Ordine di esibizione per fiduciaria

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Nell’ambito della controversia in grado d’appello, promossa dalla srl Immobil Gidue nei confronti di Bipop Carire Spa, Banca di Roma Spa, Banca Popolare Antonveneta Spa, Roccheggiani Romola e Roscioni Giovanna, avente a oggetto azione revocatoria ordinaria, questa Corte ha emesso nei confronti del terzo, RE. FI. DA srl, fiduciaria d’amministrazione, ordinanza emessa a scioglimento di riserva, resa all’udienza del 19 dicembre 2007 e depositata il 22 gennaio 2008, nella quale, sul presupposto dell’indispensabilità  di detto incombente istruttorio ai fini della decisione e in accoglimento delle istanze istruttorie, proposte da Banca di Roma Spa e Bibop Carire Spa, era ordinata l’esibizione delle scritture contabili, meglio indicate nell’ordinanza medesima.

La fiduciaria, destinataria dell’ordine d’esibizione, è intervenuta nel giudizio con comparsa del 27 maggio 2008, allo scopo di opporsi, ai sensi dell’art. 211 c. p. c., al predetto ordine di esibizione.

Ha dedotto, quali motivi di opposizione:

1) La riservatezza, quale elemento costitutivo della società  fiduciaria, che intesta fiduciariamente i beni dei propri clienti, per amministrarli nel loro interesse, garantendo loro un’assoluta riservatezza nei rapporti coi terzi, in ragione della complessità  della fattispecie, risultante dal mandato fiduciario, che realizzando una dissociazione tra proprietà  formale e proprietà  sostanziale, garantisce al fiduciante l’assoluto anonimato, salve le deroghe previste dalla legge, per ragioni d’interesse pubblico;

2) I limiti, che l’ordine di esibizione incontra ai sensi dell’art. 118 c. p. c., in materia di cose in possesso della parte o di un terzo, norma richiamata nell’ambito dell’art. 210 c. p. c. e che limita l’esibizione ai casi, in cui questa non sia causa di grave pregiudizio per il terzo o altrimenti, non lo costringa alla rivelazione di un segreto professionale o d’ufficio.

Nella fattispecie, tale pregiudizio deriverebbe alla fiduciaria, sia perchè esibendo la documentazione richiesta verrebbe meno a un obbligo, contrattualmente assunto nei confronti di un proprio cliente, sia perchè violerebbe, in tal modo, la sua stessa natura giuridica, procurando gravi danni alla sua attività  professionale, anche in relazione alla normativa sul segreto, richiamata nello stesso art. 118 c. p. c., in relazione all’art. 622 c. p.

3) La mancanza di motivazione dell’ordine di esibizione, che confliggerebbe con la necessità  di specifica motivazione, desumibile dalla prospettata violazione del diritto alla riservatezza.

Nel giudizio incidentale di opposizione all’ordine di esibizione ex art. 211 c. p. c., hanno depositato memorie Capitalia Spa, in luogo di Banca di Roma Spa e Bipop Carire — appellate e l’appellante Immobil Gidue srl.

Tutte le parti hanno richiesto il rigetto dell’opposizione.

Con ordinanza, resa all’udienza del 23 settembre 2008, questa Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sia sull’opposizione all’ordine di esibizione, sia sul merito della controversia, peraltro già  rimessa sul ruolo con la prima ordinanza, oggetto della presente impugnazione.

Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, nei termini di cui all’art. 190 c. p. c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione non è fondata e deve essere rigettata.

Le motivazioni addotte dalla fiduciaria in sede d’intervento, segnatamente i profili di rispetto della riservatezza, non appaiono condivisibili, in rapporto al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 210 c. p. c.

La normativa in tema di società  fiduciarie consente effettivamente di enucleare profili di riservatezza, così come rappresentato da parte dell’opponente e in relazione alla natura giuridica della fiduciaria.

Quest’ultima è una società , la cui natura è riconducibile a un negozio complesso, nel quale la dissociazione tra proprietà  e intestazione formale del bene o dei beni, produce un negozio con efficacia esterna, nel quale non possono venire in rilievo i richiamati profili, mentre il negozio dissimulato, che regola il rapporto fiduciario e ha un’efficacia interna, nei rapporti tra fiduciante e fiduciaria, è l’unico al quale possono applicarsi i profili sopra indicati.

E’ pacifico, anche perchè oggetto di specifica regolamentazione legislativa, che i richiamati profili di riservatezza debbano cedere, di fronte a esigenze di natura pubblicistica, quali quelle collegate all’esperimento di poteri ispettivi da parte della Consob, della Banca d’Italia e dell’ISVAP, nonchè dell’Amministrazione Finanziaria o della Polizia Tributaria, quest’ultima anche in adempimento di specifiche deleghe del Giudice Civile in materia familiare.

In tale ultimo senso, si richiama l’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, in data 27 marzo 2006, ha delegato la Guardia di Finanza ad acquisire informazioni, relative a partecipazioni societarie, detenute attraverso una fiduciaria, nell’ambito di un procedimento per separazione nel quale quest’ultima non aveva ottemperato alla richiesta del Giudice, adducendo l’esistenza di un obbligo di riservatezza, derivante dalla l. n. 1966/1939 e dalle norme successive, che regolano l’attività  delle fiduciarie.

L’inesistenza di un obbligo di riservatezza a fronte della richiesta dell’Autorità  Giudiziaria, sia pure all’interno di un procedimento civile, è stata desunta dalle norme che consentono accertamenti approfonditi sui redditi dei coniugi, dettate in tema di giudizi di separazione e divorzio.

