L’usufrutto, l’uso e l’abitazione

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art. 981 c.c. contenuto del diritto di usufrutto: l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nella facoltà  di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà  principale ed al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità  che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

L’istituto ha origine romanistica e la sua definizione già  si trova in Paolo:

”usufrucutus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantiam”.

Funzione

Essa consiste nel permettere la separazione temporanea del godimento della proprietà  rispetto ad uno stesso bene, ossia nel rendere possibile che un soggetto diverso dal proprietario tragga per un certo tempo dal bene altrui alcune delle utilità  spettanti al proprietario.

In altri termini, l’istituto permette di frazionare nel tempo l’utilizzabilità  del bene, problema che in altri ordinamenti di commow law viene, invece, risolto attraverso altri istituti come la proprietà  vitalizi a la proprietà  a termine.

L’investimento immobiliare in nuda proprietà

Venuto alla ribalta negli anni ’80, è una formula di investimento medio-lungo tempo molto efficace.

Il proprietario si spoglia della nuda proprietà  per assicurarsi un introito, mantenendo la possibilità  di continuare a godere l’abitazione.

Di contro l’altro soggetto acquista la nuda proprietà  per concludere un buon investimento immobiliare, logicamente, con un esborso inferiore rispetto a quello per l’acquisto completo.

Sono queste le due medaglie contrapposte della stessa operazione.

L’operazione può quindi diventare un buon punto di incontro tra le esigenze di un investitore a medio-lungo termine e, per esempio, le persone di una certa età  che possono, in tal modo, assicurarsi una certa somma di denaro per il resto della vita pur senza privarsi del godimento dell’immobile in cui vivono.

E ciò anche considerando che il pagamento del prezzo può essere concordato nella concessione di una rendita.

Il venditore, come detto di solito è un anziano, senza persone care da beneficiare, che ha voglia o bisogno di ricevere una determinata somma senza dover rinunciare alla sua abitazione.

Chi compra, godrà  un consistente sconto sul prezzo reale della casa e pagherà  le imposte sull’acquisto solo in proporzione al valore della nuda proprietà  acquistata.

L’acquisto è talvolta motivato da altruismo ed in previsione futura, senza considerare anche una sorta di aleatorietà : si vogliono avvantaggiare eventualmente i figli, ora ancora piccoli o comunque adolescenti, ma che in futuro, quando se ne andranno di casa, potranno trovarsi un’abitazione.

Mentre il valore della nuda proprietà  ai fini fiscali è rigidamente stabilito dalla legge a seconda dell’età  dell’usufruttuario, l’entità  dello sconto ottenibile sul prezzo di libero mercato cambia tenendo conto anche di altre variabili.

Per esempio, l’usufrutto di un’anziana vale di più di quello di un uomo, perchè le statistiche ci avvertono che le donne vivono più a lungo.

Quindi lo sconto sarà  minore.

Contano poi le condizioni di salute: quanto più la persona che gode dell’usufrutto è malata, tanto più il prezzo cresce.

Insomma, l’investimento in nuda proprietà  va gestito con delicatezza, perchè ha un lato spiacevole e nefasto (la convenienza nella morte di qualcuno) ed è qui che si determina l’aleatorietà  di cui in precedenza.

Talvolta si preferisce lasciare all’anziano non l’usufrutto, ma il semplice “diritto di abitazione”.

Questo perchè se l’usufruttuario decidesse di affittare la casa il contratto sarebbe valido e impegnativo, fino a scadenza, per il nudo proprietario, anche se nel frattempo l’usufruttuario fosse passato a miglior vita

La scissione tra godimento e proprietà  non può, però, essere perpetua (art. 979 c.c.), perchè tale situazione ostacolerebbe gravemente lo sfruttamento razionale dei beni e la loro commerciabilità , provocando conseguenze anti — economiche.

Il contenuto

A differenza del precedente codice civile, quello vigente non dà  una definizione di usufrutto, ma ne enuncia il contenuto ed i limiti che concorrono ad enuclearne e a precisarne la natura giuridica.

Bisogna, pertanto esaminare:

A) il potere di godimento —

questo potere è paragonabile a quello del proprietario.

Ma il potere di godere dell’usufruttuario cade sulla cosa altrui e pertanto si esaurisce laddove diviene incompatibile con le esigenze di conservazione della cosa stessa e di riviviscenza dell’analogo potere del proprietario.

L’usufruttuario ha, quindi, dei limiti intrinseci e congeniali che costringono il godimento della cosa verso direzioni obbligate e lo circoscrivono nel tempo.

B) il rispetto della destinazione economica —

non può intendersi come uno dei tanti obblighi connessi con l’esercizio del diritto ma costituisce la caratteristica principale dell’istituto in esame, che assolve, appunto, alla funzione di circoscrivere il potere del suo titolare, virtualmente illimitato, come in ogni diritto reale di godimento in un ambito ben preciso.

Occorre stabilire come debba intendersi la destinazione economica:

1) se in senso oggettivo (il quale viene rifiutato dalla dottrina, perchè troppo generico e tale da eludere lo scopo principale del limite in questione che è quello di riservare al nudo proprietario e ai suoi eredi la cosa nello stesso stato in cui si trovava al momento della costituzione dell’usufrutto), cioè con riguardo alla funzione a cui la cosa è oggettivamente idonea secondo i criteri della comune vita sociale,

2) ovvero in senso soggettivo (PREFERIBILE — ma inteso con una certa elasticità , poichè l’usufruttuario può migliorare la capacità  produttiva della cosa, incrementando l’utilità  e il valore, può apportare addizioni o modificazioni), cioè considerando la funzione cui la cosa era adibita in precedenza dal proprietario pieno.

In altri termini il criterio soggettivo è da intendersi nel senso che l’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica attribuita alla cosa prima della nascita dell’usufrutto o impressa dal costituente all’atto della costituzione, purchè durante l’usufrutto il nudo proprietario non consenta una destinazione diversa.

In merito con una nota sentenza il consiglio di Stato ha affermato che ogni questione attinente alla modifica in via permanente del bene oggetto dell’ usufrutto e della sua destinazione economia deve essere proposta nei confronti del nudo proprietario.

C) durata —

art. 979 c.c. durata: la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).

