La Somministrazione
art. 1559 c.c. nozione: è il contratto con il quale una parte si obbliga (somministrante) verso il corrispettivo di un prezzo a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.
Il fenomeno della somministrazione (comunemente noto nel linguaggio corrente come contratto di fornitura) si riferisce a varie e specifiche figure:
1 — la somministrazione di consumo — in cui le cose date al somministrante vengono trasferite in proprietà ;
2 — la somministrazione a titolo d’uso: trasferimento del semplice godimento della cosa
3 — la somministrazione periodica — si pensi alla somministrazione annuale di gasolio ad un fabbricato;
4 — la somministrazione continuativa — è questa la c.d. fornitura: si pensi oltre all’esempio di somministrazione di energia elettrica, alla prestazione continuativa di derrate o bevande ad un ristorante;
5 — la somministrazione di lavoro;
è l’accordo per la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato o indeterminato, fatto tra un’azienda utilizzatrice e una impresa fornitrice autorizzata (agenzia del lavoro). Può essere stipulato da chiunque e per qualsiasi settore economico; nelle P.A. il ricorso alla somminitrazione di lavoro è ammessa solo a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione sostituisce il contratto di lavoro interinale aggiungendo la fattispecie del lavoro a tempo indeterminato, non prevista dalla precedente norma. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso per alcune precise categorie di attività (cfr. D. Lgs 276/2003, Art 20, c. 3). I contratti collettivi nazionali individuano, anche in misura non uniforme, i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato.
1) STRUTTURA
A) Funzione
La ragione economica della somministrazione è evidente e rappresenta nel mondo moderno, sempre più razionalmente organizzato, il mezzo per assicurarsi la disponibilità costante, continuativa o periodica da parte di soggetti specializzati (normalmente imprenditori) di materie prime, merci o energie, garantendo la regolarità delle prestazioni, la convenienza e stabilità dei prezzi.
Il contratto in esame, peraltro, trova applicazione in vari e differenziati contesti economici, che coinvolgono rapporti intercorrenti tra produttori e distributori, distributori e consumatori e tra produttori o anche tra distributori; con il contratto di somministrazione, infatti, si possono soddisfare le esigenze di beni e servizi dei consumatori, può essere utilizzato per fornire ai produttori materie prime o semilavorati o, ancora, per realizzare un’integrazione verticale tra produttori e distributori (o tra distributori).
B) Natura
è un tipo di contratto
1 — Autonomo
Anche se una parte della dottrina (Ferrara — Devoto) e della giurisprudenza ha affermato che la somministrazione non è un contratto autonomo, ma una specie differenziata di vendita e, precisamente, una vendita con forniture successive.
Invece, la dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalente hanno affermato l’autonomia causale di tale contratto in base alla disciplina specifica dettata dal codice civile.
2 — A prestazioni corrispettive
Perchè dal momento stesso della conclusione del contratto sorgono obblighi e diritti a prestazioni reciproche legate tra loro da un rapporto d’interdipendenza:
da parte del somministrante di eseguire le prestazioni periodiche o continuative;
da parte del somministrato l’obbligo di pagare il prezzo
3 — Di durata
Tipico è il caso di contratto di utenza telefonica o di somministrazione di energia elettrica, gas, luce o di acqua.
4 — Non è soggettivamente qualificato
La somministrazione viene di solito compresa nei c.d. contratti d’impresa, nel senso che essi vengono normalmente utilizzati dagli imprenditori, ma ciò rappresenta soltanto l’ipotesi più frequente: non è necessario che il somministrante sia un imprenditore.
5 — Con effetti incolori (secondo Capozzi)
A) la somministrazione ha effetti reali nell’ipotesi (più frequente) di somministrazione di consumo; in tale ipotesi il trasferimento dal somministrante al somministrato si avrà non al momento della conclusione, perchè trattandosi di cose generiche, troverà applicazione l’art. 1378, quindi la proprietà si trasferirà al momento dell’individuazione, che nel nostro caso, avviene con l’erogazione o la consegna.
B) la somministrazione ha effetti obbligatori nell’ipotesi di somministrazione d’uso.
6 — Commutativo
è stato talvolta affermato il carattere aleatorio della somministrazione, tenuto soprattutto conto delle eventuali oscillazioni dei prezzi delle merci dal momento della conclusione al momento in cui vengono eseguite le prestazioni periodiche o continuative.
Ma la dottrina quasi unanime e la giurisprudenza della cassazione non dubitano del carattere commutativo di tale contratto, rilevando che l’eventuale mutamento dei valori rientra nell’alea normale e che, se il mutamento dipende da avvenimenti straordinari ed imprevedibili, non vi è ragione per non richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità .
7 — Consensuale
Il contratto di somministrazione è un contratto consensuale (Gazzoni), in quanto si perfeziona con il semplice accordo tra il somministrante ed il somministrato senza alcun elemento ulteriore.
La consegna, periodica o continuativa delle cose, riguarda l’esecuzione del contratto, non la sua perfezione.
Soggetto incapace: bisogna distinguere la posizione
Somministrante
Essendo normalmente la somministrazione un contratto d’impresa, occorrerà soltanto l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale (art. 320, 5 co per i minori soggetti a potestà ; art. 371 1 co n. 3 e 2 co per i minori soggetti a tutela; art. 397 per gli emancipati; art. 424 per gli interdetti; art. 425 per gli inabilitati.
