Le RSU: Rappresentanze Sindacali Unitarie
I conflitti all’interno del movimento sindacale resero difficile l’avvio di una riforma delle rappresentanze, e dopo vari infruttuosi tentativi, la mediazione tra le diverse istanze è stata trovata nelle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) previste dal Protocollo tra il Governo e le parti sociali del 23 luglio 1993 .
La disciplina per la costituzione e il funzionamento delle RSU tiene conto dell’intesa quadro sottoscritta da CGIL, CISL e UIL il 1° marzo 1991 e di una successiva regolamentazione contrattuale della materia poi conclusasi tra le medesime confederazioni, Confindustria e Intersind il 20 dicembre 1993.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disciplina sulle RSU e l’iniziativa per la loro costituzione (art. 1), i nuovi organismi possono essere costituititi nelle unità produttive con più di 15 addetti, ad iniziativa congiunta o disgiunta delle organizzazioni sindacali che:
a) siano firmatarie del Protocollo del 1993;
b) siano firmatarie dei CCNL applicati nell’unità produttiva;
c) oppure le associazioni organizzate che siano comunque abilitate a presentare liste, avendo raggiunto la soglia minima del 5% di firme dei lavoratori occupati ed abbiano prestato formale ed espressa adesione al contenuto dell’accordo interconfederale .
In tal modo l’accordo acquisisce efficacia vincolante nei confronti delle organizzazioni che pure non avendo i requisiti sub a) e b), intendano partecipare all’elezione della RSU.
L’art. 2 dell’accordo del dicembre 1993 contiene norme sulla composizione delle RSU.
La composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 mediante “designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti” .
I componenti delle RSU, eletti in numero variabile in relazione all’ampiezza dell’unità produttiva, restano in carica per tre anni. C’è una differenza importante tra l’accordo intersindacale del 1991 e lo schema definito nel corso del 1993 per la rappresentanza aziendale. Nel 1991 viene sancito il carattere integralmente elettivo della RSU, al contrario di quanto avviene nell’accordo del 1993, che propone la composizione mista.
Nell’intesa quadro del 1991 il 67% dei seggi veniva assegnato alle liste sindacali concorrenti proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti, mentre il restante 33% viene anch’esso ripartito fra tutti i sindacati concorrenti per i 2/3, con la riserva che la quota attribuita alle OO. SS. confederali deve essere ripartita in maniera uguale fra le tre sigle, indipendentemente dalla percentuale di voti ottenuta da ciascuna di esse.
Nella disciplina sulle RSU si afferma la scelta del canale unico di rappresentanza sui luoghi di lavoro, nella composizione del quale si combina l’investitura elettiva e la rappresentanza associativa.
Questa composizione dell’organismo, in particolare la riserva di un terzo dei suoi componenti ai sindacati firmatari il CCNL, appare funzionale all’obiettivo di realizzare il “necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti il contratto nazionale e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi” .
Sicuramente le ragioni sostanziali della clausola del terzo sono apprezzabili rispetto alla soddisfazione dell’esigenza di garantire un coordinamento fra i soggetti negoziali, corrispondente a quello voluto fra i livelli. Il congegno scelto per garantire alle organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL un controllo sulla rappresentanza aziendale contrasta con i principi di “uguaglianza fra i sindacati nella competizione elettorale e, a monte, fra gli stessi lavoratori-elettori” e crea una distorsione del metodo elettivo scelto .
Per quanto riguarda gli elettori, se il terzo dei seggi riservati viene assegnato con elezioni interne, riservate ai soli lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti il CCNL applicato, o questi potranno votare due volte, mentre gli altri potranno farlo una sola volta per scegliere solo il 67% dei propri rappresentanti; oppure, come gli altri, voteranno una sola volta, ma per la sola quota riservata del 33% dei seggi.
Per quanto riguarda i soggetti collettivi che presentano liste, grazie a tale clausola, nel caso i sindacati stipulanti il contratto raccogliessero anche solo il 18% dei consensi, aggiungendo la riserva del 33% loro garantita, si assicurerebbero la maggioranza assoluta dei seggi, nonostante il voto discorde dei lavoratori.
E’ stato notato che la decisione di concepire la RSU come organo di rappresentanza comune di tutti i lavoratori e allo stesso tempo come organismo di rappresentanza unitaria dei sindacati firmatari il CCNL (con il terzo riservato), non si pone in contrasto col principio di libertà e pluralismo sindacale. Questo si può dire fin quando la scelta operata trae comunque origine e legittimazione dall’autonomia collettiva, di cui l’accordo interconfederale è espressione. In effetti, il libero dispiegarsi dell’autonomia collettiva privata è garantito, nel nostro ordinamento, anche come libertà di scelta delle formule organizzative e dei modelli di rappresentanza sindacale. Il coordinamento con il sindacato esterno e la coerenza del sistema contrattuale vengono rafforzati dall’ulteriore previsione della legittimazione a negoziare al livello decentrato attribuita alle RSU e anche alle organizzazioni territoriali aderenti ai sindacati stipulanti il CCNL (vedi lett. E e l’art. 5 dell’accordo del dicembre del 1993). Si tratta di un’altra novità introdotta nel Protocollo, rispetto alla disciplina del 1991, sempre per assicurare il rispetto dei limiti imposti alla contrattazione decentrata dai CCNL.
Dunque il raccordo fra i soggetti contrattuali è duplice: le organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL potranno assicurare la coerenza di quanto contrattato al livello decentrato rispetto alle decisioni nazionali sia attraverso la clausola del terzo riservato, sia mediante l’azione delle loro organizzazioni territoriali.
L’accordo interconfederale prevede inoltre (art.
una “clausola di salvaguardia” in forza della quale le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, o che vi aderiscono, in virtù della partecipazione alla procedura elettorale, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire proprie RSA, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
E’ stata prevista (art. 4) la sostituzione delle RSU alle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti nel Titolo III della l. 300 del 1970.
Queste previsioni dovrebbero consentire di meglio gestire il passaggio dal vecchio al nuovo modello di rappresentanza sindacale ed assicurare un razionale funzionamento di essa.
Ci si è chiesti se, ed in che misura, il modello contrattuale di RSU risulti coerente e compatibile con il nuovo modello legale di RSA: la coesistenza di due modelli in realtà è solo apparente. Infatti, anche nella nuova formulazione, non sono previste regole particolari per la costituzione e composizione di una rappresentanza. Le RSA che potranno essere costituite dovranno avere soltanto due requisiti: “essere costituite ad iniziativa dei lavoratori” e “nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati all’unità produttiva”. A parte il preciso riferimento ad una natura necessariamente associativa del soggetto sindacale esterno, non vengono precisate le concrete modalità di raccordo con l’associazione sindacale.
Avv. Pierpaolo Petruzzelli