L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (999, 1014).

Inoltre, la morte dell’usufruttuario estingue l’usufrutto anche se esso fu costituito con un termine finale che viene a scadere dopo tale evento, così come la morte dell’originario usufruttuario estingue anche ove questo sia stato ceduto a terzi.

D) altri limiti

si ritrovano quando oggetto del diritto in questione siano alcuni particolari beni

art. 987 c.c. miniere, cave e torbiere: l’usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già  aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà  di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono al: l’usufruttuario un’indennità  corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

art. 988 c.c. tesoro: il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (932).

art. 989 c.c. boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto: se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

art. 990 c.c. alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti: gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

art. 991 c.c. alberi fruttiferi: gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

art. 992 c.c. pali per vigne e per altre coltivazioni: l’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

art. 993 c.c. semenzai: l’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.

art. 994 c.c. perimento delle mandrie o dei greggi: se l’usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l’usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità  dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

art. 996 c.c. cose deteriorabili: se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

art. 997 c.c. impianti, opifici e macchinari: se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità  (2651).

La natura giuridica

A) E’ un diritto reale —

Vale erga omnes e impone a chiunque l’obbligo, sempre negativo, di rispettarne l’esercizio. Si ritrovano, infatti, nell’usufrutto, tutte le caratteristiche tipiche dei diritti reali, ossia l’immediatezza, l’esclusività  e il diritto di sequela.

B) E’ un diritto di godimento a contenuto generale —

Mentre al titolare degli altri diritti reali su cosa altrui competono specifiche e tassative facoltà  (ad esempio, nella superficie, quella di costruirsi sul suolo altrui), all’usufruttuario spetta ogni facoltà  di godimento della cosa, salvo quelle escluse dal titolo costitutivo del diritto.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l’ampiezza del diritto di usufrutto è comunque, limitata dalla natura del diritto stesso, vale a dire, dal rispetto della destinazione economica, dalla sua essenziale temporaneità , ecc.

C) E’ un diritto su cosa altrui

(NATURA NON CONDIVISA dalla dottrina prevalente) — Secondo alcuni il diritto d’usufrutto è una proprietà  temporanea, limitata da un fascio di obbligazioni propter rem.

La tesi è stata criticata dalla dottrina prevalente la quale ha osservato che, a parte dubbi di sussistenza, nel nostro ordinamento, dell’istituto della proprietà  temporanea e della possibilità  di coesistenza di due proprietà  sullo stesso bene, la stessa esistenza dei descritti limiti intrinseci del diritto d’usufrutto, ne fanno un istituto di natura diversa.

L’oggetto

Ove si tratti di beni immobili ed in mancanza di una diversa previsione contenuta nel titolo costitutivo, l’usufrutto si estenderà  anche al suolo, nonchè ad ogni accessorio ed ogni pertinenza del bene stesso; lo stesso discorso vale per le accessioni, ossia per tutti gli incrementi dovuti ad alluvione, avulsione, costruzione, etc.

La natura mobiliare o immobiliare del bene oggetto di usufrutto non incide, in linea di massima, sulla disciplina specifica caratteristica dell’usufrutto, ma rileva quanto alla forma e alla trascrizione del negozio costitutivo (ove trattasi di costituzione volontaria, art. 1350 n. 2 e 2643 n. 2; ovvero quanto al momento dell’acquisto, ove trattasi di costituzione non volontaria; artt. 1153, 1158, 1159, 1161 c.c.).

L’ usufrutto Legale

art. 324 c.c. usufrutto legale: i genitori esercenti la potestà  hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà  o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537)

4) i beni pervenuti al figlio per eredità , legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà  dei genitori esercenti la potestà . Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Il diritto spetta anche ai genitori legittimi, ai genitori naturali, quando vi sia stato il riconoscimento, non ai genitori adottivi e parimenti alla famigli di fatto rimane escluso.

Il fondamento di tale diritto va ravvisato nella necessità  di garantire il libero esercizio dei poteri inerenti alla potestà  dei genitori e nel contempo la solidarietà  degli interessi familiari, realizzando un contributo del figlio nell’interesse complessivo della famiglia.

Tutto ciò spiega l’indisponibilità  del diritto sancita dall’art. 326 c.c., unitamente al divieto di assoggettarlo a pegno, ipoteca o ad esecuzione forzata.

Alle ipotesi di esclusioni previste dall’art. 324, si deve aggiungere quella prevista nell’art. 465 c.c., secondo cui il genitore escluso per indegnità  da una successione non ha l’usufrutto legale sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli per rappresentazione o per espressa volontà  del testatore.

Analogamente, è escluso l’usufrutto legale per i beni lasciati ai figli nascituri, essendo l’acquisto di costoro subordinato all’evento nascita.

L’ipotesi di rimozione di uno o entrambi i coniugi dall’amministrazione dei beni del figlio, comporta la privazione, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

art. 326 c.c. inalienabilità  dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti: l’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

art. 325 c.c. obblighi inerenti all’usufrutto legale: gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario (1001).

art. 327 c.c. usufrutto legale di uno solo dei genitori: il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà  è il solo titolare dell’usufrutto legale.

art. 328 c.c. nuove nozze: il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

art. 329 c.c. godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale: cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

art. 155 5 co c.c. provvedimenti riguardo ai figli: ……..Il giudice dà  inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà  sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale

art. 194 c.c. divisione dei beni della comunione: la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità  della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

La norma contenuta nell’art. 194 cod. civ., che faculta il giudice a costituire, in favore di un coniuge, l’usufrutto sui beni dell’altro coniuge, non ha carattere eccezionale, essendo applicabile tutte le volte in cui si renda necessario per assicurare alla prole minorenne le migliori condizioni materiali e morali di vita, in modo da garantire alla stessa una adeguata assistenza da parte dei genitori, affinchè essa riceva il minor danno possibile dalla disgregazione del nucleo familiare .

Il c.d. quasi usufrutto

art. 995 c.c. cose consumabili: se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

Mancando la stima, e in facoltà  dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità  e quantità  (1258 c.c.).

