Riflessioni in tema di mediazione familiare

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In questi anni la mediazione familiare in tutti i Paesi Europei ha avuto un notevole sviluppo.

Diverse norme in materia ne hanno prima di tutto evidenziato la validità  come strumento di risoluzione dei conflitti familiari conseguenti alla separazione della coppia. E’ bene quindi, primariamente, compiere uno sforzo definitorio e sistemico.

La mediazione familiare si annovera tra gli ADR (Alternative Dispute Resolution) in quanto appartiene agli istituti conciliativi di giustizia informale (informal justice), che si propongono come alternativa non solo nel modo di procedere (alternativa al processo), ma anche nei criteri assunti per decidere (alternativa al giudizio) .

Consiste infatti in quel peculiare strumento atto alla “prevenzione del disagio” all’interno della coppia e del nucleo familiare, in particolar modo nei confronti dei figli, inevitabilmente ‘risucchiati’ nella ‘spirale’ della separazione dei genitori.

Si tratta, tuttavia, di una definizione asettica, che non esprime esaustivamente la complessità  e la poliedricità  di questo utile istituto, ancora privo di inquadramento sistematico nel nostro ordinamento, fatta eccezione per la legge n. 54/2006 e la legge quadro n. 328/2000, e che, ciò nonostante, si sta affermando prepotentemente in alcune realtà  d’Italia ed, in termini decisamente più estesi, in Europa ed in America.

In termini pratici la mediazione rappresenta un intervento di sostegno alle coppie in crisi comunicativa, consentendo loro di uscire dallo stato di impasse, con l’adozione di soluzioni consapevoli e condivise. Detto ciò appare con chiarezza il primo punto di forza dell’istituto, cioè il dar luogo a soluzioni condivise anzichè eteroimposte, come accade invece per tradizioni i provvedimenti d’autorità . Di conseguenza la percezione di una condotta come equa è il primo elemento che spinge l’individuo al rispetto spontaneo della stessa, senza bisogno di dover ricorrere allo spettro della sanzione.

Occorre precisare come la mediazione familiare, al contrario di quanto si creda nell’immaginario collettivo, non sia mirata al ricongiungimento della coppia ma piuttosto alla gestione della sua conflittualità , al fine di ricercare l’‘antidoto’ alle problematiche che inevitabilmente sorgono dal mutato assetto familiare.

Fuor di metafora, i due coniugi sono guidati verso la rielaborazione del vissuto coniugale al fine di raggiungere la medesima meta: la riorganizzazione della famiglia in funzione del diverso status di separati o divorziati .

Secondo dottrina maggioritaria, “in ogni settore, la mediazione consiste nell’accogliere il disordine e gestire il conflitto; nella mediazione familiare il conflitto e il disordine da gestire riguardano l’evoluzione negativa del rapporto sorto col matrimonio (o derivante da altri vincoli, di fatto o giuridicamente riconosciuti, che abbiano costituito una relazione stabile)” .

La definizione ufficiale diffusa dal Forum Europeo dei Centri di formazione alla mediazione familiare è quella di “processo nel quale un terzo con una preparazione specifica è sollecitato dalle parti a intervenire per affrontare le questioni conflittuali connesse con la riorganizzazione familiare in vista o a seguito della separazione coniugale, nel rispetto del quadro legislativo esistente in ogni paese” .

Data la mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina normativa della materia, la mediazione familiare è spesso concettualmente ricondotta alla psicoterapia, alla terapia di coppia, alla consulenza legale: nulla di più errato.

Il mediatore familiare è un professionista formato per poter facilitare la comunicazione tra i due partner, che rimane ‘estraneo’ alla coppia ed al conflitto, mantenendo quel distacco che gli consente di leggere correttamente i segnali ed i messaggi, verbali e non, che emergono durante le sessioni di mediazione.

Lo scopo perseguito è quello di favorire la riorganizzazione di nuclei familiari dissestati sotto nuova forma, che potrà  portare alla formazione di un nucleo familiare rinato ovvero guidare i coniugi verso la separazione, conservando la loro identità  genitoriale.

Questo strumento nasce, quale pratica ufficialmente riconosciuta, a Los Angeles nel 1939 con la fondazione della Family Counciliation Court per risolvere i conflitti all’interno delle coppie coniugali mediante il raggiungimento di accordi amichevoli.

Nelle sue prime manifestazioni essa appare, tuttavia, eccessivamente generica, impiegata cioè in una vasta gamma di conflitti sociali .

