Le immissioni

le-immissioni Istituto rientrante nei rapporti di vicinato i quali regolano il godimento di fondi in relazione ai fondi vicini.
Le norme di vicinato stabiliscono divieti, obblighi e soggezioni; i divieti e gli obblighi nei rapporti di vicinato non sono riconducibili alla nozione di obbligazione, dato che non sono stabiliti a favore di determinati soggetti, ma sono espressione del dovere legale di rispetto della proprietà .
Non è neanche possibile ricondurre i limiti di vicinato alla nozione di servitù, che è una specifica limitazione a carico a carico di un determinato fondo e che richiede, pertanto, un apposito titolo costitutivo.

Orbene in merito alle immissioni l’art. 844 c.c. prevede

art. 844 c.c. immissioni: il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità  (presupposto fondamentale), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell’applicare questa norma l’autorità  giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà . Può tener conto della priorità  di un determinato uso.
(Nota: in ogni caso, le immissioni devono essere vietate nel caso in cui siano eliminabili con accorgimenti tecnici di costo non eccessivo)

Bisogna premettere che tale norma si pone e si è sempre posto il problema del coordinamento del diritto del proprietario con i principi di tutela della salute e dell’ambiente.
Al culmine di un lungo percorso evolutivo in materia, la Corte di Cassazione, ha sancito in via generale, che il contemperamento di interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà , previsto come già  detto dalla norma sulle immissioni, deve tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, della esigenza di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute.
Orbene con la pronuncia depositata il 17/1/2011 la Cassazione ha di sicuro accelerato, attraverso anche l’interpretazione costituzionale orientata, verso il secondo principio di tutela affermando che “Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità  stabilito dalla legge. ”
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939
In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività  produttive, fissano nell’interesse della collettività  le modalità  di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità , l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità  formularsi alla stregua dei principi previsti dall’articolo 844 del codice civile.
Con tale sentenza si dà  uno slancio interpretativo alla normale tollerabilità  stabilito dalla legge. Difatti il presupposto fondamentale, così come da chi scrive citato all’interno dell’art. 844 c.c., viene totalmente ridiscusso.
Ma già  da altre precedenti pronunce della Cassazione il limite della normale tollerabilità  in portata generale, non è mai stato contemplato in senso assolutistico in quanto la valutazione delle immissioni da parte del Giudice di merito deve avvenire anche dal punto di vista del fondo ricevente, a prescindere dall’eccezionalità  delle condizioni soggettive e dell’attività  della persona, e con riguardo alla condizione dei luoghi.
“Il limite di tollerabilità  delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità  e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto non tollerabili le immissioni acustiche prodotte dal funzionamento di un’autoclave e di un bruciatore, tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, accertati strumentalmente, della situazione dei luoghi, trattandosi di edificio ubicato in comune montano, del funzionamento dei detti impianti per molti mesi dell’anno ed anche in ore notturne, della collocazione degli stessi in un locale a stretto contatto con la camera da letto degli attori e della necessità  di questi, data la loro avanzata età , di godere di tranquillità  e riposo ed aveva, altresì, disposto l’adozione degli accorgimenti suggeriti dal c.t.u.). (Rigetta, App. L’Aquila, 30/07/2003)”
Cass. civ., Sez. II, 12/02/2010, n. 3438

In senso più ampio analizzando l’istituto in esame la Cassazione ritiene, inoltre, quale requisito fondamentale delle immissioni la materialità  del suo oggetto, la necessità , cioè, che essa cada sotto i sensi dell’uomo o influisca idealmente sul suo organismo.

Difatti segue tale principio una sentenza di merito secondo cui “In materia di immissioni, l’azione prevista dall’art. 844 c.c. può essere esperita solo se le emissioni rumorose investino locali usualmente utilizzati (nel caso di specie, è stata rigettata la domanda attorea volta ad ottenere l’immediata cessazione delle immissioni sonore causate da un impianto di raffreddamento posto che queste coinvolgevano soltanto una terrazza il cui costante uso non è stato provato).”
Trib. Treviso, Sez. I, 03/06/2009

Inoltre il riferimento alla vicinanza del fondo ha perso l’antico significato di prossimità  dell’immobile; pertanto la norma va interpretata quale semplice riferimento spaziale che rende un fondo assoggettato alle immissioni provenienti da un altro.

Andando ulteriormente ad analizzare quali sono queste immissioni l’art. 844 c.c. anche se contiene un mero elenco esemplificativo delle immissioni passibili di divieto, in esso, dopo l’espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole “e simili propagazioni”. Pertanto il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione del diritto di proprietà  fa sì che la tassatività  sussiste nel genus, se non nella species.
Alla stregua di ciò, la norma è passibile di applicazione estensiva ad ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti:
1) materialità  dell’immissione, come supra già  accennato, cioè che essa cada sotto i sensi dell’uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo o su oggetti/macchinari;
2) carattere indiretto o mediato dell’immissione, ovvero ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall’uomo, nel fondo da cui si propagano;
3) attualità  di una situazione di intollerabilità , non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità , o almeno periodicità , anche se non a intervalli regolari, dell’immissione.

