla comunicazione, al debitore ceduto, dell’avvenuta cessione del credito, poiché in questa caso lo stesso debitore ceduto continuerà a provvedere al pagamento, con effetto liberatorio, nelle mani del cedente, il quale avrà poi l’obbligo di trasferire al factor le somme ricevute).
Per effetto dell’avvenuta cessione, il credito trasferito al factor comprende i privilegi, le garanzie, le azioni giudiziali dirette alla conservazione ed alla realizzazione dei crediti trasferiti (conservative, surrogatorie, le domande di cognizione e di esecuzione), e gli altri accessori del credito (art. 1263 c.c.).
Garanzie dell’esistenza del credito e garanzie della solvibilità del debitore ceduto:
Con riferimento alla garanzia dell’esistenza del credito, salvo espresso patto contrario, il fornitore, ossia l’impresa cliente del factor, garantisce l’esistenza del credito al tempo della cessione, mentre è invece oggetto di discussione se il debitore ceduto abbia l’obbligo di informare il factor dell’inesistenza del credito.
Con riferimento invece alle garanzie della solvibilità del debitore ceduto, mentre l’art. 1267 c.c. considera necessaria un’apposita previsione pattizia perché il cedente risponda della solvenza del debitore, nel contratto di factoring è invece l’opposto: di regola è il cedente che assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto, il factor l’assume soltanto per i crediti per i quali ciò avviene espressamente (c.d. approvazione dei crediti). Risulta perfettamente esplicita in tal senso la norma usuaria raccolta negli Usi della Camera di Commercio di Milano, la quale prevede che “nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia”.
Ne consegue, pertanto, che la regola legale sancita dalla normativa sul factoring, e che opera in mancanza di pattuizioni diverse, prevede che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (presunzione di cessione pro-solvendo) (art. 4 L. 52/91), con la conseguenza che il factor non si assume il rischio del buon esito del credito, così che il cedente rimane esposto ad un’azione di rivalsa del factor nel caso in cui il debitore ceduto risulti insolvente.
Ciononostante, in deroga alla disciplina legale specifica, è tuttavia estremamente diffuso nella prassi (ed è anche considerato uno dei principali servizi resi dal factor al fornitore) che il factor si assuma il rischio dell’insolvenza del debitore, garantendo al cedente il buon fine del credito (cessione pro-soluto), con la conseguenza che, in questo caso, il fornitore risulta essere tutelato dal rischio d’insolvenza del debitore ceduto ed è così liberato da ogni obbligo previsto e consequenziale all’avvenuta cessione.
Le parti, nel contratto stipulato, possono altresì stabilire e prevedere che il factor garantisca i crediti ceduti relativi alla globalità del fatturato, oppure soltanto i crediti relativi ad una serie di debitori scelti di comune accordo tra le parti. Succede sovente, inoltre, che le parti del contratto fi factoring, stabiliscano un “plafond” che definisce e delimita l’importo che il factor è disposto a garantire: in tal modo il factor assume su di sé il rischio dell’insolvenza dei debitori ceduti sino ad un massimale prestabilito per ogni periodo (decade, mese, trimestre, ecc.).
Non dobbiamo inoltre dimenticare che, vista la natura normalmente continuativa del contratto di factoring, i crediti ed i debiti reciproci sussistenti tra fornitore e factor, sono di norma regolati secondo il meccanismo del conto corrente (conto corrente il quale è a sua volta suddiviso in due sottoconti tenuti dal factor) e più precisamente:
- il conto cessioni: su detto conto vengono accreditate, per il loro importo nominale, le fatture che il fornitore ha sottoposto per la cessione (tali importi sono a loro volta addebitati sui singoli sottoconti aperti ai nomi dei debitori ceduti). Al momento dell’incasso del credito, l’importo riscosso è addebitato sul conto cessioni e a sua volta accreditato sul singolo sottoconto intestato al debitore ceduto. Il saldo positivo o negativo rappresenta il credito o il debito (nominale, perché non tiene ancora conto dei corrispettivi a favore del factor) dell’imprenditore verso il factor;
- il conto liquidazione: il quale regola i reciproci rapporti di debito e credito connessi alle effettive liquidazioni di denaro ed ai corrispettivi per il factor; sullo stesso sono infatti registrati a debito gli anticipi che il factor ha corrisposto al fornitore, le commissioni e le spese, mentre a credito sono registrati gli importi delle fatture effettivamente riscosse.
