La rescissione

la-rescissione In generale per rescissione si intende il rimedio concesso ai contraenti quando circostanze esterne (condizioni inique dovute dallo — stato di bisogno e stato di pericolo), che incidono negativamente sul contratto fin dall’origine, provocano uno squilibrio del sinallagma.
Si giustificava il rimedio come fondato sia sull’ignoranza circa il valore del bene compravenduto che sulla “necessità ” indotta per la parte lesa.
Proprio per permettere un riequilibrio delle condizioni negoziali, il legislatore ha concesso l’azione di rescissione, lasciando la scelta alla parte svantaggiata (anche se per la parte avvantaggiata c’è la possibilità  di porre rimedio attraverso un’offerta di riduzione ad equità ) se mantenere in vita al contratto oppure rescinderlo, facendone cessare l’efficacia.
Questi vizi danno luogo ad una conseguenza simile all’annullamento, ma caratterizzata da elementi suoi propri e come nell’annullamento si ha una perturbazione — ma non l’assenza — della volontà  di una delle parti contrattuali, con conseguente vulnus originario del sinallagma contrattuale, il quale, proprio a cagione ciò, è anormalmente squilibrato a favore di una parte.
La rescissione va inquadrata nel più vasto fenomeno dell’inefficacia al quale appartengono anche la nullità  e l’annullabilità , nonchè la risolubilità .
Una parte della dottrina ritiene che l’invalidità  comprenda: la nullità , l’annullabilità  e la rescindibilità .
Ma è preferibile secondo altra dottrina , come già  sottolineato, non inquadrare il contratto rescindibile tra i contratti invalidi anche se c’è si sono analogie con i contratti annullabili; non si è, infatti, in presenza di un contratto cui viene negata la tutela dell’ordinamento poichè i suoi elementi non corrispondono alla fattispecie legale, bensì si è in presenza di un contratto che presenta tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua validità , ma è inficiato da circostanze esterne a tali elementi, presenti sin dall’origine nel contratto; in particolare, è presente una valida manifestazione di volontà , nonchè la causa, anche se quest’ultima presenta un difetto genetico.

http://www.studiodisa.it/

Avv. Renato D’Isa

 
Leave A Comment

*