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2012-01-03

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Diritto Civile


L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

SEMPRE PIU’ AGEVOLE IL DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’inverno si ha la necessità di riattivare l’impianto di riscaldamento condominiale.

Una delle cause più frequenti che mina la tranquillità e l'armonia di molti condomini, che poi sfociano in liti furenti, è la gestione dell'impianto termico condominiale centralizzato.

Quella della gestione ed utilizzo dell’impianto di riscaldamento è una materia che ha dato vita ad un elevato numero di vertenze giudiziarie, che hanno portato ad emanare decisioni spesso contrastanti tra loro.

Le questioni relative agli orari di accensione e di spegnimento, alla temperatura ideale da raggiungere in ogni singola unità abitativa, al pagamento delle relative spese ecc.. fanno in modo che non si riesca mai a raggiungere un accordo tra i condomini ed, inoltre, c'è sempre qualcuno che non è soddisfatto della gestione in comune dell'impianto di riscaldamento.

La soluzione che spesso viene proposta dagli stessi condomini o dall'amministratore è quella del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, per poter rendere autonomo e indipendente ogni condomino nella gestione dell'impianto termico.

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

La vita in condominio, benché comune alla maggior parte di noi, rende necessari alcuni compromessi per il civile e quieto vivere, ma tra questi non è compreso l’essere costretti a dipendere dal riscaldamento centralizzato.

L’impianto di riscaldamento centralizzato è un bene comune ed in quanto tale appartiene a tutti i condomini. Sicché, trattandosi di un bene comune, le spese per la sua manutenzione ed il suo funzionamento devono essere ripartite tra tutti i condomini, anche tra quelli che pur potendone usufruire non lo utilizzano – perché ad esempio non abitano l’appartamento.

I PRESUPPOSTI PER IL DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

La scarsa funzionalità dell’impianto di riscaldamento centralizzato, il disaccordo sulla sua efficienza e le elevate spese di manutenzione e/o gestione, inducono il singolo condomino a staccarsi dall’impianto condominiale per istallarne uno autonomo.

In giurisprudenza si è sempre dibattuto sull’ammissibilità o meno di consentire al singolo condomino di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento comune.

Infatti, se in un primo momento veniva negata la predetta possibilità, in virtù dell’irrinunciabilità della proprietà delle cose comuni, più di recente la stessa Corte di Cassazione ha maturato il proprio orientamento affermando che la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato, è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano (i) né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, (ii) né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Con riferimento a questo ultimo aspetto, è stato precisato che lo squilibrio termico rilevante ai fini dell’illegittimità del distacco non è quello che fisiologicamente ci si può attendere dall’operazione di rinuncia al riscaldamento – n.d.r. come avviene quando vengono chiusi semplicemente i caloriferi – quanto piuttosto un significativo aumento di potenza dell’impianto per il mantenimento del medesimo livello termico”.

REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DISTACCO DAL RISCLADAMENTO CENTRALIZZATO

In una recentissima sentenza, la n. 19893 del 29.09.2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il singolo condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare, dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini.

Inoltre, al predetto distacco non può essere di ostacolo una eventuale norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale - e cioè approvato da tutti i condomini - in quanto l’ipotizzabile interesse degli altri condomini ad avere un più vantaggioso riparto della spesa di riscaldamento non deve ritenersi meritevole di tutela rispetto al contrapposto interesse del singolo condomino di poter fruire, attraverso l’utilizzazione di un impianto di riscaldamento individuale, di una riduzione dei costi sia sul piano finanziario che energetico.

Il singolo condomino, quindi, ha diritto a spendere meno e consumare meno energia senza che su questa sua prerogativa possa influire l’interesse degli altri condomini ad un più vantaggioso riparto delle spese di riscaldamento.

Tuttavia, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini compensato, comunque, dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento.


Avv. Paola Pontanari
Studio Legale Pontanari


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