La revoca del testamento

la-revoca-del-testamento Caratteristica del testamento è la sua incondizionata e irrinunciabile revocabilità  fino al momento della morte.
In linea generale, si può affermare che il potere di revoca rappresenta l’esplicazione di quella stessa autonomia privata che ha dato vita al negozio testamentario.
Il suo scopo è quello di permettere l’eliminazione del regolamento di interessi precedentemente disposto, quando sopravvenga un mutato apprezzamento della sua convenienza.
Si può quindi definire la revoca come la ritrattazione di un atto giuridico compiuta dall’autore dell’atto stesso, con l’effetto di impedire il sorgere di una nuova situazione giuridica o di ripristinare quella preesistente.
Il principio di revocabilità  è di ordine pubblico, poichè il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà  di revoca ed ha sancito inoltre la nullità  di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (art. 458 cod. civ.) impegnandosi a non revocare quanto convenuto.
Inoltre il testamento è un atto di ordine pubblico, e come tale un negozio giuridico personalissimo. Non è consentita peraltro la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. In linea di principio, la revoca del testamento può avere ad oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali.
art. 587 c.c. testamento: il testamento è un atto revocabile (c.c.679 e seguenti) con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà  cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (c.c.978, 1920, 2821).

art. 679 c.c. revocabilità  del testamento: non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà  di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (c.c.458).

Non è consentita, come già  scritto, la revocazione del testamento fuori dalle forme e dai casi previsti tassativamente.
Per quanto riguarda la revoca delle disposizione di carattere non patrimoniale vi sono 2 eccezioni —

A) art. 256 c.c. irrevocabilità  del riconoscimento: il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.
B) si ritiene altresì irrevocabile la riabilitazione dell’indegno a succedere .

1) Natura giuridica e struttura

A) è un atto personale; il testatore deve fare personalmente la dichiarazione.
B) è un atto unipersonale; perchè è costituito dalla dichiarazione di volontà  di un unico soggetto — inammissibili il contratto di revoca — per il principio che è alla base del divieto dei patti successori;
C) è un atto patrimoniale; ancorchè ad efficacia negativa
D) è un atto accessorio; in quanto la sua esistenza è subordinata all’esistenza di un altro atto (principale) qual è il testamento;
E) è un atto revocabile;
F) è un atto formale: per quanto riguarda la revoca espressa
G) Non è un atto recettizio; perchè la dichiarazione non è destinata a soggetti determinati come nel testamento ;
H) è un atto mortis causa;
1) secondo alcuni autori questo è un atto inter vivos, fondandosi principalmente sull’argomento che la revoca ha un’efficacia immediata sul negozio revocato (testamento), anche se questo, per sua natura, ha un’efficacia differita alla morte del testatore;
2) sembra preferibile (Capozzi) la teoria di chi (Bianca — Talamanca) sostiene il contrario, in quanto è pur sempre un atto che impedisce la successione testamentaria.
D’altro canto la revoca, essendo un negozio di secondo grado, non può avere natura diversa dall’atto principale (il testamento) che viene eliminato (per il principio di simmetria).

2) REVOCA ESPRESSA

Può farsi soltanto con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di 2 testimoni.

art. 680 c.c. revocazione espressa: la revocazione espressa può farsi soltanto A) con un nuovo testamento (c.c.587), B) o con un atto (pubblico — secondo la teoria dell’atto mortis causa) ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Secondo la teoria dell’atto mortis causa —
1) La capacità  di revocare coincide con quella di fare testamento.
2) è applicabile la normativa sulle condizioni impossibile o illecite applicate al testamento (che si considerano non apposte);
3) è applicabile la normativa sui patti successori;
4) è applicabile la normativa sul testamento reciproco (non è consentita una revoca fatta due o più persone nel medesimo atto con disposizione reciproca)
5) Nel caso in cui si faccia per atto mortis causa, indicazione dell’ora e annotazione nel registro speciali per gli atti di ultima volontà . E soprattutto applicazione dei formalismi previsti nel caso del testamento del muto e del sordo, qualora il testatore sia incapace anche di leggere.