La natura di tale diritto

La particolarità  dell’istituto risiede nel fatto che il quasi usufruttuario acquista non solo il diritto di godere i beni in oggetto, bensì la proprietà  degli stessi e può, conseguentemente, disporre in modo pieno di essi, essendo obbligato solo a restituire il tantundem eiusdem generis, ovvero il corrispondente valore.

Questa peculiarità  ha indotto parte della dottrina a negare l’istituto in oggetto la natura di autentico usufrutto, attribuendo al quasi usufruttuario la qualifica di vero e proprio proprietario, benchè temporaneo.

è forse preferibile la teoria sostenuta da altra parte della dottrina la quale osserva che il diritto in oggetto resta pur sempre un diritto di usufrutto, ossia un diritto di godimento su cosa altrui, con la sola peculiarità  (peraltro rilevante) che, trattandosi di cose consumabili la facoltà  di godimento comprende anche il potere di disporre delle cose stesse.

La questione non è senza rilevanza pratica poichè la scelta dell’una o dell’altra opinione determina il momento in cui il c.d. periculum rei passa in capo all’usufruttuario: secondo la teoria preferibile, l’usufruttuario non sopporta il rischio del perimento fortuito, poichè egli non è proprietario della cosa, se non all’atto in cui la consuma o la spende.

La tipica figura dell’usufrutto del gregge o della mandria

art. 994 c.c. perimento delle mandrie o dei greggi: se l’usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l’usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità  dei nati ( i nati in eccedenza saranno di proprietà  dell’usufruttuario), dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

La dottrina unanime ritiene che l’usufrutto sul gregge sia un caso di usufrutto avente per oggetto una universitatis facti (art. 816 c.c.): il gregge (o la mandria), nella sua globalità , viene considerato un bene teoricamente perpetuo e non una somma di capi in sè deteriorabili o peribili.

è per questo che la norma dispone la c.d. submissio capitum, ossia la sostituzione dei nuovi nati agli animali periti, a meno che il gregge o la mandria non periscano interamente.

L’usufrutto d’azienda

I caratteri specifici di questo usufrutto risentono delle diverse concezioni dottrinarie sulla natura giuridica dell’azienda.

1) Se si segue la teoria atomistica si avrà  vero e proprio usufrutto sugli elementi aziendali che nell’esercizio dell’impresa non vengono consumati o alienati (c.d. capitale fisso) mentre si avrà  quasi — usufrutto su quei beni che devono essere necessariamente consumati (c.d. capitale circolante);

2) Se, invece, si seguono le teorie che considerano l’azienda unitariamente (teoria del bene immateriale, teoria dell’universitas iuris e teoria preferibile dell’universitas facti) bisogna ritenere che oggetto dell’usufrutto in esame non siano i singoli elementi aziendali, ma l’azienda come complesso unitario.

è discusso se all’usufruttuario sia dovuto un compenso per l’avviamento da lui procurato.

Sembra preferibile la soluzione positiva, la quale si basa sull’art. 985 c.c. che, in tema di usufrutto, stabilisce che l’usufruttuario ha diritto ad un’indennità  per i miglioramenti (tale viene considerato l’inserimento dell’avviamento) che sussistono al momento della restituzione della cosa.

L’usufrutto di quota nelle società  semplici

Nelle società  di persone, in generale, e nelle società  semplici, in particolare, non c’è alcuna disciplina dettata in materia di usufrutto di quota, a differenza delle società  di capitali che all’art. 2352 c.c. ha previsto un’ampia e completa regolamentazione che non può essere applicata tout court alle società  di persone poichè la scissione della qualità  di socio dall’esercizio dei diritti amministrativi (potere gestorio) propria delle società  di capitale, non è possibile nelle società  semplici in quanto vi è un legame inscindibile tra i poteri di voto, i poteri amministrativi e gli altri diritti amministrativi con lo status di socio.

Partendo dal presupposto che l’usufrutto, è concepito per i beni di 1°, uno dei più grandi ostacoli da superare, affinchè si possa ammettere l’usufrutto di quota, è dato dal fatto che il bene “quota” rientra tra i beni di 2°, poichè, essa determina un ruolo economico mediato, rappresentando, appunto, un’entità  conferita al momento della costituzione, e non ha un valore estrinseco in senso stretto. Perciò per superare tale ostacolo bisogna ritenere ammissibile l’usufrutto di un bene di 2°, come diritto nei limiti del diritto stesso che esso rappresenta.

Inoltre è ammissibile soprattutto perchè la dottrina, ha individuato, attraverso uno studio sistematico, nell’usufrutto d’azienda e di credito l’esistenza di diritti d’usufrutto anomali, assimilabili a quello in questione. art. 981 c.c. contenuto del diritto di usufrutto: l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità  che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo. Salvo qualche voce contraria (Trib. di Trento 1997 ), la dottrina non dubita che possono essere oggetto di usufrutto non solo le azioni così come testualmente previsto dall’art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2454 c.c, in tema di accomandita per azioni, ma anche le quote sia delle società  a r.l. che delle società  di persone.

Orbene, sul tema, è opportuno andare a sviscerare alcune problematiche sorte in dottrina e non solo.

Un primo problema è ravvisato nel necessario o meno consenso degli altri soci per la costituzione dell’usufrutto.

A) dottrina minoritaria, ritiene che non è necessario il consenso degli altri soci, in quanto la costituzione, in realtà , non è una modifica ex art. 2252 c.c. e l’usufruttuario non interferirà  nei rapporti sociali essendo un “volgare percettore di utili”.

B) La dottrina prevalente , invece, ritiene che sia necessario il consenso di tutti i soci; questo perchè

1) l’usufruttuario acquista al momento della costituzione dell’usufrutto la qualità  di socio ed è inimmaginabile non applicare l’art. 2252 c.c.

2) Altra dottrina la presenza dell’usufruttuario altera la distribuzione dei poteri e dei rapporti sociali, determinando, così una modifica del contratto sociale. Principio generale (ad eccezione di autorevole dottrina ) — l’usufruttuario non acquista la qualità  di socio.

L’usufruttuario ex art. 981 c.c. ha un limitato potere di godere e di disporre, mentre il socio ha un potere pieno tanto da rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali

Ulteriormente si discute se ed in che limiti spetti all’usufruttuario di quota il diritto di amministrare la società .

