La disciplina che regola la somministrazione
Per quanto riguarda la disciplina di tale fattispecie bisogna effettuare un’appurata scissione tra una normativa specifica ed una di rinvio
1) Normativa specifica
A) Entità della prestazione
c.d. a piacere: in cui il somministrante è vincolato a fornire la quantità di cose pretesa di volta in volta in piena discrezionalità della controparte.
art. 1560 c.c. entità della somministrazione: qualora non sia determinata l’entità della somm.ne, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Il 2° comma, art. 1560 c. c. attribuisce all’avente diritto alla somministrazione la facoltà di stabilire il quantitativo dovutogli, ma solo nell’ipotesi, in esso prevista, in cui siano stati pattuiti tra le parti entrambi i limiti, minimo e massimo, e non già nella diversa ipotesi in cui sia stato pattuito soltanto il limite massimo, quest’ultima ipotesi, infatti, stante la necessità che l’oggetto del contratto sia almeno determinabile, va assimilata a quella, prevista nel 1° comma stesso art. 1560 c. c., in cui l’entità della somministrazione non sia determinata, con la conseguenza che si intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno dell’avente diritto (Cass. civ., Sez. II, 22/12/1986, n. 7841).
Un caso particolare è il c.d. impegno di potenza, previsto soprattutto nell’erogazione di energia elettrica, in base al quale l’utente ha diritto di fare affidamento su un certo potenziale del quale potrà valersi nella misura che riterrà necessaria, pagando, oltre alle prestazioni ricevute, un autonomo compenso per la messa a disposizione delle prestazioni massime (Cass. 21/3/1985, n. 269).
B) Scadenza delle singole prestazioni
art. 1563 c.c. scadenza delle singole prestazioni: il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti (1184 c.c.).
Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.
Nella fase di accertamento giudiziale pei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, relativa a contratto di somministrazione di caffè ad un bar, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva negato la risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che la pattuizione non precisava se l’iniziativa dei singoli scambi dovesse esser presa dal compratore o dal venditore e che nessuna delle due parti aveva rispettato il principio di buona fede contrattuale, interpellando la controparte sulla necessità di ricevere o sulla disponibilità ad eseguire tempestivamente la consegna periodica della merce) (Cass. civ., Sez. III, 01/06/2004, n. 10477).
è discusso, inoltre, se il termine previsto sia essenziale; se cioè, il ritardo del somministrante, in mancanza di patto o uso contrario ovvero di richiesta di adempimento tardivo da parte del somministrato, comporti sempre l’automatica risoluzione del contratto (art. 1457).
è preferibile la tesi della dottrina prevalente (Cottino — Mirabelli — Cagnasso — contra – Eula — Giannattasio), la quale si basa soprattutto sul disposto dell’art. 1564, norma che richiedendo un inadempimento di notevole importanza per la risoluzione, lascia comprendere che la ritardata consegna dà luogo a questa azione solo quando i termini debbano ritenersi rigorosissimi per la natura di quella specifica prestazione ovvero quando le parti li abbiano espressamente ritenuti essenziali. Quindi in definitiva la sua essenzialità va valutata di volta in volta in riferimento al singolo contratto.
Patto di rinnovazione
Le parti possono liberamente stabilire un patto di rinnovazione (pactum renovandi) secondo cui il rapporto originario si protrae per un ulteriore periodo determinato così come stabilito. Secondo la Suprema Corte, tale patto può avvenire anche attraverso una previsione non scritta ma per atti materiali, infatti, in senso più ampio nei contratti di durata, qualora le parti convengano che, in caso di mancata disdetta, il rapporto si protrae nel tempo per il periodo da esse predeterminato (c.d. “pactum renovandi), la rinnovazione è effetto della clausola contrattuale ed il rapporto prosegue, alle condizioni inizialmente stabilite, per effetto dell’originaria volontà contrattuale; se invece manca la predetta clausola, ma ciò nonostante le parti, dopo la scadenza, manifestano per fatti concludenti la volontà di continuare il rapporto, questo prosegue per tacito accordo, secondo il principio generale, codificato negli artt. 1597, 1677, 1899 cod. civ. e nell’art. 2097 cod. civ. previgente, per cui, in mancanza di espresso patto contrario, i contratti di durata, se non disdettati in tempo utile, si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato, ed il nuovo rapporto è regolato dalle stesse clausole contenute nell’originaria convenzione, salvo quelle escluse dalla volontà espressa delle parti o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione(Cass. civ., Sez. III, 28/07/2005, n. 15797).
Patto di preferenza
art. 1566 c.c. patto di preferenza: il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione (in base all’art. 1322, autonomia delle parti, è possibile stabilire tale patto anche a favore del somministrante) si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione del successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purchè la durata dell’obbligo non ecceda il termine di 5 anni (se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore ai 5 anni, il patto è valido per la durata del quinquennio).