Orbene, in altre parole, la ratio dello speciale formalismo (l’atto pubblico, l’assistenza dei testimoni, la necessaria personalità ) può essere individuata nella esigenza di assistenza ed eventuale difesa del testatore rispetto al tentativo di porre in essere manovre capziose ad opera di altri soggetti interessati ad ulteriori disposizioni successorie. Qualora, invece, la revoca fosse un atto a forma libera o privo di alcuni formalismi, si potrebbero facilmente verificare abusi: sarebbe ad esempio possibile ritenere revocato un testamento sulla scorta di una dichiarazione dattiloscritta, magari predisposta da altri, semplicemente sottoscritta da colui al quale è attribuita la revoca. Per tale via potrebbe porsi nel nulla un testamento qualificato dalla forma olografa in considerazione di un atto qualificato da minori requisiti formali (una dichiarazione scritta a macchina e semplicemente firmata dal revocante).

3) REVOCA PRESUNTA/TACITA

Secondo la Suprema Corte la revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c. c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c. c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c. c.), nel ritiro del testamento segreto olografico (art. 684 c. c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c. c.) e nell’alienazione o trasformazione della cosa legata ( art. 686 c. c.); quest’ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo.

REVOCA PRESUNTA —
A) Testamento posteriore
art. 682 c.c. testamento posteriore: il testamento posteriore , che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

L’annullabilità  delle sole disposizioni che sono incompatibili con le disposizioni successive (in seguito ad una specifica indagine da parte del giudicante) si applica per il principio generale di conservazione del negozio giuridico che trova, appunto, applicazione nella materia successoria, e di loro coesistenza con quelle nuove.

L’art. 682 c.c., orbene, presuppone la possibilità , logica e giuridica, della concorrenza di disposizioni testamentarie non contemporanee e fissa, in linea di principio, la regola della loro paritaria coesistenza; a tale principio conseguono due importanti regole ermeneutiche :
A) in primo luogo l’incompatibilità  deve essere valutata proposizione per proposizione, senza ineluttabilmente inficiare tutto il testamento;
B) in secondo luogo la revoca implicita dell’intero testamento anteriore può aversi solo ove sia positivamente accertata la non configurabilità  di una sopravvivenza del suo contenuto superstite in seguito alle mutilazioni derivanti dall’incompatibilità .

Il termine “incompatibilità ” ha fatto sorgere contrasti in dottrina sulla natura giuridica dell’istituto.

Capozzi — Teoria dell’incompatibilità  oggettiva —
Allara – Talamanca

Tali autori negano che si tratti di una vera e propria revoca e sostengono che l’inefficacia del precedente testamento troverebbe la sua ragione non in una volontà  di revocare, ma nell’incompatibilità  oggettiva fra due disposizione successive nel tempo
Capozzi — Teoria dell’incompatibilità  soggettiva — Azzariti — Cicu — Gangi — preferibile — Capozzi
L’ipotesi prevista dall’art. 682 integra un autentico negozio di revoca, perchè l’inefficacia della precedente disposizione può derivare non solo da un’incompatibilità  oggettiva, ma anche da un’incompatibilità  soggettiva (o intenzionale), intesa nel senso che la revoca si ha anche nei casi in cui i due testamenti successivi possono avere contemporanea esecuzione, ma da quello posteriore si può egualmente trarre l’intenzione del testatore di revocare, in tutto o in parte quello precedente.