è preferibile la tesi che distingue il diritto al voto dal diritto di amministrare, intendendosi il primo come il diritto di partecipare alla formazione della volontà  sociale, il secondo come il diritto di dirigere gli affari della società

Per diritti amministrativi s’intendono:

A) potere dovere di collaborare ex art. 2252 c.c., ossia di partecipare alla modifiche del patto sociale —

1) secondo una parte della dottrina , la risposta è positiva, sia per una tutela maggiore all’usufruttuario e sia perchè il nudo proprietario e l’usufruttuario integrano coordinatamente la posizione di socio.

2) Secondo, invece, la giurisprudenza la risposta è negativa per il semplice ragionamento che l’usufruttuario non è socio. Anche se da ultimo la giurisprudenza di merito , per le S.r.l. ha previsto che l’usufruttuario è titolare di un diritto reale e portatore di una posizione giuridica che lo rende unico responsabile delle scelte relative alla vita della società ; posto che sulla validità  delle delibere non può influire l’eventuale contrasto con la volontà  del nudo proprietario che non è legittimato al voto.

B) Potere amministrativo in senso stretto (attività  gestoria) — la risposta è negativa, sempre per il principio generale che l’usufruttuario non acquista lo status di socio.

C) Poteri amministrativi diversi:

1) ispezione e controllo dei libri sociali — risposta affermativa;

2) partecipazione all’approvazione del rendiconto — risposta affermativa;

3) autorizzazione all’uso dei beni sociali per uno scopo diverso da quello sociale — per questi poteri la risposta è positiva anche per non rendere l’usufruttuario un volgare percettore di utili.

Altro problema dottrinario e non solo se l’usufruttuario risponde delle obbligazioni sociali.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente la risposta è negativa per il semplice ragionamento che l’usufruttuario non è socio.

Infine ultimo problema se il diritto agli utili è esercitatile solo verso il nudo proprietario o verso la società .

Anche se l’usufruttuario non è socio, poichè l’usufrutto è un diritto reale, ex art. 981, è un diritto esercitatile contro tutti, quindi, verso la società .

La discussa figura dell’usufrutto di crediti

Il legislatore ha previsto espressamente l’usufrutto di crediti all’art. 1000 c.c., il quale afferma in sostanza, che ricorre quest’ipotesi qualora il creditore di una somma capitale attribuisca ad un terzo il diritto di esigere e di far propri i frutti derivanti dall’utilizzazione del capitale stesso.

art. 1000 c.c. riscossione di capitali: per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).

Il capitale riscosso deve essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità  giudiziaria (1998).

Oggetto dell’usufrutto non può essere il credito, ma l’oggetto stesso del credito, vale a dire il capitale: ciò consente all’usufruttuario di percepire gli interessi soltanto, mentre la nuda proprietà  resta a chi costituì siffatto usufrutto.

Anche la S.C. ha affermato in una nota sentenza che oggetto di usufrutto possono essere i diritti di credito. L’ipotesi di capitali gravati di usufrutto è espressamente prevista e disciplinata dall’articolo 1000 del c.c. in base al quale l’usufruttuario ha anche il diritto alla riscossione delle somme che rappresentano il capitale in concorso con il titolare del credito e con conseguente trasferimento dell’usufrutto sul credito derivante dall’investimento fruttifero (crediti, titoli o altro). E’ logica, pertanto, e coerente la previsione da parte del testatore che abbia previsto un controllore nell’esercizio dei poteri di amministrazione spettanti all’erede usufruttuaria anche al fine di aiutare quest’ultima, moglie del testatore, nella gestione dei frutti dei beni oggetto dell’ usufrutto, nonchè di affiancare all’usufruttuaria un soggetto (nominato erede e nudo proprietario del diritto di credito oggetto dell’ usufrutto) onde favorire la riscossione del credito e il seguente reinvestimento.

Preliminarmente però occorre delineare l’ambito della figura del c.d. usufrutto di crediti, prescindendo per il momento dall’indagine sulla sua natura (se di vero usufrutto o diversa). Occorre chiedersi, dunque, quali crediti possono costituire oggetto di usufrutto.

Sicuramente tale possibilità  va riconosciuta per i crediti pecuniari, che costituiscono la fattispecie di usufrutto di crediti di gran lunga più importante, per almeno tre ragioni.

In primo luogo questa è l’ipotesi che riveste il maggiore interesse pratico, anche in vista della ricostruzione della disciplina dell’usufrutto di titoli di credito, che per lo più incorporano crediti di questo genere.

In secondo luogo solo i crediti pecuniari sono in grado di produrre frutti, e dunque solo l’usufrutto di crediti pecuniari può fornire all’usufruttuario un’utilità  immediata, senza che sia necessario attendere la scadenza e il successivo pagamento del debito.

Infine quella dell’usufrutto di credito pecuniario è l’unica fattispecie di usufrutto di credito specificamente riconosciuta dal diritto positivo (art. 1000 c.c.).

L’usufrutto però può gravare anche su un credito non avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro: si fanno gli esempi del credito alla consegna di una cosa di proprietà  del costituente e del credito all’attribuzione di cose non consumabili la cui proprietà  debba essere trasferita al costituente, cui si aggiunge l’usufrutto sul credito del conduttore al godimento del bene.

L’usufrutto di crediti non pecuniari è bensì concepibile in astratto, ma di scarsa o nulla utilità  pratica: poichè i crediti non pecuniari non sono fruttiferi, l’usufrutto che gravasse su di essi non sarebbe suscettibile di procurare alcuna utilità  all’usufruttario, se non dopo la sua esazione, quando l’usufrutto si trasferirà  sulle cose riscosse.

Una dottrina autoritaria ha accostato l’usufrutto di credito infruttifero all’usufrutto su un fondo sterile o — per fare un esempio che si attaglia al diritto romano all’usufrutto su uno schiavo inidoneo a prestare la propria opera perchè ammalato o troppo anziano: in tutti questi casi l’usufrutto non è di per sè nullo, ma semplicemente inutile.

