La conferma delle disposizioni testamentarie nulle (e/o annullabili)

la-conferma-delle-disposizioni-testamentarie-nulle-e-o-annullabili art. 590 c.c. conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle: la nullità  della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità , ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione (conferma espressa) o dato ad essa volontaria esecuzione (conferma tacita) (c.c.1444).

Il Legislatore ha ritenuto che la nullità  del testamento o di una singola disposizione possa essere superata, mediante lo strumento delle conferma o esecuzione volontaria delle disposizioni.
L’art. 590 c.c. si inserisce nella clausola di salvezza, prevista dall’ art.1423 cc., consistente in eccezioni al principio generale di esclusione della convalida del negozio nullo, prevista dal corpo principale dello stesso art. 1423 c.c. Eccezione che trova conferma dei dettami generali della conservazione del negozio giuridico.
A differenza della normativa contrattuale ex art. 1423 c.c. , in materia testamentaria è l’art. 590 c.c che tratta esplicitamente della conferma delle disposizioni nulle, mediante dichiarazione od esecuzione consapevole e volontaria da parte di eredi o legatari.
Ne consegue che, pur inficiata da una causa di nullità  e quindi astrattamente non meritevole della tutela di legge, la volontà  testamentaria è fatta salva attraverso l’esecuzione dell’erede, che, nonostante l’anomalia, abbia eseguito la disposizione, palesando il proprio, incondizionato ossequio ad essa.
D’altra parte è la norma a richiedere unicamente la conoscenza della causa di invalidità , essendo irrilevante per l’ordinamento il motivo morale o l’interesse patrimoniale che possa fondare il gesto.
Il fondamento giuridico risiede,
1) nel principio di conservazione, maggiormente giustificato negli atti mortis causa, perchè in essi l’autore non è più in grado di rinnovare il negozio eliminando la causa di invalidità ;
2) nell’intento di consentire ai congiunti del de cuius, che desiderassero onorarne la memoria, di dare esecuzione ai suoi atti di ultima volontà , ancorchè espressi in modo formalmente e sostanzialmente difforme dalla fattispecie normativa.
In altre parole la ratio di tale norma è da ravvisare nella impossibilità  di rinnovazione dell’atto nullo da parte del suo autore (ormai defunto) e nella considerazione (di buon senso), che, essendo i beni oggetto della disposizione nulla, comunque, destinati ad esser acquistati gratuitamente dai terzi (ed infine dallo Stato), si ritiene preferibile che ad acquistare sia il soggetto indicato dal testatore nella disposizione nulla, ove sia d’accordo il soggetto (l’erede) che li avrebbe acquistati in mancanza della clausola nulla.
Orbene secondo la Cassazione l’art. 590 c.c., in deroga al principio generale sancito dall’art. 1423, dello stesso codice, ammette la possibilità  della sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa, da parte di chi conosca la causa della nullità . Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l’affettano, e si dichiari di volerla convalidare; nel secondo caso, invece, la convalida opera indirettamente, per facta concludentia, e cioè attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo.

è bene già  evidenziare che il testatore, peraltro, non può impedire l’impugnazione del negozio invalido inserendo, ad esempio, una condizione risolutiva del lascito: sia il divieto, sia la prevista conseguenza alla sua violazione, sono inefficaci.
Inoltre secondo la Cassazione l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l’azione di riduzione salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà  di rinunciare a far valere la lesione. Infatti secondo altra sentenza la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva); pertanto, l’esecuzione volontaria di per sè non preclude al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà  di rinunziare all’integrazione della legittima.

Natura giuridica

Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato le più complesse teorie per spiegare questa norma davvero difficile da inserire nel più ampio contesto dei principi dell’ordinamento, avuto riguardo, in particolare, a quello secondo cui un atto nullo non può in nessun caso produrre effetti.

1) Teoria della sanatoria
Si afferma che con la conferma, la vicenda successoria si sviluppa come se il testamento o la disposizione fossero stati validi ab initio: il destinatario dell’attribuzione contenuta nella disposizione nulla confermata acquisterebbe così dal de cuius a titolo di eredità  o di legato a seconda che la disposizione nulla fosse a titolo universale o a titolo particolare.

2) Teoria della doppia attribuzione
la conferma come negozio autonomo e con causa propria
Considerare l’acquisto del terzo come acquisto inter vivos dal confermante, configurandosi così una doppia attribuzione: mortis causa dal de cuis al confermante e inter vivos da questi al terzo.

La conferma è dunque un negozio attributivo con tutte le conseguenze in ordine alla forma e alla trascrizione; la giustificazione dell’attribuzione patrimoniale è poi esterna identificandosi essa nell’ossequio alla volontà  del de cuius (c.d. causa firmandi).

3) Teoria della negazione della nullità 
L’ordinamento, in altri termini, non prevederebbe una vera e propria sanatoria, ma si limiterebbe a privare gli eredi e i legatari, che hanno voluto sanare la disposizione testamentaria nulla, dell’azione di nullità , garantendo così ai beneficiari una situazione di fatto inattaccabile.

4) Teoria dell’obbligazione naturale
La conferma darebbe luogo a due successioni:
1) una prima dal testatore a colui che subentra nei beni oggetto della disposizione nulla (erede o legatario),
2) l’altra inter vivos (adempimento di un dovere morale o sociale) dal subentrante al beneficiario della disposizione nulla.

L’opinione tradizionale e la Giurisprudenza non riescono a dare spiegazioni convincenti in ordine a vari problemi che sorgono quali: la conferma parziale oggettiva e la conferma parziale soggettiva.

1) Conferma parziale oggettiva (il confermante conferma solo talune disposizioni del testamento e non altre)
secondo Capozzi in questo caso non può parlarsi di conferma parziale oggettiva, poichè è riconosciuta dalla dottrina unanime l’autonomia delle singole disposizioni testamentarie, anche se racchiuse in un unico complesso documentale.
La sola ipotesi, è pertanto, in cui sorge il problema della conferma oggettivamente parziale è quella in cui il legittimato alla conferma vuole che sia sanata una parte della singola disposizione.
Es. legato di 100 confermato solo per 50.

è preferibile la tesi negatrice perchè, come è stato osservato la dichiarazione confermativa non può essere che adesiva, deve, cioè corrispondere completamente alla volontà  del testatore, naturalmente nell’ambito della singola disposizione.
è questa, in definitiva la ragione per la quale la conferma non solo non può essere oggettivamente parziale, ma non può neanche essere sottoposta a termini o a condizione, analogamente a quanto il legislatore prevede per l’accettazione dell’eredità .
2) Conferma parziale soggettiva (solo alcuni dei legittimati, ad es. alcuni tra gli eredi legittimi chiamati — uno dei vari fagli — confermano e non tutti).
Alla tesi negatrice sostenuta da una pronuncia della Suprema Corte secondo cui la conferma o la esecuzione volontaria del testamento nullo o annullabile da parte di uno o alcuni soltanto degli interessati non esclude che gli altri possano far valere la invalidità , nel qual caso la disposizione testamentaria va dichiarata nulla o annullata nei confronti di tutti i soggetti originariamente legittimati ad impugnarla, è stato obiettato dalla dottrina prevalente che lo stesso diritto positivo (art. 590), sia pure implicitamente ammette tale figura in quanto afferma che < la nullità  della disposizione testamentaria (att. 137), non può essere fatta valere da chi, abbia, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione >


http://www.mmcounsel.it
Avv. Andrea Maria Mazzaro

http://www.studiodisa.it/
Avv. Renato D’Isa

 
Leave A Comment

*