Il periodo successivo al Protocollo

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Il Protocollo del 1993 annuncia, ed il legislatore successivamente dispone, un intervento incentivante, che ha lo scopo di favorire il diffondersi di accordi aziendali per lo sviluppo delle forme di retribuzione legate al risultato.

Si tratta di una novità  assoluta consistente nel riservare, in funzione incentivante, un esonero contributivo per i premi erogati dalla contrattazione aziendale in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti di tale contrattazione e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione.

In sostanza, i premi aziendali, che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge, sono esclusi dalla retribuzione imponibile sia ai fini previdenziali che a quelli pensionistici .

Per beneficiare di questa particolare esenzione deve trattarsi di erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, devono essere incerti la corresponsione o l’ammontare, la struttura di questi premi deve essere correlata alla misurazione di incrementi di produttività , qualità  o da altri elementi di competitività  assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati .

Tra i progressi realizzati vi è anche l’obbligo del datore di lavoro, o della associazione sindacale cui aderisca, di depositare i contratti collettivi per i quali intenda beneficiare delle agevolazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Grazie a ciò sarebbe più semplice ridurre la possibilità  di “fenomeni collusivi tra aziende e dipendenti tramite la stipulazione di accordi di pura cosmesi” . Per quanto riguarda il contenuto, la disposizione sembra avviare una fase di incentivazione a favore della contrattazione aziendale variabile in ragione della produttività /redditività . Da un punto di vista quantitativo tale funzione è contraddetta dalla esiguità  della quota di salario che può beneficiare del favore della legge: al massimo il 3%. E’ difficile pensare che mediante l’esenzione contributiva del 3% della retribuzione contrattuale si possa veramente incentivare la diffusione di forme di salario legate alla produttività  e al risultato .

I contratti collettivi nazionali sottoscritti dopo il Protocollo del 1993 hanno generalmente recepito le indicazioni dello stesso. La maggior parte dei contratti collettivi nazionali, infatti, non disciplina compiutamente le procedure per la determinazione dei premi, limitandosi ad indicazioni di carattere generale, per poi lasciare alla contrattazione collettiva aziendale il compito di provvedere ad una completa regolamentazione.

Ai premi vengono dati nomi diversi, che evocano sia il concetto di produttività  che quello di redditività  ma comunque devono possedere precise caratteristiche: non essere predeterminati a priori, avere una durata limitata in ragione dell’obbiettivo prefissato, essere erogati a consuntivo .

Essi, inoltre, devono avere i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare dei suddetti vantaggi contributivi.

fabrizio.donofrio@gmail.com


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Avv. Renato D’Isa

 
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