Se si tratta di crediti aventi ad oggetto una prestazione di dare, la costituzione dell’usufrutto su di essi è un mezzo per costituire il futuro usufrutto o quasi usufrutto sulla cosa che costituisce oggetto della prestazione dovuta dal debitore. Se invece si tratta di crediti aventi ad oggetto una prestazione di fare o di non fare, la costituzione dell’usufrutto appare priva di qualsivoglia funzione economico-sociale.

L’istituto è riconducibile alla cessione del credito , ma non si tratta di una mera cessione del credito agli interessi, come si evince dal 2 co della norma in esame, perchè se così fosse la riscossione del capitale provocherebbe l’estinzione del diritto di credito, mentre dalla norma citata risulta che l’usufrutto rimane e si trasferisce sul reimpiego fruttifero della somma riscossa.

La figura dell’usufrutto di titoli di credito

Diverso dall’usufrutto di credito è l’usufrutto di titoli di credito previsto dall’art. 1198 c.c., perchè questo istituto configura un autentico diritto reale su una cosa (il titolo documento che incorpora il credito), anche se finisce per avere un valore assai relativo in quanto, in definitiva, attribuisce al titolare analogamente all’usufrutto di credito, soltanto il diritto di far propri i frutti civili e le utilità  che del credito costituiscono il reddito.

L’usufrutto di quei particolari titoli di credito che sono le azioni è, poi regolata dall’art. 2352 c.c.

Costituzione del diritto di usufrutto

art. 978 c.c. costituzione: l’usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà  dell’uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).

1) Negozio inter vivos a titolo oneroso

L’usufrutto può, in primo luogo, essere costituito a mezzo di negozio tra vivi a titolo oneroso, il quale potrà  avere la causa di un qualunque negozio di tale genere (esempio compravendita, permuta, datio in solutum, etc.

Dai negozi inter vivos secondo la Cassazione devono essere esclusi gli atti unilaterali.

Difatti Seppure l’art. 978 c.c. faccia genericamente riferimento alla volontà  dell’uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata – non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall’art. 1058 c.c. – nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l’ordinamento, la possibilità  di costituire l’ usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall’art. 1989 c.c. e della donazione obnuziale di cui all’art. 785 c.c.

2) Testamento

L’usufrutto può anche avere come fonte il testamento: si tratterrà , secondo autorevole dottrina , in tal caso, di un’attribuzione testamentaria a titolo particolare e, precisamente di un legato con effetti reali .

Ma di tale avviso non è la Corte di Legittimità  , secondo la quale, invece, la disposizione testamentaria di attribuzione dell’usufrutto generale sui beni (mobili e immobili) costituisce istituzione di erede e non di legato. In altre parole l’attribuzione per testamento dell’ usufrutto generale su tutti i beni, comprendendo l’universum ius ai sensi dell’articolo 588 c.c. e dunque conferendo al designato un titolo potenzialmente idoneo ad estendersi ad ogni bene, configura un’istituzione di erede.

Mentre, secondo la Giurisprudenza di merito , va definita a titolo particolare – quale legato – e non a titolo universale, la disposizione con cui il testatore riconosce, nella specie al coniuge, il diritto di usufrutto di tutti i beni immobili del proprio patrimonio.

Inoltre non pochi dubbi sono sorti in merito all’interpretazione quando ci si trova innanzi ad una disposizione testamentaria di lascito di usufrutto che potrebbe, invece, aver dato vita ad una sostituzione fedecommissaria .

Orbene secondo la Corte di Piazza Cavour l’interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà  del de cuius, attraverso l’analisi delle finalità  che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l’ usufrutto e la nuda proprietà  di uno stesso bene (o dell’intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l’uno all’altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà  costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà .

Sempre in tema di interpretazione del testamento, secondo la Cassazione con una precedente pronuncia, al fine di stabilire se sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà  e dell’usufrutto dei beni ereditari ovvero se sia configurabile la sostituzione fedecommissaria di colui che, essendo stato designato erede universale, sia obbligato – in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo – a conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito, l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione “vita natural durante” usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati; infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà  piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria.

Un caso particolare disciplinato dal Codice Civile è quello della Cautela Sociniana dal nome del giurista del ‘500 Mario Socino

art. 550 c.c. lascito eccedente la porzione disponibile: quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (c.c.1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (c.c.556), i legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà  della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o 1) di eseguire tale disposizione o 2) di abbandonare (c.c.1350) la nuda proprietà  della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità  di erede (588).

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà  di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà  è stato disposto con donazione.

Si tratta di una forma di tutela (di tipo qualitativo ) a favore dell’intangibilità  della legittima.

A rigore per accertare se vi è stata lesione di legittima, occorrerebbe capitalizzare l’usufrutto; ma poichè la durata dell’usufrutto commisurata com’è alla vita dell’usufruttuario è incerta, l’accertamento risulterebbe anch’esso incerto ed aleatorio. è per tale incertezza che è stato introdotto l’istituto in esame, il quale lascia il legittimario arbitro di questa valutazione, offrendogli il vantaggio di operare una scelta. Questo articolo permette dunque al legittimario di optare in ogni caso, o per la proprietà  piena della quota di riserva e questo pur se in base al valore della nuda proprietà  o dell’usufrutto della porzione disponibile spettategli non risultasse esservi stata lesione.

Il diritto potestativo va esercitato entro 10 anni dall’apertura della successione (con possibilità  di esperire l’actio interrogatoria in analogia agli att. 481 e 650 c.c.), con decisione unanime dei legittimari.

Natura — si è in presenza di un negozio giuridico unilaterale (collettivo se i legittimari sono più di uno), recettizio, non formale e quindi anche tacito (ad es. volontaria esecuzione della disposizione con immissione nei beni ad opera del legittimario e percezione di frutti e rendite).

è preferibile peraltro ritenere, anche in omaggio alla certezza dei rapporti giuridici, che debba trovare applicazione la normativa sul formalismo e, precisamente, l’art. 1350, n. 5 (rinunzia) quando la scelta del legittimario abbia ad oggetto beni immobili ai quali egli rinunzia per conseguire la legittima.

ESEMPIO : Tizio ha disposto del suo patrimonio nominando erede universale l’unico figlio Caio e nominando il fratello Sempronio legatario di tutto l’usufrutto. A seguito della dichiarazione di volontà  di Caio, che intende utilizzare il rimedio previsto dall’art. 550, il legatario Sempronio subisce una modificazione oggettiva del legato: da usufrutto universale a piena proprietà  della metà  (ossia delle porzione disponibile).

