La mediazione: una negoziazione pluripotenziata?

la-mediazione-una-negoziazione-pluripotenziata Con la promulga del Capo dello Stato il “decreto Milleproroghe” e’ divenuto legge e dal prossimo 20 marzo 2011, in Italia, entrera’ in vigore la disciplina in materia di mediazione obbligatoria delle controversie civili e commerciali cosi’ come previsto dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
La mediazione, e’ l’attivita’ svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la comprensione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta che nella risoluzione della stessa.
In sostanza, dal prossimo 20 marzo 2011 chi intendera’ esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia, di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità  medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità , contratti assicurativi, bancari e finanziari, sara’ tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento della mediazione.
La disposizione di proroga di dodici mesi (quindi 20 marzo 2012), riguardera’ solo le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Tanto, implica che prima di introdurre una delle controversie non soggette a proroga dovremo scegliere un organismo abilitato a svolgere la mediazione, magari preventivamente ed opportunamente studiandone il regolamento interno (che varia da organismo a organismo), e ad esso inviare la nostra domanda. A questo punto il responsabile dell’organismo designera’ un mediatore e fissera’ un primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda tenuto conto che l’intero processo di mediazione dovra’ concludersi in 4 mesi.
E’ importante evidenziare che la domanda e la data del primo incontro saranno comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e, considerato che la mediazione e’ un istituto flessibile il procedimento si svolgera’ senza formalita’ presso la sede dell’organismo o dove le parti comunemente concorderanno.
Se il giorno stabilito per la mediazione, le parti riusciranno a raggiungere un accordo amichevole per la definizione della controversia attraverso gli uffici del mediatore e, magari, anche dei loro avvocati, la cui partecipazione peraltro non e’ obbligatoria, il mediatore formera’ processo verbale al quale alleghera’ il testo dell’accordo medesimo.
Nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere un accordo la procedura si riterra’ conclusa con esito negativo allo stesso modo nell’ipotesi in cui una o piu’ parti decidesse di non presentarsi.
Senza volerci dilungare oltre su aspetti procedurali che senz’altro meritano uno specifico approfondimento vale la pena soffermarsi sulla figura del mediatore che rivestendo un ruolo assolutamente complesso e delicato, dove fare in modo che le parti scelgano di passare da un approccio tipicamente competivo e di contrapposizione nell’ambito della vicenda che li vede coinvolti ad un approccio cooperativo. Invocando le regole della negoziazione, utilizzando le tecniche dell’ascolto attivo e della comunicazione non verbale, il mediatore, dovra’ esplorare ed inventare strade alternative alla controversia, indicando la via della cooperazione come la piu’ vantaggiosa ed efficace per entrambe le parti. Flessibilita’ ed elasticita’ mentale saranno alcune delle sue armi piu’ efficaci per aiutare le parti a ridisegnare gli interessi e le posizioni in discussione, cercando di craere valore aggiunto. Una sfida ambiziosa e difficilie quella lanciata dal Legislatore italiano il prossimo 20 marzo 2011 che si schiude certamente a questioni di natura interpretativa e che senz’altro dovra’ affrontare e superare la diffidenza, il pregiudizio ed gli ostacoli culturali di quanti decideranno di ricorrere e di affidarsi, concretamente, a questo nuovo procedimento.

Avv. Maria Castellano
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Studio Legale Associato Castellano
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Avv. Nicola Nicoletti



 
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