Il protocollo 22 del 1983
Il periodo di crisi iniziato negli anni 70′ si risolse con il protocollo 22 del 1982, detto anche protocollo Scotti, che aprì la strada ai rinnovi dei contratti nazionali, ma al prezzo del ripristino del sistema delle clausole di rinvio tra il contratto nazionale e il contratto aziendale.
Tale accordo tentò di delineare un quadro generale di riferimento, valido anche per i soggetti collettivi coinvolti nel processo contrattuale, indicando obiettivi macroeconomici prioritari,quali il contenimento dell’inflazione (a questo proposito si introdusse un parziale rallentamento del meccanismo della scala mobile), il controllo del costo del lavoro, il riassetto della politica previdenziale e fiscale . Vennero determinate le compatibilità entro le quali la contrattazione collettiva potè svolgersi al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obbiettivi auspicati. Il documento intervenne, quindi, sulla struttura contrattuale tentando una parziale formalizzazione dei rapporti tra le diverse sedi negoziali .
Infatti tale protocollo si propone, oltre a prevedere tetti massimi per gli aumenti retributivi contenuti nei contratti nazionali e aziendali da rinnovare, fino al diciottesimo mese dalla stipula del contratto di categoria, di identificare le materie che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto.
Tutto ciò implica la creazione di un consistente periodo di blocco della contrattazione aziendale sui temi retributivi, e fa si che le materie regolate ad altri livelli di contrattazione siano escluse da quella aziendale.
Infine, furono anche prefigurate procedure aziendali di definizione di vertenze sull’interpretazione ed applicazione dei contratti ed eventualmente di arbitrati, collegate anche a pause di raffreddamento del conflitto. Si trattò di previsioni di procedure compositive consensuali più volte introdotte nel sistema contrattuale italiano, ma in genere con scarse fortune. Apparve, dunque, evidente l’intento di ripristinare un sistema coordinato di contrattazione, secondo il paradigma degli anni ’60. Tuttavia vi furono alcune diversità da mettere in rilievo:
a) in primo luogo non venne determinata l’identità degli agenti contrattuali attivi ai livelli decentrati, a differenza del protocollo Intersind-Asap del 1962 che fornì indicazioni a questo proposito;
b) le materie affidate alla contrattazione decentrata furono individuate in maniera generica e per esclusione, stante la clausola di non ripetitività . Invece nel sistema di contrattazione articolata la distribuzione delle competenze avvenne con la tecnica del rinvio di temi specifici, molto più definita sul piano formale.
Per quanto riguarda la regola che sancì la non concorrenza fra contrattazione aziendale e gli altri livelli negoziali, in particolare con la contrattazione di categoria, il significato immediato della norma fu gerarchico, in quanto la contrattazione aziendale si svolse a seguito di negoziati superiori. Spostando la valutazione sul piano sostanziale, considerando i rapporti effettivi tra le differenti sedi negoziali, si evidenziò un ridimensionamento del significato gerarchico della clausola in esame. Sul tema appare utile riportare un’illustre opinione, che afferma che “l’ambito d’intervento della negoziazione decentrata, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, si è specializzato, in maniera tale da non avere affatto bisogno di concorrere con la contrattazione di categoria per affermare la propria identità ” . Ad esempio, per quanto concerne la materia retributiva esiste tutta una serie di voci oggetto peculiare dei negoziati decentrati, senza alcuna necessità di rinegoziare le discipline poste al livello superiore. Anche nel caso dell’inquadramento professionale è evidente che la contrattazione aziendale gode di un proprio margine d’intervento, se non altro per la specificità di alcuni temi, che non possono che essere trattati in sede decentrata.
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Avv. Renato D’Isa