Esempio — disposizione successiva condizionata — Tizio, con una prima disposizione, nomina erede universale Caio e, con successiva disposizione, nomina [dichiarazione volontaria tacita - figura che ricorre quando un atto dichiarativo (testamento posteriore) include necessariamente la dichiarazione di un’altra volontà , la quale tuttavia, non vi si trova espressa] erede universale Sempronio sotto condizione sospensiva — orbene, la seconda disposizione non è oggettivamente incompatibile con la prima (la condizione sospensiva potrebbe non verificarsi), ma il primo testamento s’intende revocato per incompatibilità  soggettiva.
In merito a tale bipartizione la Corte del “palazzaccio” con una nota sentenza ha affermato che fuori dell’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità  oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorchè, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo e configurandosi, invece, incompatibilità  intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità  di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà  del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà  del de cuius incompatibile con quello che risultava dall’antecedente testamento; l’indagine al riguardo involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità  se sorretti da congrua e corretta motivazione.
Inoltre secondo una sentenza della Corte d’Appello di Roma ai sensi e per gli effetti dell’art. 682 c.c. il testamento posteriore quando non revoca in modo espresso quello precedente annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili. Tuttavia, si presuppone la possibilità  logica e giuridica della concorrenza di disposizioni testamentarie non contemporanee così fissandosi la regola della paritaria coesistenza, cioè della conservazione delle disposizioni più antiche sicchè queste sopravvivono e convivono con il testamento novello, restandone travolte soltanto quelle incompatibili con le successive.

art. 683 c.c. testamento posteriore inefficace: la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perchè l’erede istituito o il legatario è (1) premorto al testatore, o (2) è incapace (c.c.592 e seguenti) o (3) indegno (c.c.463 e seguenti), ovvero ha (4) rinunziato all’eredità  o al legato.

Avendo confermato un principio di portata generale, secondo il quale il testamento posteriore conserva efficacia revocante, la norma troverà  applicazione anche nel caso di revoca espressa o tacita contenuta in un testamento successivo, condizionato sospensivamente, quando la condizione non si verifichi .
Inoltre secondo la Giurisprudenza di legittimità  l’elencazione contenuta nell’art. 683 c.c. deve ritenersi non tassativa e la revoca è pertanto operante anche quando il testamento in cui è contenuta rimanga inefficace per altra causa non espressamente prevista da questo articolo.
Inoltre sempre secondo la Suprema Corte dal principio affermato dall’art. 683 c.c., secondo cui la revocazione (di precedenti disposizioni testamentarie) fatta con testamento posteriore conserva la sua efficacia anche se il testamento stesso rimanga senza effetto, per ragioni estrinseche, pur essendo di per sè valido deriva a contrario che non conserva efficacia la revocazione nel testamento successivo, che sia radicalmente nullo. Nè, al riguardo, è possibile distinguere che tra un testamento posteriore che revochi implicitamente le disposizioni precedenti, in quanto con esso incompatibili, ed un testamento posteriore contenete una espressa clausola di revoca, atteso che la norma citata si riferisce genericamente alla “revocazione fatta con un testamento posteriore”.

REVOCA PRESUNTA —
B) Distruzione del testamento olografo

Lacerazione- cancellazione- distruzione del testamento olografo
L’art. 684 codice civile configura una fattispecie di revoca del testamento a struttura complessa, dove la volontà  del testatore di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi (distruzione, lacerazione, cancellazione) che sono tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione in capo al de cuis può essere superata quando sopraccitati eventi trovino la loro causa in un fatto naturale. Peraltro, la prova di quest’ultimo deve essere fornita da chi intende avvalersi del testamento per disporre dei beni ereditari.

Natura giuridica: negozio di attuazione (Santoro Passarelli), invece, secondo la Suprema Corte si tratterebbe di un comportamento concludente avente valore legale.
Tassatività 
La tassatività  delle ipotesi di revoca tacita del testamento olografo non si estende (rectius non ammette deroghe) alle modalità  empiriche con cui ciascuna di esse — distruzione, lacerazione o cancellazione — può essere realizzata, attesa la molteplicità  e diversità  dei mezzi atti a conseguire lo stesso risultato. Pertanto secondo la Suprema Corte , la dicitura “annullato”, apposta dal testatore ai margini della scheda e sulla busta, e non sovrapposta al testo, pur non integrando l’ipotesi di revoca espressa del testamento olografo, può ricondursi alla fattispecie di revoca tacita mediante cancellazione, salva sempre la prova dell’assenza della volontà  di revoca.
Secondo parte della dottrina , inoltre, è possibile “commissionare” ad un terzo la distruzione dell’atto di ultima volontà  determinando, così, gli stessi effetti di leggi

art. 684 c.c. distruzione del testamento olografo: il testamento olografo (c.c.602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che (1) si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che (2) il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