Secondo la Suprema Corte la norma di cui all’art. 500 c.c., attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà  ovvero l’usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all’azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità  (piena proprietà ), oltre che la quantità  della legittima – configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà , con abbandono del resto – cioè della nuda proprietà  o dell’ usufrutto della disponibile – ovvero per il conseguimento dell’oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l’ usufrutto o la nuda proprietà  di beni immobili.

L’effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all’azione di riduzione per la diversità  di presupposti, struttura e finalità  delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c.

3) Donazione

è forse proprio questo il mezzo più adoperato per la costituzione dell’usufrutto, soprattutto nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli.

Figura discussa di donazione, adoperata talvolta anche in caso di usufrutto, è la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar), ovvero sotto condizione sospensiva della morte del donante (si premoriar). Si discute se essi siano dei patti successori, ma si è seguita la tesi negatrice.

Una delle fattispecie più complesse in merito all’usufrutto è la previsione dell’art. 796 c.c., la quale non consente al donante di riservare l’usufrutto (ma il tema sarà  approfondito a breve ) dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo. è, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.

Si può quindi concludere ritenendo che la donazione del diritto di usufrutto sia ammissibile, e tuttavia la durata del diritto non potrà  eccedere la vita del donante. è invece possibile, nell’ambito di una donazione circa un bene immobile, riservare il diritto di usufrutto a favore di un soggetto specificato.

4) Usucapione

La natura reale dell’usufrutto permette che questo diritto sia posseduto indipendentemente dalla proprietà , anche se non è facile la distinzione fra possesso di usufrutto e possesso di proprietà , essendo la stato di fatto (ossia la detenzione materiale del bene) in apparenza uguale.

Un’ipotesi sicura si ha quando l’usufruttuario ha acquistato questo diritto per usucapione abbreviata e dal titolo astrattamente idoneo risulta l’acquisto non a titolo di proprietà , ma a titolo di usufrutto.

5) Sentenza

Altro modo di acquisto dell’usufrutto, ancorchè non menzionato dall’art. 978, è la sentenza del giudice nel caso che sussista l’obbligo di costituire l’usufrutto e di tale obbligo si chieda la c.d. esecuzione in forma specifica mediante sentenza costitutiva (artt. 2908 e 2932).

6) Ex lege

Artt. 324 , 540 e seguenti, 581, 1153

Inoltre il coniuge superstite in successioni legittime apertesi nel regime anteriore alla legge n. 151 del 1975, partecipa alla divisione ereditaria in qualità  di legatario ex lege del diritto di usufrutto sullo stesso immobile in quanto detta divisione origina, a fianco della comunione propria tra i coeredi, una comunione incidentale impropria e di godimento tra diritti qualitativamente e quantitativamente eterogenei, determinata dalla concorrenza su quote ereditarie del diritto reale di usufrutto e di diritti di nuda proprietà  .

La riserva di usufrutto

Tale figura è prevista dal codice sia in tema di donazione (art. 796 c.c.) che in tema di vendita (art. 1002 c.c.)

art. 796 c.c. riserva di usufrutto: è permesso al donante di riservare l’usufrutto (c.c.978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone (contemporaneamente o comulitavamente), ma non successivamente c.c.698).

art. 1002 c.c. inventario e garanzia: l’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).

Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.

Natura giuridica

A) TEORIA DEL DOPPIO NEGOZIO — collegato — questi autori partendo dalla concezione della proprietà  come sintesi di facoltà  infrazionabili e non come somma di una pluralità  di facoltà , affermano che nelle alienazioni con riserva esistono due negozi:

il donante trasferisce al donatario la PIENA Proprietà  e il donatario costituisce l’usufrutto sul bene donato a favore del donante.

Risvolti pratici — doppio pagamento d’imposta di trasferimento — il donatario non potrebbe essere un minore perchè, essendo incapace di donare, non potrebbe costituire l’usufrutto a favore del donante.

B) TEORIA DELL’UNICO NEGOZIO teoria moderna : con cui il donante titolare della PIENA PROPRIETA’ riserva a suo favore una parte del contenuto della piena proprietà  e cioè l’usufrutto; così come potrebbe trasferire ad un soggetto l’usufrutto e ad un altro la NUDA Proprietà ; così come potrebbe riservare a se stesso un altro diritto reale di godimento come un diritto di enfiteusi.

è vero che la proprietà  costituisce un diritto unitario e non una somma di diritti, ma non vi è ragione, come è stato rilevato, di negare al proprietario la possibilità  di rompere questo vincolo unitario.

Secondo ultima Giurisprudenza di merito la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo da luogo a due distinti negozi, un trasferimento della nuda proprietà  in favore del donatario, ed un’offerta di donazione dell’usufrutto in favore del terzo, improduttiva dì effetti fino a che non intervenga l’accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell’atto pubblico; pertanto, ha continuato la stessa Giurisprudenza, ne consegue che, qualora il donante riservi l’usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall’art. 796 c.c., il donatario della nuda proprietà  acquista il pieno dominio alla cessazione dell’ usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato con le forme previste per tale tipo di contratto, ancorchè in un momento successivo alla stipula del medesimo, in data anteriore al decesso del donante.

è bene anche sottolineare che secondo la S.C. al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà , riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione.

La contitolarità  dell’usufrutto

Non vi è dubbio che l’usufrutto possa spettare a più soggetti ed il fenomeno viene ricondotto al quadro generale della comunione (artt. 1100 e ss c.c.)

Ciascun partecipe è titolare di quota indivisa di usufrutto e può disporre della cosa compatibilmente con l’uso degli latri partecipanti; può percepire una parte di frutti corrispondente alla sua quota; può concorrere all’amministrazione della cosa (amministrazione che dipende dalla volontà  della maggioranza dei partecipanti); può, infine, far cessare l’usufrutto mediante la divisione, salve le eccezioni espressamente stabilite per ogni comunione ordinaria o ereditaria.

