Il requisito della verita’ nel diritto di cronaca e nel diritto di critica satirica

il-requisito-della-verita-nel-diritto-di-cronaca-e-nel-diritto-di-critica-satirica Con l’incriminazione della diffamazione si tutela l’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunita’ sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
L’articolo 595, Codice Penale, recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità  costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Dalla lettura della norma ricaviamo che la diffamazione commessa a mezzo stampa e’ considerata un’aggravante e, tanto, in considerazione della particolare diffusivita’ del mezzo adoperato, della capacita’ persuasiva e di orientamento d’opinione della stampa, che rendendo piu’ incisiva e penetrante la violazione della reputazione, ne determina un danno maggiore.
La cronaca giornalistica, dunque, e’ o almeno dovrebbe essere una esposizione obiettiva dei fatti il piu’ possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgate tramite mass- media.
E’ evidente, allora, che il positivo diritto di cronaca, inteso come diritto di liberta’ e di manifestazione del proprio pensiero (articolo 21 della Costituzione) incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, (articoli 2 e 3 della Costituzione).
La Corte di Cassazione, al fine di realizzare il necessario bilanciamento di tali contrapposte esigenze, ha indicato i limiti del diritto di cronaca e, tanto, per escludere la punibilita’ di cui all’art. 595 c.p..
Per Giuriprudenza consolidata, quindi, il diritto di cronaca e’ legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni:
1) Verita’ della notizia (oggettiva o anche solo putativa che si risolva in un lavoro diligente e serio di ricerca);
2) Continenza o forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta.
3) Utilita’ sociale dell’informazione
Piu’ nel dettaglio, per essere vera la notizia deve essere frutto di un lavoro serio e diligente da parte di chi ricerca.
Conseguentemente, il giornalista, ha il principale compito di verificare l’attendibilita’ della fonte e accertarne il contenuto. Tuttavia, nella pratica, e’ frequente l’ipotesi in cui pur essendo veri i singoli fatti riferiti, la notizia risulta ugualmente priva del requisito della verita’ per il fatto che, dolosamente o colposamente, siano stati taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato dell’articolo stesso. (Cassazione Civile, III sez., 19/01/2007 n. 1205; Cassazione Civile, III sezione, n. 6973).
Accade spesso che gli articoli traggano origine da una fonte normativa degna di fede, ad esempio da una fonte giudiziaria, documentata agli atti, e che l’accostamento di piu’ circostanze di per se’ vere crei una sorta di impropria ulteriore notizia capace di insinuarsi nella mente del lettore come una insinuazione diffamante.
I predetti limiti individuati dalla Giurisprudenza (verita’, continenza e interesse pubblico della notizia) subiscono degli adeguamenti con riferimento al diritto di satira, particolare manifestazione del diritto di critica.
La satira non si concretizza nella narrazione di fatti ma piuttosto nell’espressione di un’opinione si occupa di temi importanti quali la politica, la morte, la religione, proponendo punti di vista alternativi, veicolando attraverso l’ilarita’ una critica nei confronti di fatti e/o di personaggi al fine di smascherare e scardinare convenzioni, ipocrisie e pregiudizi.
In sostanza, attraverso un’esagerazione della realta’ essa mira a suscitare riso ed ilarita’ per ottenere un risultato di carattere etico e correttivo e rivolto al bene.
La satira, quindi, proprio perche’ si esprime attraverso il paradosso e la metafora surreale e’ sottratta al rigoroso requisito della verita’ ma rimane sempre e comunque assoggettata al limite della continenza.
Per la qualcosa, le espressioni utilizzate non possono mai risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato, non possono mai trasmodare in un insulto gratuito alla persona in quanto tale, ne’ devono mai sconfinare nella vera e propria denigrazione, dovendo, al contrario, essere sempre rispettati i valori fondamentali della persona.

Avv. Maria Castellano
avv.mariacastellano@gmail.com
Studio Legale Associato Castellano
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80132 Napoli

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Avv.Francesco Caretti
Studio Legale Borgo San Frediano n.8 50124 Firenze


 
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