(Capozzi)
Teoria della presunzione assoluta —
Gangi – Giampiccolo
Questi autori e la giurisprudenza prevalente ritengono che solo la prima presunzione (1) sia relativa, mentre la seconda (2) sia assoluta.
Accertato che fu quest’ultimo a distruggere, lacerare o cancellare il testamento olografo volontariamente (non quindi inconsapevolmente — per errore, distrazione o perdita momentanea della capacità  d’intendere e volere), la volontà  di revoca dovrebbe considerarsi senz’altro esistente, non essendo consentitala prova contraria
(Capozzi)
Teoria della presunzione relativa —
Allara — Pugliatti — Santoro Passarelli — Talamnca —— preferibile — Capozzi
Questa teoria è in perfetta aderenza col testo legislativo “il testamento olografo …,si considera in tutto o in parte revocato… a meno che…. si provi che (2) il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.”
La volontà  di distruggere non implica necessariamente la volontà  di revocare.
Se Tizio ha distrutto volontariamente il suo testamento non per revocarlo, ma perchè (come è provato da una sua lettera) aveva intenzione di farlo identico, migliorandone lo stile, l’atto di revoca non può dirsi sussistente.

Irreperibilità 
La irreperibilità , secondo gran parte della dottrina e l’unanima Giurisprudenza, è equiparata alle fattispecie previste dall’art. 684 c.c.
E’ necessario provare che la scheda esisteva al momento dell’apertura della successione, essendo, sul piano probatorio, l’irreperibilità  equiparata alla distruzione.
Difatti potendo il testamento olografo, come si desume dall’art. 684 c.c., essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità , basta a legittimare la presunzione iuris tantum che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità  non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest’ultimo, benchè autore materiale della distruzione, non era animato da volontà  di revoca. Tale prova incombe su chi ha interesse a dimostrare che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, di talchè l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere probatorio.
Sul piano probatorio, inoltre, secondo la Corte di Piazza Cavour ove l’istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell’originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l’esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare – ai sensi dell’art. 684 cod. civ. – che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un’effettiva volontà  di revoca e, dall’altro, che il mancato reperimento dell’originale della scheda non è addebitabile – ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. – a responsabilità  dell’istituito medesimo.

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo
Con la sentenza, già  citata, n. 27395 del 28 dicembre 2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha così stabilito: “ove il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi — comportando la permanenza di un originale non distrutto — non rientra nell’ambito di operatività  dell’art. 684 c.c. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.”
Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha condiviso la decisione del giudice d’appello, giudicando pertanto corretta l’interpretazione dell’ambito di operatività  dell’art. 684 c.c. seguita dal medesimo giudice di merito.
La norma già  citata pone, quindi, una presunzione relativa di revoca del documento testamentario: risulta infatti possibile dimostrare, nonostante la distruzione, lacerazione o cancellazione totale o parziale del testamento olografo, l’assenza della volontà  di revocare l’atto.
Tornando ora alla pronuncia in esame, la Corte di Cassazione è partita proprio dal presupposto secondo cui l’art. 684 c.c. configura un negozio di revoca tacita o presunta al verificarsi della distruzione del testamento, pertanto, seguendo l’orientamento dottrinario maggioritario, fatto proprio già  nella remota sentenza del 9/1/1973, n. 10; ovvero, dice la Corte, la norma in esame “conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l’intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell’esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo”.
In altri termini, a dire della Suprema Corte, “il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione del testamento quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà  testamentaria”.
Sulla scorta di tale premessa il giudice di legittimità  ha rigettato il ricorso proposto per il fatto che nel caso in esame, cioè nel caso di redazione da parte del testatore di un testamento olografo in duplice originale e distruzione in seguito di uno solo di essi, “la presunzione di revoca prevista dall’art. 684 c.c. non può normalmente operare, essendo il testatore ben consapevole dell’esistenza dell’altro originale della scheda testamentaria”. Pertanto, secondo la Suprema Corte, “la distruzione di uno soltanto degli originali non può di per sè configurare un comportamento inequivocabile in proposito, posto che tale distruzione può verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca, come quando ad esempio il testatore abbia in un secondo tempo considerato inutile lasciare integro uno dei due originali per aver ritenuto l’altro originale di per sè sufficiente a racchiudere la propria volontà  testamentaria”.
Decisione che appare pienamente condivisibile.
Infatti, nell’ipotesi in cui un soggetto rediga il proprio testamento in più esemplari, deve presumersi che voglia che anche solo uno di essi, quantunque gli altri siano stati smarriti o distrutti, resti pienamente efficace, e ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui, come nel caso oggetto della decisione che qui si annota, sia stato affidato in custodia uno di tali esemplari a persona di propria fiducia nominata esecutrice testamentaria.
Sempre nell’ambito della Giurisprudenza di legittimità  è stato affermato, ancora in merito al testamento olografo, tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità  o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale – avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie – si trovi nell’impossibilità  di produrne l’originale, deve formulare una domanda di accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l’irreperibilità  del documento non sia espressione e conseguenza della volontà  di revoca dell’atto da parte del testatore che, ai sensi dell’art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza dì siffatta prova, l’eventuale mancato disconoscimento della copia dell’originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità  che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l’originale dopo averlo fotocopiato.
Singolare, infine, appare questa pronuncia di merito secondo cui il rinvenimento del testamento tra le carte di rifiuto non è motivo per dedurne la sua intervenuta revoca.

