Lettere di intenti nel trasferimento d’azienda

Nell’ambito della contrattualistica commerciale internazionale, con la lettera d’intenti le parti disciplinano la negoziazione delle trattative, determinando lo scopo, le modalità di svolgimento, e le tempistiche dell’operazione commerciale sottesa. Lo scambio di lettere d’intenti (altrimenti definite, letter of intent o statement agreement, o ancora memorandum of understanding) si rivela particolarmente utile nel corso di trattative lunghe e complesse, rivestendo un ruolo di fondamentale importanza nel trasferimento d’azienda, del quale fissano gli elementi già concordati senza però impegnare le parti alla stipula del successivo accordo da completarsi, nell’eventualità che il trasferimento addivenga ad una conclusione positiva. In altri termini, con la lettera d’intenti le parti, nel corso di una trattativa già svolta, o in fase di svolgimento, si danno reciprocamente atto delle questioni su cui hanno già raggiunto un’intesa. Per quanto concerne la mancanza di un accordo su tutti gli elementi sottesi alla formazione del futuro contratto, la giurisprudenza ha incontrato non poche difficoltà per la qualificazione della responsabilità in caso di interruzione delle trattative. La problematicità della questione risiede, soprattutto, sull’impossibilità da parte degli operatori economici, di utilizzare uno schema omogeneo ed uniforme; accade, quindi, che, in alcuni casi, essa venga redatta in modo da garantire libertà di decisione e di azione, che si sostanzia nella possibilità di poter valutare altre offerte, e nel diritto di poter recedere dalle trattative in qualsiasi momento, senza dover incorrere in alcun tipo di responsabilità , oppure che la stessa imponga vincoli giuridici. La giurisprudenza sostiene il carattere non vincolante della lettera d’intenti, che le parti possono però facilmente confutare affermando l’ininfluenza dei punti da definire sull’importanza di quelli, invece, già definiti, per cui la sua violazione comporta eventualmente solo una responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art.1337 codice civile. Il carattere vincolante o non vincolante della lettera d’intenti non può, quindi, essere stabilito tout court; sarà compito del giudice adito accertarne preliminarmente il contenuto, valutando se esso abbia o meno il valore vincolante di un contratto già concluso. La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sulla natura della lettera ha affermato che la semplice denominazione del documento quale lettera d’intenti, non è di per sè sufficiente ad escludere la presenza di un accordo perfezionato, qualora il documento sottoscritto esprima in termini compiuti, la corrispondente volontà delle parti e l’obbligatorietà del comportamento dei sottoscriventi; da valutare saranno, quindi, la volontà in concreto delle parti ed il loro conseguente comportamento. La responsabilità precontrattuale definita “responsabilità per lesione della libertà negoziale” è disciplinata dall’art. 1337 del c.c., secondo il quale “le parti nello svolgimento delle trattative, e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede intesa in senso oggettivo. Il precedente impone alle parti di non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare l’altrui interesse, ma di agire con lealtà e correttezza rispettando gli obblighi di segretezza, di informazione e correttezza e compiendo tutti gli atti necessari per la piena validità del contratto. Tale aspetti tipici del nostro e degli ordinamenti di civil law hanno assumono connotazioni diverse se paragonati ai principi vigenti nei sistemi giuridici di common law, in particolare anglosassone e statunitense, nei quali peraltro è nata la prassi dello scambio di lettere di intenti. In tali sistemi, infatti, l’obbligo di buona fede assume importanza secondaria rispetto alla tutela che viene riservata all’obbligo di contrarre e, nonostante, venga data rilevanza alle sole “misrepresentations”, ovvero alle dichiarazioni di falsità , la necessità di un comportamento conforme alla “good faith” nel corso delle trattative è ormai diffuso. Tuttavia, va sottolineato che, negli ordinamenti di common law, l’obbligo di buona fede e la responsabilità precontrattuale per violazione dello stesso, emergono solo e quando le parti lo abbiano non solo assunto, ma anche quando possa evincersi a chiare lettere dal testo della lettera (vale dunque il principio del “four corners rule”, viene cioè riconosciuta piena validità a quello che è compreso nei quattro angoli di cui si compone il foglio). E’ per questa ragione che, dichiarazioni che possono dar luogo a fraintendimenti, o comunque, poco chiare, quali, ad esempio le espressioni “mutual understanding of the parties” o ancora “in a spirit of mutual cooperation”, possono far insorgere dubbi circa l’inadempienza di una delle parti ed il conseguente risarcimento dei danni. Ugualmente può dirsi per il recesso: è necessario anche in questo caso, che le parti stabiliscano esplicitamente quali siano i loro intenti e le conseguenze dell’esercizio del recesso, a prescindere, dal risarcimento del danno, laddove, a favore della parte adempiente che ha subito un pregiudizio. Per analogia, tale orientamento può essere esteso a quelle clausole contenute in una lettera d’intenti prodromica al trasferimento d’azienda, break up fees, lock-up (esclusività ) e segretezza delle informa-zioni. A questo punto occorre chiedersi quali siano, nell’ordinamento italiano, i canoni ermeneutici da utiliz-zare al fine di verificare se sussista o meno una responsabilità e quando si tratti di una lettera d’intenti o di un mero scambio di informazioni senza valore legale o vincolante. Gli articoli 1362 c.c. e ss. offrono un’ elencazione puntuale degli elementi da valutare in ordine alla nostra indagine: tenore letterale del documento; contesto in cui le negoziazioni hanno avuto luogo; se sia stato dato corso all’ esecuzione delle obbligazioni; se sia stato raggiunto un accordo, seppur di mas-sima, sui punti essenziali del contratto. Valutati tali aspetti, la sussistenza del ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e l’insussistenza della “giusta causa” a giustificazione del recesso, si darà luogo al risarcimento del danno. Ad essere risarcito, infatti, sarà soltanto l’interesse negativo, per cui il soggetto non avrebbe subito il danno se non avesse contrattato o non avesse fatto affidamento sullo stato delle trattative, mentre l’inte-resse positivo, che si concretizza nel vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se il recesso in-giustificato non fosse stato esercitato ed il contratto concluso, non è passibile di valutazione in tale se-de.
Risulta sempre più importante, per gli operatori economici che contrattano in un mercato internazionale ormai globale competitivo e concorrenziale, valutare l’opportunità di un’operazione commerciale al fine di garantire da una parte il successo dell’impresa e dall’altra per elaborare strategie di mercato che risul-tino vincenti sul tavolo delle trattative. Valutare la portata di una lettera d’intenti, in tema di responsabilità precontrattuale, è per questo motivo, essenziale. Dall’analisi sin a qui condotta, sono emersi quelli che, a parere degli scriventi, sono gli elementi a cui gli operatori economici devono guardare: il contenuto della lettera, con particolare attenzione alla portata testuale che non deve essere incerta e lasciare spazio a dubbie interpretazioni, la legge applicabile che dovrà essere valutata attentamente in quanto gli operatori fanno spesso riferimento a diversi ordi-namenti, ed infine, ai risultati che le trattative mirano a conseguire. Sono questi gli ingredienti giusti per la lettera d’intenti!