L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791).
Il patto di preferenza, così limitato, s’inquadra nella disciplina della concorrenza e, in particolare, nel sistema previsto dall’art. 2596.
Natura giuridica — è senza dubbio un’ipotesi di prelazione convenzionale, l’unica disciplinata dal c.c. e valgono perciò, anche per essa, le questioni che, in dottrina e in giurisprudenza, sono sorte circa la natura giuridica di questo istituto.
Disciplina giuridica — la comunicazione prevista al 2 co, secondo la tesi della natura di contratto sui generis, non è una proposta contrattuale (atto prenegoziale), ma una denuntiatio (atto giuridico in senso stretto) che ha lo scopo di accertare se il somministrante voglia o non contrarre e, in caso di risposta negativa, il somministrando sarà liberato da ogni obbligo e potrà , se lo crede, concludere il contratto con terzi.
Inoltre, anche se non è espressamente previsto dall’art. 1566, è necessario che vi sia la parità di condizioni: il futuro contratto, concluso con il somministrante, deve avere gli stessi caratteri (prezzo, clausole, durata) contenuti nella comunicazione fatta dal somministrando.
Forma — scritta ad probationem —
Ottima delucidazione in merito alle obbligazioni nascenti dal patto di preferenza è data dai Giudici di Piazza Cavour secondo cui dalla norma dell’art. 1566 c.c. derivano al soggetto passivo della prelazione due obblighi: l’uno, principale, consistente nel dare la preferenza al soggetto attivo nella stipulazione di un contratto avente un determinato oggetto, o di ogni contratto avente quell’oggetto da stipularsi nel periodo di tempo, non maggiore di cinque anni, per il quale è stato concesso il diritto; l’altro, complementare, consistente nel comunicare al titolare della prelazione le condizioni proposte da terzi, per dargli modo di dichiarare se accetta di concludere il contratto a quelle condizioni. Nel caso in cui il titolare della prelazione dichiari di accettarle (e semprechè il patto di prelazione non disponga diversamente per effetto di speciali accordi), con la notificazione dell’accettazione nel termine stabilito il contratto resta concluso tra proponente e accettante alle condizioni comunicate, per l’avvenuto incontro dei consensi. Nel caso in cui il titolare della prelazione non accetti le condizioni comunicategli, o non dichiari esplicitamente, nel termine stabilito, di accettarle, egli decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto le cui condizioni gli sono state comunicate, con la conseguenza che l’altra parte è libera di stipulare con un terzo, ma a condizioni che non siano più favorevoli per il terzo di quelle comunicate all’avente diritto alla prelazione. Infatti, la stipulazione a condizioni diverse e più convenienti per il terzo presuppone che questi le abbia proposte e che l’altra parte abbia stipulato il contratto col terzo senza previamente comunicarle, come le imponeva la norma dell’art. 1566, comma 2, c.c. al predetto avente diritto (il quale, appunto perchè erano migliori di quelle da lui rifiutate, le avrebbe anche potute accettare): omissione che si risolve in una violazione dell’obbligo di colui che ha concesso la prelazione di porre l’altra parte in grado di esercitarla (Cass. civ., 26/07/1974, n. 2269).
Patto di esclusiva in favore di una delle parti
art. 1567 c.c. esclusiva a favore del somministrante: se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle, nè salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
art. 1568 c.c. esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione: se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, nè direttamente nè indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
La funzione
Di siffatte clausole non riguarda tanto l’eliminazione della concorrenza quanto il rafforzamento della collaborazione tra più soggetti, normalmente imprenditori, attuato per la tutela dell’interesse dei contraenti alla continuità e sicurezza dell’erogazione o fornitura, vincolando, comunque, l’attività contrattuale futura di una o entrambe le parti.
La natura giuridica
A) secondo la dottrina dominante trattasi di un negozio autonomo, rientrate nel concetto di negozio collegato, perchè esso, pur mantenendo la sua individualità causale (patto di esclusiva), sono legati da particolari vincoli: il negozio di esclusiva è, infatti, accessorio, rispetto alla somministrazione.
B) è sorto il problema, riguardo al fatto che se tale patto possa essere annoverato nella più ampia figura prevista all’art. 2596 che prevede, come disciplina generale, l’atto scritto ad probationem e la durata limitata a 5 anni.
1) teoria positiva — (Eula — Mirabelli — Rubino) — essendo la sua funzione essenziale quella di limitare la concorrenza;
2) teoria negativa — (Ascarelli — Cottino — Ferri — Giannattasio — Cardigli) i quali osservano che l’art. 2596 c.c. regola la concorrenza c.d. orizzontale ossia tra le parti, mentre il patto in esame è uno strumento di collaborazione tra i contraenti anche se di fatto limita la concorrenza c.d. verticale vale a dire nei confronti dei terzi.