REVOCA PRESUNTA —
C) Ritiro del testamento segreto

art. 685 c.c. effetti del ritiro del testamento segreto: il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato (c.c.608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (c.c.607).
Bisogna che si tratti di vero e proprio ritiro, cioè che l’attività  concorrente del testatore e del pubblico ufficiale, custode del testamento segreto, sia diretta alla definitiva restituzione del plico contenete la scheda. Non vi sarà  , perciò, ritiro quando il testatore sottragga la scheda all’insaputa del notaio violentemente: in questo caso non si potrà  avere inefficacia del testamento, in quanto non è stata integrata la fattispecie prevista dall’art. 685.

Natura giuridica —
sembra preferibile la tesi di chi (Giampiccolo) inquadra l’ipotesi prevista dall’art. 685 fra i MERI ATTI GIURIDICI, in quanto ha rilevanza solo la volontarietà  del comportamento (ritiro della scheda), non anche l’intento negoziale di revocare.

REVOCA PRESUNTA —
D) Alienazione e trasformazione della cosa legata
art. 686 c.c. alienazione e trasformazione della cosa legata: l’alienazione [(vendita, permuta, donazione, dazione in pagamento, ecc.) inoltre deve essere efficace nel senso che l’art. non si applica alle ipotesi di proposta di alienazione e di alienazione sospensivamente condizionata — ( natura giuridica — negozio giuridico tacito)] che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (c.c.1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso , ovvero la cosa ritorna in proprietà  del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato (natura giuridica — negozio presunto di attuazione) la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (c.c.667).
E` ammessa la prova di una diversa volontà  del testatore.
Natura giuridica — L’ammissibilità  della prova contraria dà  rilevanza alla volontà  di revoca del testatore e consente d’inquadrare anche questa ipotesi fra i NEGOZI GIURIDICI.

Oltre ad una revoca quantitativamente parziale (se vendo la metà  del bene legato revoco per metà  il legato in oggetto) si può avere anche una revoca parziale qualitativamente, che si ha con la costituzione, ad opera del testatore di un diritto reale di godimento (se dopo aver legato il fondo Tuscolano, costituisco a carico del fondo una servitù, ho revocato parzialmente il legato ).

Secondo la Corte nomofilattica nell’ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del “de cuius”, previsto dall’art. 654 c.c., il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell’asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all’epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità  degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l’azione di nullità , per difetto di requisiti di cui all’art. 782 c.c., della donazione effettuata dal “de cuius” avente ad oggetto il bene legato. A tal fine non trova applicazione l’art. 686 c.c., che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, nel caso in cui l’alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, atteso che detta norma per un verso non è applicabile ai legati di somme di denaro o di quantità  o di cose indicate solo nel genere e, per altro verso, non contempla il caso della alienazione nulla, che, essendo caratterizzata da una invalidità  più grave di quella che può sfociare nell’annullamento, non determina la revoca del legato.

