Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Gli ordini di protezione familiare sono stati introdotti dalla Legge n. 154 del 4 aprile 2001, concernente le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, che ha inserito il titolo IX bis con gli artt. 342 bis e ter e il capo V bis con l’art. 736 bis c.p.c. La legge, composta da soli otto articoli, mira arginare con tempestivita’ i fenomeni di violenza domestica. Sebbene il Legislatore sia intervenuto sia in ambito penale che in quello civile, istituendo di fatto un doppio binario, la nostra breve analisi si limitera’ al solo ambito civile.
L’articolo 342 bis c.c. prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente e’ causa di un grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale, ovvero alla liberta’ dell’altro coniuge o convivente, il Giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile di ufficio, su istanza di parte, puo’ adottare con decreto uno o piu’ provvedimenti di cui all’art. 342 ter.
E’ importante evidenziare che la condotta non deve integrare un reato perseguibile di ufficio perche’ in tal caso l’unica sede per la tutela dei diritti violati rimane il procedimento penale.
La norma, invece, mira a tutelare qualunque componente del nucleo domestico, senza compiere distinzioni tra chi e’ legato da rapporti di coniugio o familiari e chi e’ legato solo da rapporti di convivenza ed e’ un rimedio concreto contro colui/colei che assuma un comportamento lesivo dell’integrita’ fisica o morale, ma anche contro colui/colei che che comprima la sfera di liberta’ di uno o piu’ conviventi (siano essi coniugi, conviventi, sia more uxorio che familiari, e anche figli maggiorenni e minorenni).
I destinatari della norma, quindi, sono legati tra loro da rapporti di assistenza e solidarita’, ma anche da una comunanza di vita stabile e abituale che puo’ sussistere indipendentemente da un rapporto di parentela o di affinita’.
Il Legislatore ha, poi, disciplinato il contenuto degli ordini di protezione (l’art. 342 ter c.c.) statuendo che il Giudice, con decreto di cui all’art. 342 bis c.c., puo’:
1) ordinare al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e disporre il suo allontanamento dalla casa familiare;
2) ove occorra, prescrivere al soggetto allontanato dalla casa familiare di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante anche se e’ fatta salva l’ipotesi in cui i luoghi vietati debbano essere visitati per esigenze di lavoro;
3) disporre ove occorra, l’intervento di servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche’ delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti;
4) imporre, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, l’obbligo del pagamento periodico di un assegno di mantenimento a favore dei conviventi che per l’allontanamento rimangono privi di risorse e di sostentamento.
L’allontanamento, di regola, non puo’ superare i sei mesi ma tale lasso di tempo puo’ essere prorogato dal Giudice in presenza di gravi motivi.
Nel caso in cui sorgano difficolta’ o contestazioni in ordine all’esecuzione del suo provvedimento, il Giudice puo’ chiedere l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
La legge n. 154/01 si propone di interrompere situazioni di convivenza turbata ma, soprattutto, cerca di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico, cercando, ove possibile, di ricostruire l’armonia all’interno del nucleo familiare con la collaborazione di soggetti esterni come i servizi sociali territoriali e/o gli enti di assistenza istituzionalmente preposti alla protezione della famiglia di cui il giudice puo’ disporre l’intervento.
In sostanza, dal punto di vista procedurale, in forza dell’art. 736 bis c.p.c. la parte lesa, personalmente, ossia priva del proprio difensore, o se preferisce munita dello stesso deposita il ricorso al Tribunale del luogo dove ha residenza o domicilio e il Tribunale adito provvedera’ in Camera di Consiglio in composizione monocratica.
Il Presidente del Tribunale designa il Giudice cui e’ affidata la trattazione del ricorso e il Giudice designato, sentite le parti, procede nel modo in cui ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della Polizia Tributaria, indagini sui redditi.
Il provvedimento del Giudice si sostanzia in un decreto motivato immediatamente esecutivo.
In caso di urgenza, il Giudice emette immediatamente il provvedimento di protezione, fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non superiore a 15 giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza, il Giudice conferma o revoca l’ordine.
Chi eluda uno degli ordini di protezione previsto dall’art. 342- ter sara’ sottoposto alla sanzione di cui all’art. 388, comma 1, c.p. che disciplina il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.
In conclusione, vale la pena evidenziare che la vittima e l’aggressore potrebbero anche manifestare la volonta’ di riconciliarsi, facendo venir meno i presupposti che hanno portato alla pronuncia degli ordini di protezione. Sebbene la riconciliazione sia ovviamente auspicabile, l’ordine di protezione e’ e rimane un provvedimento giudiziale che non puo’ essere rinunciato esclusivamente sulla base della semplice volonta’ dell’istante, ma che deve essere revocato dal Giudice previa verifica dello stesso del venir meno dei presupposti che avevano reso necessario la sua emissione.
Avv. Maria Castellano
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Studio Legale Associato Castellano
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Dott. Gabriele Roberto Cerbo