Secondo la Suprema Corte alla clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell’economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in tema di durata massima del patto di non concorrenza e, pertanto, va escluso che essa sia valida solo per cinque anni se pattuita per un periodo superiore. D’altra parte, se la clausola di esclusiva svolge una funzione autonoma di limitazione della concorrenza, non v’è evidentemente ragione perchè i limiti temporali della sua validità , posti dall’art. 2596 c.c., si riflettano sulla durata del contratto di somministrazione; ove, invece, tale autonomia sia esclusa, alla intervenuta proroga tacita del contratto non può non essere ricollegata, in difetto di una diversa volontà delle parti, la proroga dell’efficacia della clausola di esclusiva per l’intera durata del contratto stesso (Cass. civ., Sez. III, 04/02/2000, n. 1238).
Il patto di esclusiva può essere limitato e/o escluso quando lede la concorrenza, infatti l’art. 85 del trattato della Comunità europea vieta gli accordi tra le imprese “che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”. Per l’operatività del divieto occorre, dunque, che l’accordo incida sulla concorrenza nel mercato comunitario; effetto questo che può ritenersi escluso quando il patto di esclusiva contenuto in un contratto di somministrazione riguardi un limitatissimo ambito territoriale (cosiddetta intesa verticale) (Cass. civ., Sez. III, 02/11/2000, n. 14330).
L’inadempimento
secondo i principi generali (art. 1453) comporta la risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento del danno.
*Nota — nell’ambito di applicazione della disciplina Italiana sul credito al consumo (il credito al consumo consiste nell’attività di concessione di credito, nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, sotto forma di dilazione di pagamento, finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta) secondo l’art. 121, (dlgs 141/2010) la somministrazione è esclusa, purchè tale contratto sia stipulato preventivamente in forma scritta e consegnato contestualmente in copia al consumatore; esenzione che si fonda sulla considerazione che tale contratto comporta di per sè una dilazione temporale nel pagamento del prezzo. Meno giustificabile, invece, a parere della dottrina maggioritaria, è il riferimento alla sola somministrazione di beni, evincibile dal disposto degli articoli del codice civile oggetto di rinvio, dunque con arbitraria omissione della fornitura dei servizi (Stanzione — Sciancalepore — Ipsoa 2006 — Commentario al Codice del consumo).
2) Normativa di rinvio
art. 1570 c.c. rinvio: si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
bisogna distinguere per
A) la somministrazione d’uso — è innanzitutto applicabile la disciplina sulla locazione (per analogia il somministrante si identifica con il locatore e il somministrato con il conduttore), e, precisamente, le norme relative:
1) agli obblighi del locatore (artt. 1575 — 1577),
2) ai vizi della cosa locata (artt. 1578 — 1581),
3) alle molestie e pretese dei terzi (artt. 1585 — 1586)
4) agli obblighi del conduttore (art. 1587)
5) alla perdita, al deterioramento e incendio della cosa locata (artt. 1588- 1589)
6) alla sua restituzione (artt. 1590 — 1593)
B) la somministrazione di consumo — trova applicazione, nei limiti della compatibilità , la disciplina sulla vendita e precisamente le norme relative alla garanzia per vizi e difetti delle cose che il somministrante deve fornire (art. 149 ss.), all’indiretta determinazione del prezzo (art. 1473 e 1474) al luogo della consegna (art. 1510), alla vendita con riserva di gradimento, a prova e su campione (art. 1520 ss.), alla vendita su documenti (art. 1527 ss.).
Difatti secondo la giusta interpretazione della Suprema Corte potendo le prestazioni continuative di merci configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l’eccezione di riduzione del prezzo ovvero di compensazione con quello dovuto per altre, la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall’art. 1570 c.c., è quella della vendita (perchè le prestazioni possono considerarsi separatamente) e, quindi, quella contenuta negli art. 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre, se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all’art. 1564 c.c. – secondo la quale l’inadempimento deve avere una notevole importanza e deve essere tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti – in deroga all’art. 1455 c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall’art. 1458, comma 1, c.c. e non dall’art. 1493 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 11/10/2000, n. 13533, Cass. civ., Sez. III, 17/03/1998, n. 2842).
Si ritengono altresì applicabili alcune norme sull’appalto, qualora sia stato stipulato il patto di collaudo e, precisamente, gli artt.:
1) 1665 — verifica e pagamento dell’opera;
2) 1666 — verifica e pagamento di singole partite;
3) 1667 — difformità e vizi dell’opera.
*Nota — se poi la somministrazione è gratuita, si avrà un negozio atipico, al quale saranno applicate, nei limiti della compatibilità , le norme sulla donazione o sul comodato, a seconda che si tratti di somministrazione di consumo o di uso.
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