L’alienazione della cosa legata può essere effettuata anche a mezzo di rappresentante qualora il testatore non abbia conferito la rappresentanza generica a vendere, ma l’espressa procura ad alienare la cosa oggetto del legato.
è ammessa anche la figura del nuncius sia nel caso di alienazione che nel caso di trasformazione della cosa legata.
In quest’ultima ipotesi non si ha in realtà  un nuncius, ma collaborazione materiale.

4) Revoca di diritto per sopravvenienza dei figli –

operando di diritto, si addice meglio il termine di caducità  (Capozzi), poichè ha in comune con l’istituto della revoca solo gli effetti

art. 687 c.c. revocazione per sopravvenienza di figli: le disposizioni a titolo universale o particolare (c.c.588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato (c.c.280 e seguenti) o adottivo (c.c.291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (c.c.250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già  stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
(Esclusione) La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto (per la giurisprudenza tale termine ha il significato di preveduto) al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

La legge prevede una revoca di diritto (che non ammette pertanto la prova di una volontà  contraria del de cuius) delle disposizioni testamentarie fatte da chi al tempo della compilazione del testamento non aveva o ignorava di avere figli, tutto ciò per la tutela degli interessi familiari.

Natura giuridica —
Si parla di inefficacia successiva del testamento.
Non si ha revocazione legale qualora esistano figli naturali non riconosciuti, perchè il termine figli adottato dall’art. 687 non può che riferirsi solo a quelli che siano tali secondo l’ordinamento giuridico.
Riguardo alla seconda condizione (esistenza o sopravvenienza di figli o discendente legittimo, in quanto la prima condizione è la mancanza di precedenti figli, per la tesi della restrittività , rispetto ad altri autori i quali ritenevano che la norma poteva essere applicata anche nel caso in cui il de cuis avesse già  dei figli) è, invece, tuttora discusso se al riconoscimento del figlio naturale vada equiparata la dichiarazione giudiziale di paternità  o maternità  naturale.

La tesi negatrice — Bianca
Si basa sull’incompatibilità  di tale equiparazione con il fondamento della norma in esame che, come si è detto, consiste nella presunta volontà  del testatore

La tesi positiva — Cass. 9 marzo 1996, n. 1935 – preferibile — Capozzi
Perchè l’istituto ha fondamento, non solo nella presunta volontà  del testatore, ma anche nella tutela degli interessi familiari e, precisamente, dei discendenti legittimari. Secondo una sentenza di merito, infatti la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, ex art. 687 c.c., avendo quale presupposto oggettivo una modificazione della situazione familiare, è ammissibile anche nel caso in cui sia stata vittoriosamente esperita l’azione di accertamento della filiazione naturale.

La revoca non si verifica quando i figli, ignorati o sopravvenuti, non vengano alla successione (premorienza, commorienza, indegnità , rinunzia) e non si fa luogo alla rappresentazione.

5) Revoca della revoca
art. 681c.c. revocazione della revocazione: la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate (efficacia ex tunc).

In caso di testamento successivo la revoca può desumersi per incompatibilità  solo a seguito d’interpretazione della volontà  del de cuius.
In merito la Corte nomofilattica ha avuto modo di stabilire che nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà  del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività  interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità . Inoltre secondo una sentenza precedente sempre in tema di interpretazione del testamento, qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già  chiara,in base al contenuto dell’atto, la volontà  del testatore, non è consentito – alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità  – il ricorso ad elementi tratti “aliunde” ed estranei alla scheda testamentaria.
Rinviando alla forma prevista dall’art. 680 si esclude la revoca tacita della revoca.
Se ad esempio Tizio, dopo aver revocato il testamento a favore Caio, successivamente cancella l’atto di revoca (e di tutto ciò naturalmente vi è la prova) la disposizione a favore di Caio non rivive.