Altro punto di particolare rilevanza, ai fini della valutazione del contenuto dei contratti sottoposti allo scrivente, è come nel rapporto tra factor e cedente assume particolare rilievo la cosiddetta approvazione dei crediti, la quale comporta l’assunzione, da parte del factor, del rischio d’insolvenza (e che non va ovviamente confusa con l’accettazione, da parte del factor, dei crediti offertigli in cessione dal cedente).
L’approvazione dei crediti risulta essere così disciplinata dall’art. 7 degli usi della Camera di Commercio di Milano: “Nel contratto di factoring, il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L’approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l’assunzione del rischio dell’insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta, redatta dal fornitore cedente e controfirmata dal factor stesso. L’approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debito-ceduto”.
Sul punto, però, è importante ribadire come il factor, con l’approvazione, non garantisce al cedente il buon esito dei crediti in modo illimitato, bensì garantisce il pagamento esclusivamente per l’ipotesi che esso non sia stato effettuato dal debitore ceduto per motivi di inabilità finanziaria.
Passando ora all’esame del factoring con garanzia pro-soluto, questo tipo di contratto viene normalmente presentato secondo questa articolazione: cessione del credito e rischio in capo del cessionario; assunzione da parte del cessionario dell’obbligo di gestione a fronte di un compenso; pagamento da parte del cessionario del prezzo al momento della riscossione dei crediti o entro 180 giorni dalla scadenza; eventuali anticipazioni economiche del factor, sulle quali decorrono gli interessi a carico del cedente.
Questa è solitamente la ricostruzione nominale del factoring pro-soluto che ne danno le parti, anche se, in ogni caso, e per motivi di esatta esposizione della problematica in oggetto, si deve ulteriormente sottolineare come in questo caso il trasferimento del rischio determina anche il consequenziale trasferimento di proprietà in senso pieno dei crediti oggetto di cessione in capo al factor.
Ne consegue, per logica applicazione del principio sopramenzionato, che il pagamento alla scadenza del credito, raro perché di solito c’è l’anticipo, non è altro che un pagamento posticipato della vendita attuale, potendo pertanto ritenersi del tutto corretta l’affermazione che in questo specifico tipo di factoring si concretizzi, a tutti gli effetti, una vera e propria vendita di credito.
Mancata comunicazione della cessione al debitore:
Ritornando all’esame della fattispecie sottoposta al vaglio dello scrivente, vi è ancora da esaminare quale sia la disciplina ed il contenuto di un altro punto di fondamentale importanza del contratto di factoring: la mancata comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione del credito.
Detta mancata comunicazione, infatti, può essere normalmente determinata da un’omissione del fornitore o del factor (ed in tal caso comporta come conseguenza che il debitore può pagare il proprio debito al cedente con effetti liberatori, salvo che non abbia acquisito la conoscenza della cessione con mezzi diversi dalla comunicazione, configurandosi la conoscenza come causa d’esclusione degli effetti liberatori del pagamento effettuato nei confronti del cedente), ma vi può essere il caso (come nel contratto intervenuto tra la Hill-Room Spa e la Unicredit Factoring Spa) che la stessa sia essere una precisa scelta contrattuale delle parti: in tal caso le parti stipulano il c.d. “non notification factoring”.
In questo caso il factor non può provvedere direttamente a riscuotere i crediti: vi provvede dunque il cedente, il quale trasmette poi direttamente ed immediatamente al factor gli importi riscossi, allo scopo di consentire le necessarie compensazioni con gli eventuali anticipi ottenuti.
Come in un contratto classico, il factor assicura sempre la copertura dei rischi d’insolvibilità e l’eventuale finanziamento del cedente.
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-contratto-di-factoring/
art. 2383 c.c. nomina e revoca degli amministratori: la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per...leggi
Nel sistema tradizionale, accanto all’assemblea, altro organo essenziale delle S.p.A. è costituito dagli amministratori.
L’amministrazione può essere affidata a persone fisiche, socie e non socie; a una sola persona o a più persone.
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea salvo eccezioni di legge (p.e., i primi amministratori che sono nominati nell’atto...leggi
ANCHE IL CONDOMINO DEL PIANO TERRA PAGA LE SPESE STRAORDINARIE PER L’ASCENSORE
Una delle maggiori cause da cui scaturiscono i litigi nelle assemblee di condominio ed i contenziosi nei Tribunali è data dalla volontà di operare una corretta ripartizione delle spese relative al mantenimento e all’utilizzo dell’impianto dell'ascensore condominiale. La legge non prevede una specifica...leggi
