Obbligo di astensione e segreto professionale

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Del tutto nuova è l’introduzione del cosiddetto obbligo di astensione dal compimento dell’operazione sospetta, che si traduce nell’obbligo di non realizzare l’operazione finchè non sia stata effettuata la segnalazione (Articolo 41, comma 5).

L’obbligo in questione potrà  essere derogato esclusivamente nelle ipotesi in cui l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività , o possa ostacolare le indagini.

L’articolo 41, comma 6, del decreto stabilisce, poi, che le segnalazioni effettuate ai sensi e agli effetti di legge non costituiscono violazioni del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità  previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano responsabilità  di alcun tipo.

Al riguardo taluno ha ribadito che «la norma enunciata stride, quanto meno in via di principio, con il dovere di segretezza che lega il professionista al proprio cliente. Ricorrendo i suddetti presupposti, dunque, il professionista che adempie all’obbligo di segnalazione non è penalmente responsabile per il reato di rivelazione del segreto professionale. In realtà  è facilmente prevedibile che il cliente che venga a conoscenza della segnalazione effettuata dal professionista agisca nei confronti di quest’ultimo chiedendo il risarcimento del danno, risarcimento che sarà  dovuto ove il giudice civile, chiamato a valutare la fondatezza della domanda, non riscontri la sussistenza dei presupposti per la segnalazione» (A. DE VIVO, Indicatori di anomalia sempre aggiornati, in Guida al diritto, 2008, p. 86).

Altri, addirittura, hanno ritenuto l’obbligo di segnalazione inconcepibile dal punto di vista ontologico atteso che trasformerebbe il professionista in un vero e proprio «delatore del proprio cliente».

La preoccupazione di cui sopra, sia pur suggestiva, appare però inconsistente sul piano normativo.

à‰ stato, infatti, sostenuto che «si deve escludere che tale obbligo violi il dovere del segreto professionale atteso che l’art. 622 c.p. consente la rivelazione dello stesso per giusta causa e vi è senz’altro giusta causa quando l’obbligo è previsto dal legislatore come nel caso di specie» (V. G. GAMBOGI, Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio, in Corriere tributario, 2008, fasc. 12, p. 942).

Senza peraltro considerare che proprio la Corte di giustizia UE, con la sentenza C-305/05 del 2007, ha ritenuto, sia pure con riferimento ad una questione posta sulla normativa belga, che gli obblighi antiriciclaggio non violino il diritto ad un equo processo, come garantito dagli articoli 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 6, n. 2, dell’Unione europea, e, pertanto, non contrastino con il segreto professionale degli avvocati (Cfr. Corte di giustizia UE, 26 giugno 2007, causa C-305/05, in Corriere Tributario n. 33/2007, p. 2685, con commento di G. COLAVITTI e in GT — Rivista di giurisprudenza tributaria n. 10/2007, p. 833, con commento di G. GAMBOGI, L’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta ai fini di riciclaggio non viola il diritto ad un equo processo. Nota interamente ripresa da G. GAMBOGI, Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio, in Corriere tributario, 2008, fasc. 12, p. 942, nota n.5).


http://www.studiodisa.it/
Avv. Renato D’Isa


Dott. Marco Fazio

 
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