Il procedimento possessorio (1 di 3): quadro generale e alcune considerazioni

il-procedimento-possessorio-1-di-3-quadro-generale-e-alcune-considerazioni Ad una prima lettura delle nuove norme sul procedimento possessorio potrebbe sembrare che le modifiche, attuate con la riformulazione degli articoli 703 e 704 del Codice di rito, si riducano ad una sola affermazione: il procedimento possessorio, che conserva un’articolazione bifase, è stato ricondotto nell’alveo processuale del procedimento cautelare uniforme con l’esclusione dell’automatica prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e con la potenziale stabilità  dei provvedimenti assunti ad esito della fase sommaria.
Un più attento esame delle disposizioni legislative pone in realtà , all’interprete, una serie di questioni che vanno affrontate in chiave di problematicità .
Per verificare l’effettiva portata della riforma del procedimento possessorio attuata con la Legge 80/2005 e per tentare di risolvere le questioni esegetiche che le nuove norme pongono, è opportuno prendere le mosse da un brevissimo esame del quadro normativo e interpretativo precedente all’entrata in vigore della normativa in esame.
Con la riforma del 1990 (Legge 353 del 26/11/1990) il Legislatore, abrogati gli articoli 689 e 690 del Codice di rito che disciplinavano la pronuncia dei provvedimenti immediati, richiamava tout court, nel secondo comma dell’articolo 703, il procedimento cautelare uniforme di cui agli articoli 669 bis e seguenti dello stesso Codice. Tale disciplina non era interamente compatibile con la struttura bifase del procedimento possessorio: in particolare, e macroscopicamente, non lo erano (e non lo sono) nè l’articolo 669 septies che precludeva la fase a cognizione piena nell’ipotesi di provvedimento interdittale negativo, nè l’articolo 669 octies che imponeva, in caso di ordinanza di accoglimento del ricorso, l’avvio di un giudizio di merito autonomo.
Sulla base di questa ibrida disciplina processuale vennero prospettate, come era prevedibile, tutte le soluzioni interpretative astrattamente ipotizzabili che possono sintetizzarsi nei seguenti termini:
- il “merito possessorio” deve ritenersi eliminato e la tutela del possesso si esaurisce con l’emissione del provvedimento interdittale, sia esso positivo che negativo, ad esito del quale il giudice non deve nè fissare udienza per la prosecuzione del processo, nè indicare un termine per l’avvio di un autonomo giudizio;
- in totale adesione alla disciplina del procedimento cautelare uniforme, lo svolgimento della fase di merito è subordinata all’esito della fase sommaria, nel senso che si avvierà  la fase di merito, con la fissazione di un termine per l’instaurazione dell’autonomo ordinario giudizio di cognizione, solo nell’ipotesi di concessione della tutela richiesta in via sommaria;
-il giudizio di merito possessorio si svolgerà  in ogni caso (sia nell’ipotesi di accoglimento che nell’ipotesi di rigetto della tutela richiesta in sede sommaria) con l’introduzione del giudizio ordinario con autonomo atto entro un termine fissato dal giudice;
- il procedimento possessorio sopravvive alla riforma nella sua tradizionale struttura, per cui qualunque sia l’esito della fase sommaria il giudice dovrà  fissare udienza innanzi a sè per la trattazione della causa a cognizione piena.
Nel contesto di tale dibattito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza numero 1984 resa il 24 febbraio 1998, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo all’incidenza, sul procedimento possessorio, della Legge di riforma numero 353/1990, ha affermato i seguenti principi:
- il ricorso proposto a tutela del possesso introduce, come per il passato, sia la fase sommaria che quella di merito;
- la struttura del procedimento è quindi bifase e l’ordinanza emessa ad esito della fase sommaria è reclamabile al collegio (con richiamo, sul punto, della sentenza della Corte Costituzionale numero 501/1995);
- ad esito della fase sommaria il giudice deve fissare, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza di prima trattazione prevista dall’articolo 183 del Codice di Procedura Civile.
Nell’articolata motivazione del Supremo Collegio, tali conclusioni trovano conforto sia in ragioni sistematiche di ordine sostanziale, sia nell’esegesi delle norme di carattere processuale: sotto quest’ultimo profilo, la Corte esamina sia la dizione dell’articolo 703 che richiama gli articoli 669 e seguenti, sia il contenuto degli articoli 704 e 705.
E’ interessante riportare le affermazioni di ordine sostanziale della Suprema Corte, che costituiscono i motivi fondanti della decisione e che possono così sintetizzarsi:
“Sulla natura del possesso sono state espresse molte opinioni in dottrina e giurisprudenza, essendosi ritenuto che esso sia una mera situazione di fatto, un diritto soggettivo, un interesse occasionalmente protetto ovvero un’aspettativa…ma indipendentemente dall’adesione all’una o all’altra di queste opinioni, è certo che l’ordinamento giuridico concedendo al possessore le azioni di reintegrazione (articolo 1168 del Codice Civile) e di manutenzione (articolo 1170 del Codice Civile) gli ha riconosciuto il diritto alla conservazione integra del potere sulla cosa contro il suo spoglio o turbativa, prevedendo in tal modo una tutela che non può essere contenuta nei limiti ristretti del procedimento cautelare, ma deve essere attuata con un giudizio a cognizione piena da concludersi con un provvedimento suscettibile di passaggio in cosa giudicata, secondo la garanzia assicurata ai diritti soggettivi dall’articolo 24 della Costituzione….La tesi secondo cui il possesso, essendo una situazione di fatto, non richiederebbe la tutela assicurata dal giudizio a cognizione ordinaria, non può, perciò, essere condivisa, giacchè ad essere protetta non è la situazione possessoria, intesa come semplice fatto naturalistico, ma il diritto alla sua conservazione e integrità …il diritto da garantire in modo ampio esiste e si identifica con quello alla conservazione del possesso pacifico della cosa e alla cessazione dello spoglio e delle molestie…”.
Dopo la sentenza appena indicata, la giurisprudenza, anche di merito, si adegua e cessano quelli che qualcuno aveva chiamato “i moti possessori” (l’espressione è di Giuseppe Della Pietra); rimangono spunti isolati in senso contrario nella giurisprudenza di merito, ma l’atteggiamento generale è connotato da caratteristiche di uniformità  (utile, quanto meno per lo stabilizzarsi delle prassi e quindi per l’acquisizione di certezza processuale).
Le azioni giudiziarie a difesa del possesso sono istituite dagli articoli
1168 e 1170 c.c. e sono quella di reintegrazione (o spoglio) e quella di manutenzione. A norma di tali articoli, al possessore che sia stato illegittimamente privato del potere di fatto sulla cosa, o molestato nell’esercizio di tale potere, il legislatore concede una tutela immediata volta ad ottenere rapidamente la reintegra nel possesso (azione di reintegrazione : art. 1168 c.c.) o la cessazione della turbativa (azione di manutenzione : art. 1170 c.c.). La disciplina processuale di tali azioni è dettata dal codice di procedura civile, che prevede per esse un procedimento differenziato. Le norme sul procedimento possessorio sono contenute al capo IV del codice di procedura civile, articoli 703-705, così come recentemente modificati dalla legge n.80 del 14 maggio 2005. La tutela possessoria prevista dal c.p.c. è comunque provvisoria, in quanto condizionata all’esito del successivo giudizio di merito, nel quale dovrà  accertarsi la legittimità  del provvedimento concesso in via d’urgenza. Anche per i procedimenti possessori tuttavia la novella del 2005 prevede la mera facoltà  per le parti di instaurare un giudizio di merito a seguito della tutela cautelare.
Ad una prima lettura delle nuove norme sul procedimento possessorio si può sostenere che le innovazioni, apportate agli artt. 703 e 704 c.p.c., si riducano ad una sola affermazione: il procedimento possessorio, che conserva un’articolazione in due fasi (una sommaria e una ordinaria), è stato ricondotto nell’alveo processuale del procedimento cautelare uniforme con l’esclusione dell’automatica prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e con la potenziale stabilità  dei provvedimenti assunti ad esito della fase sommaria.
La prima novità  è collocata al secondo comma dell’art. 703 c.p.c.: il rinvio secco al rito cautelare uniforme viene mutato in un rinvio agli articoli 669-bis e seguenti “in quanto compatibili”; il legislatore ha preso dunque atto della dottrina largamente maggioritaria, che già  da prima interpretava la norma considerandone additivamente contenuta la clausola di compatibilità . Va rilevato però che se vi era una quasi unanime opinione tra gli studiosi (e non solo) sul tema, la suddetta concordia si arrestava in merito a quali norme sul procedimento cautelare ritenere compatibili o meno. Ne nasceva una babele di interpretazioni ricostruttive, tale da limitare la portata innovativa del disposto normativo, che di tal fatta sembra dunque limitarsi a legiferare quello che era già  il diritto vivente. Tuttavia è doveroso riconoscere alla norma un’effettiva portata precettiva almeno per quanto attiene alla possibilità  di reclamo prevista ai commi 3° e 4°. La legge n. 80 sancisce quindi l’ammissibilità , su richiesta delle parti, di un giudizio possessorio di merito, che può aver luogo anche qualora il petitum possessorio venga respinto; nel caso in cui tale giudizio non prosegua, l’ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria.
Trova conferma, in questo modo, l’orientamento di quella dottrina prevalente, già  sintetizzato nella sentenza n.1984 del 24 febbraio 1998 Corte di Cassazione e della quale parleremo più diffusamente in seguito, secondo il quale il procedimento possessorio conserva ancora oggi un’effettiva, e non invece eventuale, struttura bifasica .

http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-procedimento-possessorio-2-di-3-difficolta-interpretative-e-la-sentenza-n-1984-1998-della-corte-di-cassazione
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-procedimento-possessorio-3-di-3-la-normativa-alla-luce-della-riforma
http://www.studiodisa.it/
Avv. Renato D’Isa

 
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