Nella sopra richiamata ordinanza, si è ritenuto che il c. d. segreto fiduciario “deve essere considerato un segreto privato (inteso come obbligo di non divulgare ad altri una determinata notizia), il quale, tuttavia, cede (o deve essere attenuato), di fronte ad esigenze pubblicistiche che presiedono a interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della riservatezza, della libertà  di iniziativa economica e del patrimonio”.

Si è, in sostanza, ritenuto in questo come in altri, per la verità  rari, provvedimenti che riguardano l’informazione sulle società  fiduciarie, che l’autorità  pubblica possa richiedere alla fiduciaria notizie sui fiducianti, senza che si possano richiedere, in modo generico, chi siano i proprietari delle partecipazioni intestate alla fiduciaria: in sostanza, il Giudice potrebbe richiedere a quest’ultima, soltanto di confermare che essa è intestataria dei beni di un fiduciante, specificamente indicato (si veda, tra l’altro, App. Milano, 21 gennaio 1994, in Società , 1994, 923, per cui “l’obbligo, di cui all’art. 1 del r. d. n. 239/1942 per le società  fiduciarie di dichiarare le generalità  degli effettivi proprietari dei titoli azionari ha finalità  esclusivamente fiscali e non ha alcun rilievo civilistico”).

Nella prospettazione delle banche creditrici, attuali appellate, che è stata accolta dal Giudice e alla luce degli elementi, segnalati nella sentenza oggetto d’impugnazione quali indici della scientia damni, assume una rilevanza fondamentale, ad avviso di questa Corte, la circostanza, segnalata nella memoria della BIPOP-CARIRE, banca appellata, che non potendo l’appellante Immobil Gidue svolgere attività  fiduciaria, perchè espressamente esclusa dall’oggetto sociale, ma avendo essa acquistato gli immobili della Roccheggiani tramite l’atto per Notaio Bortoluzzi del 23 dicembre 1996 (del quale è stata richiesta la revoca nel giudizio, per così dire, “a monte”), assume importanza decisiva una circostanza, che non può essere oggetto di dimostrazione dalla parte che la invoca.

Si tratta di quanto emerge dalla nota integrativa al bilancio, relativo all’esercizio 1995 dell’Immobil Gidue, che si assume provenire dalla Refida srl e che riguarda un “finanziamento soci infruttifero da restituire”, per £ 585. 000. 000.

La conoscenza dell’identità  del fiduciante assume, nel caso considerato e ad avviso di questa Corte, una rilevanza fondamentale ai fini dell’azione proposta e può appurarsi soltanto attraverso l’esecuzione del predetto ordine di esibizione, al solo scopo di accertare se Roccheggiani Romola, Roscioni Giovanna o Roscioni Elvio siano da considerarsi soci della REFIDA srl.

La risposta al quesito, così delimitato, non sembra soffrire di limitazioni particolari dalle norme sul segreto, contenute nel codice penale o nel codice di procedura penale, nè configgere con le norme richiamate nell’art. 118 c. p. c.

Tra le norme, invocate dall’interveniente, è pacifico che non rientri il segreto bancario e analogamente, non si ritiene possa rientrarvi quello che è stato, propriamente o impropriamente, definito segreto c. d. fiduciario.

Anche in un’ottica di bilanciamento degli interessi, quale è quella invocata da parte opponente, l’ordine di esibizione appare oggetto non solo di un diritto sostanziale tutelabile, ma di quel particolare diritto del ceto creditorio che, presiedendo alla tutela dell’integrità  del patrimonio del debitore in ragione delle garanzie del credito, può considerarsi una possibile esplicazione di interessi di rilievo anche costituzionale, quali l’esercizio del credito e la libertà  d’iniziativa economica privata.

L’eventuale pregiudizio, che possa derivare alla fiduciaria dall’esecuzione dell’ordine non può giustificare un’eventuale azione giudiziaria, da parte del fiduciante nei suoi confronti, per i danni che questi — e non il fiduciario — dovesse subìre in seguito all’adempimento dell’ordine.

Ciò, in rapporto alla provenienza della richiesta da parte di un’autorità  pubblica e alle caratteristiche (pur parzialmente) coattive dell’ordine, suscettibile, in ipotesi di mancata esecuzione e secondo una condivisibile impostazione dottrinaria, di esecuzione in forma specifica.

L’art. 622 c. p. non appare invocabile nella fattispecie, perchè questa Corte ritiene che all’attività  professionale della fiduciaria, che renderebbe in astratto applicabile la norma, si sovrapponga, assumendo un ruolo del tutto prevalente, l’attività  d’impresa da essa svolta, a fronte della quale è ipotizzabile, come indicato in precedenza, una sfera di riservatezza non penalmente tutelabile, ma di cui le norme di settore investono la fiduciaria nei rapporti coi terzi e per la tutela del fiduciante, salve le deroghe imposte dalla legge nei confronti della pubblica autorità  o comunque, desumibili dal sistema.

Contestualmente al presente provvedimento, la Corte ha emesso separata ordinanza per la prosecuzione del processo nel merito, dopo che la parte avrà  ottemperato all’ordine di esibizione nel termine, fissato nell’ordinanza medesima.

Le spese saranno liquidate, a seguito dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 279 co. 2 n. 4 c. p. c., all’esito del giudizio di merito (vedi Cass., n. 6884/2003).

P. Q. M.

La Corte,

rigetta l’opposizione, nei sensi di cui in motivazione, confermando l’ordine d’esibizione emesso da questa Corte con l’ordinanza impugnata;

spese all’esito del giudizio di merito.

Ancona, 15 luglio 2009


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Dott. Dario Sforza

 
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