L’art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007 ha inserito nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-octies recante la rubrica: «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».
Il primo comma del nuovo art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, infatti, prevede ora espressamente che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, poi, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, trova applicazione la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
Il secondo comma della nuova norma stabilisce, infine, che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 vengano applicate all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Un’attenta lettura della disposizione permette di rilevare che, mentre nel secondo comma l’applicazione delle sanzioni interdittive è subordinata alla pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (si legge, infatti, testualmente: «nei casi di condanna»), l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al primo comma non è subordinata alla pronuncia di una sentenza di condanna per i detti reati, ma è posta genericamente in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (si legge, infatti, testualmente: «in relazione ai reati»).
Ne consegue, quindi, che l’applicazione agli enti delle sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 prescinde del tutto dalla pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
Ciò fa sì che agli enti possa ora per certo contestarsi la commissione dei reati di riciclaggio con conseguente applicazione, in caso di condanna, sia delle sanzioni pecuniarie, che di quelle interdittive.
Ma ciò comporta, altresì, che agli enti possano ora contestarsi reati anche diversi da quelli di riciclaggio, purché si pongano in rapporto di relazione con essi, con conseguente applicazione in questo caso, ove subentri condanna, delle sole sanzioni pecuniarie.
Agli enti potrà quindi contestarsi, ad esempio, la violazione degli obblighi imposti dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n.231/2007, espressamente sanzionata con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro, dall’art. 55, coma 5, dello stesso decreto, trattandosi di fattispecie per certo da qualificarsi come “relativa” alla materia del riciclaggio, con conseguente applicazione agli stessi, in caso di condanna, delle sole sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.
Qualora pertanto gli organi di controllo degli enti individuati dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 commettano il reato di cui all’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 231/2007 (in una qualunque delle possibili varianti alternative rappresentate dalla omessa comunicazione delle violazioni all’art. 7, comma 2, ovvero dalla omessa o ritardata comunicazione delle violazioni agli artt. 41, 39 e 49), oltre alle sanzioni penali per le persone fisiche previste dal già ricordato e illustrato articolo, dovranno senza dubbio applicarsi all’ente, sempre che subentri condanna, le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, rientrando pacificamente tali organi di controllo nella previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) ultima parte dello stesso decreto.
E si tratta di responsabilità che, come evidenziato da autorevole dottrina, non è amministrativa in senso proprio scaturendo comunque dalla commissione di un reato (Cfr., in proposito, E. MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità, tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Diritto e giustizia, 2001, p. 8 ss; D. PULITANO’, La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano, in AA. VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, Supplemento a Cass. pen., n. 6, 2003, p. 7 ss.; R. ZANOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2006, pp. 54-64).
In altri termini, in tanto può muoversi un rimprovero all’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in quanto chi ha commesso il reato lo abbia fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 decreto cit.), e ciò in relazione a un “deficit” nell’organizzazione o nell’attività esercitata, rispetto a un modello di diligenza esigibile dall’ente complessivamente considerato (D. PULITANO’, La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano, p. 16).
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Dott. Marco Fazio