Se, invece, il somministrante non è imprenditore, sarà necessaria,
1) nel caso di somministrazione di consumo (che comporta un trasferimento) l’autorizzazione alle alienazioni onerose (artt. 320 3 co; 375, 1 co, n.1; 394, 3 co; 424 1 co)
2) nel caso di somministrazione d’uso, l’autorizzazione sarà richiesta, applicando per analogia la normativa in tema di locazione ultranovennale.
Somministrato
A parte l’ipotesi che sia anch’egli imprenditore (in tal caso si applicherà la normativa indicata per il somministrante) occorre anche qui distinguere:
1) la somministrazione di consumo dovrà essere autorizzata, escluse le ipotesi di acquisti necessari per il minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del suo patrimonio (art. 374 n1, oltre gli artt. 320, 3 co, 394, 3 co e 424 1 co);
2) la somministrazione d’uso richiederà l’autorizzazione solo se di durata ultranovennale.
C) Causa
secondo la concorde opinione si ritrova nello scambio tra prestazioni periodiche o continuative destinate al soddisfacimento di un bisogno reiterato e durevole ed un certo prezzo che ne costituisce il corrispettivo.
D) Oggetto
il concetto di prestazione continuativa e di prestazione periodica, evidente in teoria, presenta talvolta qualche difficoltà nell’applicazione pratica e la distinzione non è senza rilievo, perchè attiene alla determinazione del prezzo ed alle modalità del suo pagamento:
1) Prestazione periodica
Sono periodiche le prestazioni in cui l’esecuzione avviene ad intervalli di tempo costanti ovvero ad intervalli di tempo variabili secondo il fabbisogno del somministrato.
E può essere anche non omogenea sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
2) Prestazione continuativa
Le prestazioni eseguite senza soluzione di continuità anche se esse dipendono dalla richiesta dell’avente diritto alla somministrazione (si pensi al gas per il riscaldamento richiesto dall’utente solo per il periodo invernale).
Per quanto riguarda l’oggetto mediato esso consiste, in cose determinate solo nel genere, ma ciò non toglie che le parti possono prevedere espressamente un genere limitato.
Relativamente al somministrato, la prestazione a norma dell’art. 1559 consiste, nel corrispondere il prezzo, ossia nel pagare una somma di denaro. se, invece, il somministrato ha assunto l’obbligo di corrispondere un oggetto diverso al somministrante (si pensi al caso di Tizio che ospite nella sua casa Caio in cambio di vitto) non si avrà somministrazione ma un contratto atipico.
E) Il prezzo
art. 1561 c.c. determinazione del prezzo: nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’art. 1474 , si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la sommministrazione di beni a carattere periodico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1474 e 1561 cod. civ., la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità , giacchè si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume – salvo patto contrario — dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione) (Cass. civ., Sez. III, 08/05/2006, n. 10503). Inoltre qual’ora ci sia stata la determinazione volontaria del prezzo nel contratto di somministrazione il ricorso ai criteri succedanei integrativi previsti dagli art. 1561 e 1474 c. c., per la determinazione del prezzo della fornitura non è consentito quando le parti abbiano affidato detta determinazione al loro accordo diretto, subordinando al raggiungimento dello stesso la perfezione e l’efficacia del contratto, onde in difetto di tale accordo esse non possono invocare l’opera determinativa del giudice per il superamento del loro dissenso (Cass. civ., Sez. II, 11/11/1991, n. 11996). Infine il prezzo può essere indotto e/o determinato anche con atti amministrativi, pertanto, l’art. 1374 c.c. nel prevedere che il contratto obbliga le parti, non solo a quanto è dal medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, si riferisce non solo alla legge in senso formale, ma anche al regolamento (pure comunale). Il principio è stato espresso nella sentenza n. 19531 del 29/9/2004 dalla S.C. in fattispecie di determinazione del corrispettivo spettante al Comune per la somministrazione di acqua potabile; difatti secondo tale principio, nel silenzio del contratto, deve trovare applicazione la norma prevista nell’apposito regolamento comunale, emanato dal Comune gestore del servizio (Simone XIII edizione 2010).
art. 1562 c.c. pagamento del prezzo: nella somministrazione a carattere periodico, il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo, il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.
Poichè la norma ha, senza dubbio, carattere dispositivo, le parti possono stabilire che il pagamento del prezzo sia corrisposto in modo diverso: ad esempio pagando a scadenze anticipate (c.d. canone di fornitura) o posticipate (pagamento a consumo).
Connotato tipico della somministrazione a carattere continuativo è la rateizzazione del corrispettivo, alla quale spesso si accompagna il versamento di un deposito, anticipato a garanzia.
F) Forma
Non prevedendo particolari formalismi, vige il principio generale della libertà di forma.
Spesso il contratto di somministrazione viene concluso sulla base di formulari predisposti da uno dei contraenti. Troverà , in tal caso, applicazione la normativa prevista dall’art. 1341
Avv. Filomena Falsetta
Presidente Unione Avvocati Cosenza