Le immissioni intollerabili si possono impedire mediante un’azione intesa ad ottenere una condanna dal contenuto inibitorio; l’azione:
1) ha carattere reale, poichè è un’azione a tutela del diritto di proprietà  o di altro diritto reale di godimento e legittimati a proporla sono i titolari di questi diritti e si inquadra nell’archetipo dell’azione negatoria servitutis, predisposta a tutela della proprietà , regolata dall’art. 949 c.c., e rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni sia con la totale rimozione dell’attività  svolta dal vicino, sia con l’attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione dannosa;
2) ha anche natura personale, come si legge anche dalla sentenza del 2011, in quanto improntata a “respingere turbative e molestie di fatto”, ovvero volta ad ottenere l’attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo, dipendente dalle immissioni stesse, ovvero consentendo le immissioni contro pagamento di un’indennità  a carico dell’immittente ed a favore del proprietario del fondo soggetto alle immissioni medesime.
Inoltre secondo una sentenza di merito “L’azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità  ex art. 844 c.c. può essere esperita anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell’immobile da cui derivano e, quindi, per esempio nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un “facere” o un “non facere”, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego; mentre deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all’accertamento cioè in via definitiva dell’illegittimità  delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse.
Trib. Crotone, 03/06/2008

L’azione per quanto riguarda quella reale non si prescrive e, dunque, colui che ha il godimento del fondo può in ogni tempo impedire le immissioni intollerabili. Mentre per quanto riguarda quella scaturente da responsabilità  aquiliana secondo una sentenza di merito “Nel caso di immissioni che superano la normale tollerabilità , sorgono a favore del proprietario due distinte azioni; in primis l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l’eliminazione delle immissioni intollerabili; detta azione ha natura reale, rientra tra le azioni negatorie, è imprescrittibile ed è volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità  delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare. Inoltre spetta al proprietario del fondo l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, azione che deve essere inquadrata nello schema della responsabilità  aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c. e del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. In ogni caso, l’inibitoria ex art. 844 c.c. e l’azione di responsabilità  aquiliana conservano reciproca autonomia. “
Trib. Genova, Sez. III, 18/11/2005

In merito, invece, alla misura dell’indennità , si determina con riferimento alla diminuzione del valore dell’immobile per causa delle immissioni che è totalmente diversa dalla domanda di risarcimento del danno.
“La domanda di indennizzo per il diminuito valore di un fondo a causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità  è diversa da quella di risarcimento del danno derivante dalle stesse immissioni. Infatti, la prima fondata sull’art. 844 c.c., ha natura reale e mira al conseguimento di un indennizzo da attività  lecita che compensi il pregiudizio subito dal fondo a causa delle immissioni. La seconda, invece, fondata sull’art. 2043 c.c., ha natura personale essendo volta a risarcire il proprietario del fondo vicino dai danni arrecati dalle immissioni, sotto tale aspetto considerato come fatto illecito.”
Trib. Roma, Sez. V, 14/01/2010
Principio recepito da pronunce della Cassazione secondo cui “La domanda di indennizzo per il diminuito valore del fondo a causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità  è del tutto diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle stesse immissioni, poichè, mentre la prima, fondata sull’art. 844 c.c., ha natura reale e mira al conseguimento di un indennizzo da attività  lecita, che compensi il pregiudizio subito dal fondo a causa delle immissioni, la seconda, fondata sull’art. 2043 c.c., ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito. Ne consegue che la statuizione, adottata dal giudice di primo grado, di rigetto della domanda risarcitoria e di accoglimento di quella indennitaria, ed appellata dal condannato, in difetto di appello incidentale in ordine al rigetto della prima, deve ritenersi passata in giudicato su tale punto, sul quale, pertanto, il giudice di appello non può più pronunciarsi.”
Cass. civ., Sez. II, 06/06/2000, n. 7545

Infine, il tema delle immissioni oltre che risolti civilistici, può rilevare e/o ampliarsi anche in ambito penale come conseguenze del comportamento tenuto da chi commette immissioni a danno di altri soggetti.
In particolare, il comportamento di chi commetta immissioni rumorose oltre il limite della “normale tollerabilità ” o, di chi agisca contrariamente a quanto disposto da un regolamento condominiale, può integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art 659 del C. P. “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
Per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è necessario procedere all’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività , che deve essere tale da far risultare gli stessi rumori idonei ad arrecare disturbo ad un
numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.



 
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