A partire dal 1972 assume la sua accezione pregnante, grazie all’opera di O. J. Coogler, considerato il fondatore della moderna mediazione familiare intesa come intervento strutturato, dove un terzo neutrale facilita il dialogo tra i genitori e la riassunzione delle loro responsabilità : Coogler conia la cd. mediazione strutturata, istituendo ad Atlanta un centro privato (il Family Mediation Center) e nel 1975 la Family Mediation Association per diffondere tale metodo rivolto ai coniugi che intendano negoziare la loro separazione o rinegoziare gli accordi di divorzio, nell’ottica del superamento della logica vincitore-vinto (sottesa al sistema accusatorio del processo legale americano di divorzio) .

Si dà  così inizio ad un nuovo corso storico, concretizzatosi nella prima legge in materia di mediazione familiare nei giudizi di separazione e divorzio, adottata nel 1981 in California.

A New York nella seconda metà  degli anni Settanta J. Haynes, membro della Social Work Faculty della State University, fonda la Academy of Family Mediators, dedicandosi alla formazione di assistenti sociali e consulenti familiari.

In Europa la mediazione familiare approda in Inghilterra, a Bristol, grazie al contributo di Lisa Parkinson, assistente sociale presso il Servizio per la tutela dell’Infanzia del Tribunale di Bristol, che dal 1978 avvia il primo servizio di conciliazione familiare ‘privato’, attraverso la costituzione di due associazioni professionali, composte rispettivamente da operatori psicosociali e professionisti del diritto interessati all’utilizzo delle tecniche di negoziazione nella consulenza alle coppie in via di separazione.

Nel 1974 la Gran Bretagna aveva, infatti, stilato il cd. Rapporto Finer, frutto dello studio della famiglia e della risoluzione delle complicanze della separazione.

Nel 1981 si ha la prima ‘formalizzazione’ della materia con il National Family Conciliation Council di Londra, che individua la figura ed il ruolo del mediatore.

In Francia nel 1988 un gruppo interdisciplinare di studiosi, recatisi a Montreal per un convegno sulla mediazione familiare, al suo ritorno in patria dà  vita alla APMF (Association pour la Promotion de la Mediation Familiale), che nell’anno successivo in un seminario a Coen rende noto il primo codice deontologico del mediatore familiare, con la prospettiva di estendere l’esperienza “mediazione” agli altri stati europei.

Nel 1992 si riunisce la commissione per la redazione della Carta Europea per la formazione dei mediatori familiari, con rappresentanze della Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania e Svizzera.

In Spagna nel 1981 è introdotto il Tribunale della Famiglia e nel 1990 il Ministero degli Affari Sociali intraprende delle attività  di sensibilizzazione della collettività  con l’avviamento di servizi di mediazione familiare pubblici e privati.

In Germania negli anni Novanta si diffonde la cultura della mediazione familiare grazie a giornate di studio organizzate da studiosi; nel 1992 è istituita la BAFM (Bayerische Arbeitsgemeinschaft Familien Mediation).

In Italia nel 1987 nasce la GEA, Associazione Genitori Ancora, grazie all’impegno di Fulvio Scaparro e Irene Bernandini, psicologici e CTU, che promuovono l’ingresso della ‘cultura’ della mediazione familiare in Italia.

Rispettivamente nel 1989 e nel 1995 sono istituiti il Centro Genitori Ancora, il primo centro di mediazione familiare in Italia, la Società  Italiana di Mediazione Familiare, preposta al coordinamento delle iniziative dei mediatori in Italia con gli standard professionali e deontologici europei .

Come si evince da questa ‘fotografia’ del panorama europeo ed americano della mediazione familiare, l’interesse del legislatore per questo importante strumento è cresciuto nel tempo: sono poche le nazioni che non possano vantare un intervento normativo che abbia compiutamente individuato la disciplina alla quale è sottoposto il mediatore.

Ciò per una ragione evidente: la famiglia è la struttura di interesse sociale primario per eccellenza, in quanto rappresenta la culla degli adulti del domani, che costituiranno le nuove leve del sistema economico e sociale del futuro. La mancanza di stabilità  all’interno della famiglia determina, nella maggior parte dei casi, una fragilità  affettiva e sociale che risulta pregiudizievole — utilizzando la lente del politologo — per il nucleo familiare in sè e per la collettività  di cui quel nucleo fa parte.

Tale principio è sussunto dalla Raccomandazione adottata il 21.01.1998 dal Consiglio d’Europa, frutto dell’analisi dei risultati dell’impiego delle tecniche di mediazione e delle esperienze maturate in questo campo in diversi Stati Membri. Dall’esame in oggetto emerge l’importante contributo della mediazione familiare nella gestione della comunicazione tra i membri della famiglia, nella riduzione dei conflitti e nel mantenimento dei rapporti personali tra genitori e figli, con correlata riduzione dei costi e della tempistica del procedimento di separazione giudiziale. Nella disposizione de qua il Consiglio raccomanda agli Stati l’introduzione e la promozione della mediazione familiare, in quanto “strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari”.

