Il procedimento possessorio (2 di 3): Difficoltà  interpretative e la sentenza n. 1984/1998 della Corte di Cassazione

il-procedimento-possessorio-2-di-3-difficolta-interpretative-e-la-sentenza-n-1984-1998-della-corte-di-cassazione Il problema era sorto a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del Novanta. Con l. n. 353 del 26 novembre 1990 il legislatore, abrogati gli articoli 689 e 690 del Codice che disciplinavano la pronuncia dei provvedimenti immediati, richiamava tout court, nel secondo comma dell’articolo 703, il procedimento cautelare uniforme di cui agli articoli 669 bis e seguenti dello stesso Codice. Tale disciplina non era interamente compatibile con la struttura bifase del procedimento possessorio: in particolare, e macroscopicamente, non lo erano (e non lo sono) nè l’articolo 669 septies che precludeva la fase a cognizione piena nell’ipotesi di provvedimento interdittale negativo, nè l’articolo 669 octies che imponeva, in caso di ordinanza di accoglimento del ricorso, l’avvio di un giudizio di merito autonomo.
Sulla base di questa ibrida disciplina processuale vennero prospettate tutte le soluzioni interpretative astrattamente ipotizzabili che possono sintetizzarsi nei seguenti termini:
il “merito possessorio” deve ritenersi eliminato e la tutela del possesso si esaurisce con l’emissione del provvedimento interdittale, sia esso positivo che negativo, ad esito del quale il giudice non deve nè fissare udienza per la prosecuzione del processo, nè indicare un termine per l’avvio di un autonomo giudizio;
in totale adesione alla disciplina del procedimento cautelare uniforme, lo svolgimento della fase di merito è subordinata all’esito della fase sommaria, nel senso che si avvierà  la fase di merito, con la fissazione di un termine per l’instaurazione dell’autonomo ordinario giudizio di cognizione, solo nell’ipotesi di concessione della tutela richiesta in via sommaria;
il giudizio di merito possessorio si svolgerà  in ogni caso (sia nell’ipotesi di accoglimento che nell’ipotesi di rigetto della tutela richiesta in sede sommaria) con l’introduzione del giudizio ordinario con autonomo atto entro un termine fissato dal giudice;
il procedimento possessorio sopravvive alla riforma nella sua tradizionale struttura, per cui qualunque sia l’esito della fase sommaria il giudice dovrà  fissare udienza innanzi a sè per la trattazione della causa a cognizione piena.

Nel contesto di tale dibattito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1984 resa il 24 febbraio 1998, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo all’incidenza, sul procedimento possessorio, della Legge di riforma n. 353/1990, ha affermato i seguenti principi:
il ricorso proposto a tutela del possesso introduce, come per il passato, sia la fase sommaria che quella di merito;
la struttura del procedimento è quindi bifase e l’ordinanza emessa ad esito della fase sommaria è reclamabile al collegio (con richiamo, sul punto, della sentenza della Corte Costituzionale n. 501/1995);
ad esito della fase sommaria il giudice deve fissare, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza di prima trattazione prevista dall’articolo 183 del Codice di Procedura Civile.
Nell’articolata motivazione del Supremo Collegio, tali conclusioni trovano conforto sia in ragioni sistematiche di ordine sostanziale, sia nell’esegesi delle norme di carattere processuale: sotto quest’ultimo profilo, la Corte esamina sia la dizione dell’articolo 703 che richiama gli articoli 669 e seguenti, sia il contenuto degli articoli 704 e 705.
Si può dire infatti con i giudici della Corte di Cassazione che: “L’ordinamento giuridico concedendo al possessore le azioni di reintegrazione (articolo 1168 del Codice Civile) e di manutenzione (articolo 1170 del Codice Civile) gli ha riconosciuto il diritto alla conservazione integra del potere sulla cosa contro il suo spoglio o turbativa, prevedendo in tal modo una tutela che non può essere contenuta nei limiti ristretti del procedimento cautelare, ma deve essere attuata con un giudizio a cognizione piena da concludersi con un provvedimento suscettibile di passaggio in cosa giudicata, secondo la garanzia assicurata ai diritti soggettivi dall’articolo 24 della Costituzione. La tesi secondo cui il possesso, essendo una situazione di fatto, non richiederebbe la tutela assicurata dal giudizio a cognizione ordinaria, non può, perciò, essere condivisa, giacchè ad essere protetta non è la situazione possessoria, intesa come semplice fatto naturalistico, ma il diritto alla sua conservazione e integrità  […]. Il diritto da garantire in modo ampio esiste e si identifica con quello alla conservazione del possesso pacifico della cosa e alla cessazione dello spoglio e delle molestie.”

http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-procedimento-possessorio-1-di-3-quadro-generale-e-alcune-considerazioni
http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-procedimento-possessorio-3-di-3-la-normativa-alla-luce-della-riforma



Laura Roberto

 
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