Secondo la S.C. in ipotesi di concorso sullo stesso bene di diritti reali di natura diversa, come appunto il diritto di proprietà  ed il diritto di usufrutto, ricorre, sì, una comunione impropria, ma la sua esistenza giuridica deve essere riconosciuta al pari della comunione propria.

In realtà , però secondo giurisprudenza di merito , l’usufruttuario pro quota dell’immobile non è litisconsorte necessario nel giudizio di divisione in cui si chieda lo scioglimento della comunione non ereditaria, atteso che l’usufrutto, ove spetti a più persone, dà  luogo esclusivamente ad un concorso di diritti su cosa altrui e non anche ad una comunione in senso proprio che, sola, invece, giustifica la configurabilità  di un litisconsorzio necessario.

La comunione di godimento

è anche possibile che il godimento spetti in comune ad un usufruttuario pro quota ed a un pieno proprietario pro quota.

Proprietario ed usufruttuario sono, in altri termini, entrambi autorizzati ad usare la cosa, purchè non impediscano l’uso dell’altro; partecipano in proporzione alla loro quota alla percezione dei frutti, concorrendo in eguale misura al pagamento delle spese; concorrono all’amministrazione; contribuiscono a formare la maggioranza necessaria alle deliberazioni attinenti all’uso, la godimento e all’approvazione e del relativo regolamento.

Bisogna distinguere, nel caso di disposizione testamentaria, due ipotesi , a seconda che esista o non un’espressa volontà  del testatore.

A) Es. — Lego a Tizio la proprietà  del fondo Tuscolano e a Caio l’usufrutto” — tale ipotesi viene interpretata nel senso che Tizio è legatario della sola nuda proprietà  e Caio di tutto l’usufrutto e non vi è, ovviamente, possibilità  di accrescimento;

B) Es. — Tizio lega a Primo la proprietà  e a Secondo l’usufrutto del fondo Tuscolano, espressamente disponendo che entrambi i legatari dovranno usare e godere il bene legato. Alla morte di Primo l’usufrutto si accrescerà  a Secondo ovvero si consoliderà  per la metà  a favore degli eredi di Primo?

Alla teoria formalistica, la quale nega l’accrescimento perchè si tratterrebbe di oggetti diversi (da un lato la proprietà  e dall’altro l’usufrutto — diritti diseguali dal punto di vista quantitativo, ma omogenei dal punto di vista qualitativo), viene autorevolmente opposto che, ammessa la comunione di godimento (di conseguenza i rapporti tra proprietario ed usufruttuario, per quanto riguarda il godimento, possono considerarsi regolati dalle stesse norme applicabili alla comunione dei diritti reali), non si può escludere che la vocazione dell’usufrutto sia potenzialmente solidale .

Si avrà  perciò accrescimento a favore di Secondo.

Usufrutto e condominio

Diritto di voto e ripartizione delle spese in condominio

A norma dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile l’usufruttuario può intervenire nell’assemblea nelle questioni che riguardano l’ordinaria amministrazione e l’uso delle cose e dei servizi comuni.

Le deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni o lavori di straordinaria manutenzione alle parti comuni riguardano invece solo il proprietario.

Difatti secondo una sentenza di merito in tema di condominio, nel caso in cui faccia parte dello stesso un piano o appartamento oggetto di usufrutto, il proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per delibere sulle innovazioni delle opere di manutenzione straordinaria. Ove, al contrario, si tratti di affari di ordinaria amministrazione, deve essere dato avviso all’usufruttuario il quale non può dare il suo voto nelle materie riservate al proprietario.

Secondo ultima sentenza della Corte di Cassazione in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, nè può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità  di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.

La deliberazione sul conto consuntivo e preventivo deve prevedere, per la sua validità , un’esatta ripartizione fra spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del condominio, ciò per consentire il rispetto dei criteri legali previsti dagli artt. 1004 e 1005 del c.c.

Nella distinzione fra spese ordinarie e straordinarie valgono per l’usufruttuario ed il proprietario le seguenti linee guida:

- la normalità  e/o la prevedibilità  dell’intervento;

- l’entità  materiale dell’intervento;

- il costo dell’intervento in rapporto al reddito della cosa.

In tema è cosa giusta riportare anche una pronuncia del Tribunale di Bologna secondo la quale ai sensi dell’articolo 1014, n. 1, del c.c., l’ usufrutto si estingue per prescrizione allorquando il titolare non abbia esercitato il suo diritto per vent’anni. L’avere sempre pagato le spese condominiali e l’imposta comunale sui rifiuti solidi urbani, sostenendo altresì gli oneri attinenti alle utenze per l’elettricità , l’acqua, il riscaldamento, il telefono evidenziano come l’immobile sia stato utilizzato dalla data dell’acquisto in poi soltanto dall’attrice, la quale si presume abbia destinato l’appartamento a propria abitazione (pur mantenendo la residenza anagrafica altrove). Anche la produzione delle copie dei relativi bollettini di c/c postale dimostrano (altrimenti le ricevute non sarebbero state in suo possesso) di avere sempre provveduto al versamento dell’Ici, nonostante detti bollettini siano intestati all’usufruttuario (ai sensi dell’articolo 3 comma 1, del D.Lgs. 504/1992 il soggetto passivo dell’imposta è infatti il titolare del diritto reale di usufrutto e non il nudo proprietario).

L’usufrutto congiuntivo (con clausola di accrescimento)

Figura di particolare interesse nell’ambito della contitolarità  di usufrutto è l’usufrutto congiuntivo, la cui caratteristica consiste nell’accrescimento della quota dell’usufruttuario premorto a favore dei cousufruttuari superstiti, anzichè nel consolidamento pro quota con la nuda proprietà .

Secondo Giurisprudenza di merito , infatti, l’attribuzione del diritto di usufrutto per atto tra vivi può avvenire nei confronti di più soggetti contemporaneamente con diritto di accrescimento, ovvero con diritto per l’usufruttuario superstite di vedere accresciuta la propria quota in relazione al decesso dell’altro (o degli altri).

L’accrescimento, peraltro, può risultare anche dal tenore generale dell’atto di costituzione del diritto reale non essendo necessario, in altre parole, che esso sia espressamente previsto in apposita clausola se è, comunque, altrimenti implicitamente deducibile.