Nel considerando n. 10 il Consiglio definisce la mediazione familiare, un “processo nel quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutro, assiste le parti nella negoziazione delle questioni che sono oggetto della controversia, in vista del raggiungimento di comuni accordi”.

Il compito del mediatore è quindi, a scanso di equivoci, di facilitare il raggiungimento degli accordi circa le problematiche pratiche che possono sorgere dal conflitto familiare, e non il ricongiungimento della coppia.

Precipua missione del mediatore deve essere quella di assicurare la realizzazione dell’interesse superiore dei bambini, richiamando l’attenzione dei genitori sulle esigenze dei figli e sulla loro responsabilità  per il loro fragile benessere psicofisico.

Gli Stati Membri sono chiamati ad organizzare i servizi di mediazione familiare, sia attraverso il settore pubblico che quello privato; a vigilare sulla qualità  del servizio, attraverso procedure di selezione e di formazione dei mediatori e la previsione di standard formativi adeguati; ed a individuare lo spazio di autonomia della mediazione familiare ricavandolo dal correlato procedimento giudiziale, fermi i poteri delle autorità  giudiziarie di sindacare sul contenuto dell’accordo e di adottare i provvedimenti urgenti atti ad impedire qualsiasi pregiudizio ai partner, ai figli ed ai beni del nucleo familiare.

Si è certo trattato di un’importante pietra miliare nel lungo percorso diretto all’inquadramento normativo della mediazione familiare, contribuendo a creare il sostrato necessario alla nascita della ‘cultura della mediazione familiare’ .

Note:

V. CIGOLI, La psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna, p. 51.

“Il suo obiettivo dichiarato è quello di favorire il mantenimento dei legami, consentendo così ai figli coinvolti l’accesso ai due rami familiari, attraverso un’elaborazione costruttiva della conflittualità ”: cfr. I. MONTANARI, Separazione e Genitorialità . Esperienze europee a confronto, Voce & Pensiero, Milano, 2007, p. 5.

M. RIONDINO, Mediazione familiare ed interculturalità  in Europa. Profili di diritto comparato, in Diritto di Famiglia, IV, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1845 e ss.

V. CIGOLI, La psicologia della separazione e del divorzio, cit., p. 47.

Nel 1964 viene fondato il CRS (Community Relations Service) dal Ministero della Giustizia americana per depotenziare conflitti e discriminazioni razziali. Sono quindi istituiti i Neighborhood Justice Centers (NJC), molti dei quali statali ed in collaborazione con i tribunali: cfr. G.B. CAMERINI — E. SECCHI, Riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza, Maggioli, Rimini, 2010, p. 336.

M. RIONDINO, Mediazione familiare, cit., p. 1845 e ss.

Per il breve excursus ‘geografico’ circa le origini europee della mediazione familiare v. M. CORSI — C. SIRIGNANO, La mediazione familiare, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 31 e ss.

Per il breve excursus sulla Raccomandazione n. 981 del Consiglio Europeo si rinvia, tra gli altri, alla disamina sull’argomento dell’Avv. E. Guazzesi consultabile all’indirizzo http://www.unaltromodo.it. Sulla materia, in termini più tecnici e procedurali, si è poi pronunciato il Consiglio con il Regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità  genitoriale, laddove inserisce, tra le modalità  di collaborazione delle autorità  centrali degli Stati Membri, la facilitazione dell’accordo fra i titolari della responsabilità  genitoriale, “ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi”, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera. Gli atti comunitari citati sono consultabili all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

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ALLEGRI E. — DE FILIPPI P.G., Mediazione familiare: temi e ricerche, Armando Editore, Roma, 2004;

CAMERINI G.B. — SECCHI E., Riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza, Maggioli, Rimini, 2010;

CIGOLI V., La psicologia della separazione e del divorzi, Il Mulino, Bologna, 2001;

CORSI M. —SIRIGNANO C., La mediazione familiare, Vita e Pensiero, Milano, 2007;

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MONTANARI I., Separazione e Genitorialità . Esperienze europee a confronto, Voce & Pensiero, Milano, 2007;

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ROSSI G., Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 2003.

SCABINI E. – ROSSI G., Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie, Voce&Pensiero, Milano, 2004.

Editing del lavoro a cura di Caterina Morello

lorenza.morello@formamed.it
Avv. Lorenza Morello
Mediatore internazionale, presidente nazionale associazione Avvocati Per la Mediazione (APM), socio Fondatrore e consigliere Formamed,

 
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