Natura giuridica — Stessa dell’atto di revoca —

Revoca espressa di una revoca tacita — contra Triola
Bisogna fare delle distinzioni —

Se vi fu un testamento posteriore che revocò il precedente (art. 681), è consentita la revoca del secondo testamento e in tal modo si ridà  efficacia alla prima disposizione. Nè occorre, come pure è stato sostenuto, un’espressa volontà  di far rivevere le precedenti disposizioni. Anche se in tali casi, secondo la Cassazione sorgerebbero problemi di interpretazione . Se fu ritirato il testamento segreto (art.685) e vi sono i requisiti per il testamento olografo non si avrà  revoca tacita per l’evidente ragione che la permanenza della scheda presso il notaio o l’archivio pubblico è requisito indispensabile per il solo testamento segreto.

Infine sempre secondo la Suprema Corte nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest’ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perche si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le Disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontà  testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non già  per relationem le Disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ed esse un rinnovato vigore ex nunc, quale espressione definitiva dell’ultima volontà  del de cuius, a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevante le manifestazioni di ultima volontà , ancorchè non posti in essere in unico contesto.

6) Questioni processuali
Per concludere, risulta opportuno, a parere di chi scrive, riportare tre pronunce in merito ad alcune questioni processuali affrontate dalla Cassazione di cui una prima afferma che quando venga proposta azione di nullità  del testamento da parte di colui che pone a fondamento della domanda la sua qualità  di erede testamentario, acquisita in base ad altro precedente testamento, nonchè, in relazione a quest’ultimo, si faccia questione, anche con ulteriore specifica domanda, della validità  o meno della sua revoca da parte del testatore, vengono in discussione soltanto le posizioni dei soggetti nominati eredi testamentari nei due negozi mortis causa, non anche le posizioni degli eredi legittimi; con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi esclusivamente tra i soggetti ai quali le contestate posizioni di eredi testamentari si riferiscono, rimanendo estranee alla causa le altre questioni concernenti la diversa posizione degli eredi legittimi .
La seconda, invece, stabilisce che la nullità  del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca ed il nuovo testamento, nonostante l’unicità  dell’atto, costituiscono due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento siano così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo; l’accertamento del giudice di merito, il quale negando l’esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostituiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all’interpretazione di contratti o di negozi giuridici .
Infine la terza , datata 1967, prescrive che nell’ipotesi di perdita – comprendente sia il caso di smarrimento sia quello di distruzione – della scheda testamentaria, la prova diretta alla dimostrazione dell’esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto dell’art. 2724, n. 3, c.c. e nell’art. 2725 c.c., e, perciò, non può essere ammessa, se concorrano la colpa o il dolo dell’erede testamentario nella perdita del testamento. La detta limitazione trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia non autentica del testamento sia conforme all’originale andato smarrito, in quanto tale accertamento concreta una forma di ricostruzione dell’atto, tenuto presente che la copia non autenticata di esso non può avere, di per sè, alcun valore probatorio. Ai fini della determinazione del contenuto della prova debbono, peraltro, essere tenute distinte la situazione dell’erede, che ha avuta la detenzione della scheda, e quella dell’erede, che non l’ha mai avuta. Nel primo caso, l’erede già  detentore della scheda, sempre che non agisca in litisconsorzio con altri eredi detentori, deve dare, anzitutto, la prova che la perdita della scheda è avvenuta per caso fortuito – nel quale concetto rientra anche il fatto colpevole del terzo, con esclusione del concorso di colpa da parte del detentore, – ovvero di essere esente da colpa nell’avere affidato la scheda ad un terzo, che l’abbia, a sua volta, perduta per una qualsiasi causa. Nel secondo caso, l’erede, che non abbia mai avuto la detenzione della scheda, è senz’altro ammesso a provare per testimoni la preesistenza della scheda ed il suo contenuto. L’onere della prova di non essere stato detentore della scheda è a carico dell’erede interessato, il quale, però, è da ritenersi assolto da ogni ulteriore onere, quando abbia positivamente provato che il documento era nella detenzione di un terzo e che egli non era particolarmente tenuto a procurarsene la detenzione, mentre non occorre che egli dia anche la prova negativa che il documento non è venuto successivamente in suo possesso.



Dott. Marco Fazio

 
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