Il legislatore ha previsto l’accrescimento degli atti tra vivi in due ipotesi:

1) la prima anteriore all’acquisto (in termini di donazione art. 773, II comma, c.c.).

Relativamente ai negozi non espressamente previsti (ossia diversi dalla donazione)

A) alcuni autori ritengono che l’accrescimento anteriore all’acquisto non possa operare.

1) Se si tratta di atti a titolo oneroso — si avrà  non accrescimento ma modifica del contratto perchè se uno dei destinatari della proposta accetta, mentre gli altri rifiutano (o comunque vengono a mancare), egli non sarà  acquirente di quote in accrescimento, ma un acquirente per l’intero, conseguentemente obbligato per l’intero.

2) Anche negli atti a titolo gratuito, diversi dalla donazione, si ha una modifica contrattuale, come nel caso di mutuo, nel quale chi riceve una maggiore quantità  di cose, sarà  tenuto a restituire questa quantità  maggiore.

B) Sembra PREFERIBILE l’opinione positiva la quale osserva che l’aumento del corrispettivo (o dell’eventuale restituzione nei negozi gratuiti) è in perfetta coerenza con l’acquisto di quota maggiore.

Anche qui, si può aggiungere, non si ha un’unica proposta di contratto rivolta a più soggetti, ma più proposte di contratto con clausola di accrescimento.

Se ad es. Tizio propone a Primo e a Secondo l’acquisto con clausola di accrescimento in parti uguali del fondo Tuscolano per il prezzo di 100 mila euro, e Primo accetta mentre Secondo rifiuta, l’acquisto si realizzerà  interamente a favore di Primo, il quale una volta che, con l’accrescimento della sua quota, ha acquistato l’intero, dovrà  conseguentemente pagare l’intero prezzo.

2) la seconda successiva all’acquisto (in tema di rendita vitalizia art. 1874 c.c.)

art. 1874 c.c. costituzione a favore di più persone: se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Questo accrescimento (ex lege per i legati e convenzionale per gli atti inter vivos) viene giustificato considerando che l’usufrutto (a differenza della proprietà ) è un diritto temporaneo che si estingue con la fine del suo titolare. Di conseguenza, essendo a ciascun cousufruttuario attribuito (per il principio della comunione) il diritto all’intero, sia pure limitato dal diritto degli altri, nessun ostacolo si oppone, a differenza che per la proprietà , per un accrescimento posteriore all’acquisto, figura quest’ultima, oltre tutto, espressamente prevista per la rendita vitalizia.

L’ammissione di un accrescimento successivo all’acquisto, secondo la tesi preferibile , seguita anche dalla giurisprudenza della Cassazione, si basa sul presupposto che bisogna distinguere tra proprietà  , usufrutto e comproprietà :

A) nella prima ipotesi – l’accrescimento non può ammettersi perchè:

1) il diritto di proprietà  è stato irreversibilmente acquistato dal con donatario e, alla sua morte, dovrà  necessariamente far parte della sua successione, salvo, ben s’intende, che egli non ne abbia già  disposto per atto inter vivos;

2) inoltre una clausola di tal tipo urterebbe contro il divieto della sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.) e

3) contro quello dei patti successori (art. 458 c.c.)

B) Nel caso di cousufrutto (di uso e di abitazione) l’accrescimento successivo è possibile. Essendo un diritto di natura temporale e non suscettibile di trasmissione ereditaria nemmeno per rappresentazione, nessun ostacolo in ordine logico — giuridico si pone contro la configurabilità  del patto di accrescimento:

1) non la necessaria trasmissione agli eredi, trattandosi, appunto, di diritto intrasmissibile;

2) non il divieto di sostituzione fedecommissaria, giacchè l’operare dell’accrescimento non determina una vera e propria successione di più soggetti nello stesso diritto, ma la naturale espansione dell’unico godimento, per effetto del venir meno del limiti originario costituito dal concorso altrui;

3) non il divieto dei patti successori, non potendo il diritto di usufrutto considerarsi in alcun modo quale bene ereditario.

C) Nel caso della comunione tuttavia, l’accrescimento potrebbe aversi per altra strada e, precisamente, perchè i soggetti sono fra loro in comunione e si applicheranno, perciò i principi di questo istituto, rispetto al quale bisogna distinguere tra rinunzia e premorienza:

1) nel primo caso si avrà  accrescimento;

se ad es. Primo, titolare in comproprietà  con Secondo del fondo Tuscolano acquistato da Tizio, rinunzierà  alla sua comproprietà , la sua quota si accrescerà  a Secondo non in forza della clausola contenuta nel contratto ma per l’espansione della quota dell’atro comunista; altrimenti la quota del rinunziante spetterebbe al patrimonio dello Stato (art. 827) per i beni immobili o diverrebbe res derelicta per i beni mobili.

2) nel secondo caso il diritto del comunista si trasmetterà  ai suoi eredi.

L’usufrutto successivo — in generale è VIETATO

Non è pertanto ammesso che la riserva sia fatta a favore del donante, dopo di sè, a favore di altre persone e dopo quest’ultime a favore di altri (cd. usufrutto successivo).

Quindi, stante l’intrinseca temporaneità  del diritto di usufrutto, questo potrà  restare separato dalla nuda proprietà  solo per il tempo della vita del donante (primo riservatario) e per quello della vita del secondo riservatario.

L’usufrutto successivo, ha dunque, una struttura nettamente diversa da quello congiuntivo (contemporaneamente a più persone). In questo ultimo si ha un solo usufrutto contemporaneo (o contitolarità  dello stesso usufrutto); nell’usufrutto successivo, invece, abbiamo più usufrutti, uno dopo l’altro.

L’usufrutto successivo negli atti mortis causa è assolutamente vietato.

Il fondamento del divieto di usufrutto successivo si ritrova nell’esigenza di evitare una lunga privazione del godimento del bene da parte del proprietario che inciderebbe sulla sua commerciabilità . La conferma di questa ratio è nell’art. 979 < la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (artt. 678, 698, 796, 853, 1014 c.c.) >.

Secondo la S.C. il divieto dell’usufrutto successivo, ricollegandosi a q

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Avv. Renato D’Isa

 
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