L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, nella sua formulazione originaria, stabiliva che le rappresentanze sindacali aziendali potessero essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni, anche non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti di lavoro nazionali o provinciali applicati all’unità produttiva.
La legge n° 300 del 1970 non si cura delle eventuali competenze contrattuali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, se non indirettamente (artt. 4, 6 e 12 per esempio).
La tecnica utilizzata nello Statuto consiste in un sostegno indiretto della contrattazione aziendale: il legislatore pone i presupposti strutturali all’attività contrattuale in azienda, ma senza intrusioni nella sfera interna dell’organizzazione del sindacato e della sua attività di autotutela56. Il legislatore del 1970, ai fini della costituzione di RSA, ammesse a godere della legislazione di sostegno ex titolo III° dello Statuto, ha sancito quindi un compromesso tra un criterio di rappresentatività presunta o storica (lett. a) ed uno induttivo di rappresentatività tecnica o contrattuale, in alternativa al primo (lett. b).
La nuova norma, risultante dall’esito del referendum dell’11 giugno 1995, dispone che le RSA “possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori di ogni unità produttiva57 nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati all’unità produttiva”.
Come si nota la lett. a) del precedente testo è stata completamente abrogata, mentre la lett. b) è stata incisivamente modificata, in seguito all’esito positivo del referendum .
Ora, qualsiasi organismo sindacale che risulti firmatario di un contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato all’unità produttiva può, ad iniziativa dei lavoratori, promuoverla costituzione di rappresentanze sindacali, non essendo più necessario che la RSA sia collegata ad un’associazione firmataria di un contratto collettivo necessariamente o nazionale o provinciale.
Alla luce delle modifiche referendarie è stata richiamata l’attenzione sul pericolo di un’eccessiva proliferazione delle organizzazioni sindacali di matrice esclusivamente aziendale ed è stato anche notato che la nuova disciplina potrebbe comportare un pericoloso potere di accreditamento del datore di lavoro rispetto alla controparte sindacale in azienda.
A parte il generale divieto alla costituzione di sindacati “di comodo” (art. 17 Stat. Lav.), è stato rilevato che tale rischio potrebbe essere in pratica ridimensionato perché il datore non avrebbe alcun interesse a trattare con organizzazioni sindacali scarsamente o per nulla rappresentative .
Il vero problema, è stato osservato, potrebbe sorgere se l’imprenditore riuscisse ad impedire la presenza della rappresentanza sindacale in azienda. Il datore potrebbe decidere di non affiliarsi ad alcuna associazione datoriale, rifiutando qualsiasi atto di adesione
alla contrattazione collettiva, impedendo in tal modo legalmente la costituzione delle RSA . Si potrebbe allora configurare l’illegittimità del nuovo art. 19, nella parte in cui non garantisce i diritti sindacali anche a soggetti che abbiano stipulato contratti extra-aziendali relativi alla categoria cui appartiene l’impresa, a prescindere dalla loro applicazione nell’azienda stessa.
La nuova norma, così riscritta, non abbandona il criterio selettivo della rappresentatività, ma “sposta tale concetto e la verifica dell’effettività di esso dal “fuori” del livello confederale, all’interno della dialettica aziendale e categoriale” .
Dott. D'Onofrio Fabrizio