Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

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L’analisi del caso in esame non può prescindere da un’indagine sull’istituto della risoluzione del contratto per effetto dell’inadempimento.

La risoluzione costituisce un modo di estinzione del contratto per circostanze sopravvenute alla sua nascita; infatti, mentre l’annullamento estingue il contratto per una causa di invalidità  genetica all’atto, la risoluzione scioglie il rapporto per un evento successivo alla sua nascita ed incompatibile con la sua attuazione.

Tale evento può essere causato da un comportamento dei contraenti oppure può dipendere da eventi non imputabili e non prevedibili.

Ciò che viene turbato è, come in caso di rescissione, il sinallagma, cioè l’equilibrio delle prestazioni corrispettive: la risoluzione, attiene infatti solo a quei rapporti in cui le prestazioni a carico delle parti siano legate da un nesso di interdipendenza funzionale, non essendo configurabile la risoluzione per quei contratti che prevedano obblighi a carico di una sola parte.

L’art 1453 del codice civile, riconosce ad uno dei contraenti, in caso di inadempimento delle obbligazioni la facoltà  di chiedere l’adempimento della prestazione dovuta o la risoluzione del contratto. Queste due possibilità  hanno in comune l’obbligo risarcitorio, previsto dal 1 co dell’art 1453, che grava sulla parte inadempiente per l’illecito contrattuale commesso; la domanda di risarcimento, inoltre, opera autonomamente rispetto alla domanda di adempimento o di risoluzione sia per quanto riguarda la proposizione sia per quanto attiene al suo accoglimento.

Il secondo comma dell’art 1453 detta alcune regole volte a tutelare entrambe le parti, quella adempiente e quella inadempiente, in relazione alla possibile scelta tra la strada dall’adempimento e quella della risoluzione. Dispone infatti il secondo comma del citato articolo che se da un lato viene riconosciuta al contraente la possibilità  di proporre domanda di risoluzione anche quando sia stato già  chiesto l’adempimento dell’obbligazione, tale facoltà  esclusa quando il contraente adempiente abbia agito per la risoluzione del contratto. La ratio di tale disposizione che riconosce l’esclusiva operatività  della domanda di risoluzione trova il suo fondamento nel fatto che la parte inadempiente, di fronte alla scelta risolutoria, possa essersi messa in condizione di non poter più adempiere alla propria obbligazione, neppur volendo

Il divieto del debitore di adempiere alla propria obbligazione anche dopo la proposizione della domanda di risoluzione non è però assoluto; tale fattispecie, infatti, legata all’accoglimento della domanda di risoluzione, che qualora non risulti fondata, non libera il debitore dall’obbligo di adempiere.

Ai fini della risoluzione contrattuale elemento essenziale è l’individuazione dell’importanza o della gravità  dell’inadempimento; in merito, ancora una volta la dottrina si divide fra un’interpretazione in chiave oggettiva ed una in chiave soggettiva. Con riguardo alla prima impostazione, la norma riguarderebbe le prestazioni così come dedotte nel contratto e quindi si dovrebbe tenere in conto essenzialmente il profilo funzionale. Secondo la seconda impostazione, invece, si dovrebbe risalire alla volontà  delle parti per valutare fino a che punto un dato inadempimento può considerarsi importante riguardo alle finalità  soggettivamente perseguite dalle parti e agli interessi coinvolti nel loro rapporto.

La risoluzione per inadempimento, inoltre, si distingue da un istituto affine la diffida ad adempiere, disciplinata nel successivo art. 1454 c.c.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento infatti e la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto si differenziano tra loro per la diversità  dei presupposti e del petitum; la prima mira ad ottenere una sentenza costitutiva della risoluzione giudiziale, la seconda invece, mira all’ottenimento di accertamento dell’avvenuta risoluzione. Pertanto alla risoluzione per inadempimento di cui all’art 1453 non è applicabile il termine (non inferiore ai 15 giorni, o cmq nel rispetto delle condizioni di contratto e compatibilmente con gli usi ) per la diffida ad adempiere.

Inoltre, la diffida ad adempiere, che richiede come presupposto fondamenta la gravita e l’imputabilità  dell’inadempimento a carico del contaraente inadempiente, si risolve in una facoltà  e non in un obbligo per il contraente adempiente, che potrà  sempre agire ex art. 1453.

La diffida ad adempiere inoltre, è un recettizio, unilaterale che deve essere notificato alla controparte, la quale alla scadenza del termine vedrà  il contratto risolto de iure.

A tutela dell’adempimento, le parti posso inserire nel contratto clausole volte a stabilire che una di esse non opporrà  eccezioni al fine di ritardare la prestazione dovuta, o per garantirsi in caso di inadempimento di anche una sola delle obbligazioni contrattuali stipulate.

Nel primo caso, si è di fronte alla c.d. clausola del solve et repete, che prevede, dunque, un adempimento immediato, salvo poi la possibilità  di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, nel secondo caso, invece, siamo nell’ambito della clausola risolutiva espressa.

L’art 1456 cc detta una dettagliata disciplina in materia; è la clausola che attribuisce al creditore il diritto di risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale espressa nel caso in cui sia configurabile un inadempimento dal parte del debitore anche non grave.

Perchè si perfezioni tale clausola, sono necessari due elementi; che vi sia stato l’inadempimento, e che vi sia la espressa dichiarazione del creditore di avvalersi della clausola; questa ha natura di un mero diritto potestativo a carico della parte interessata (che potrà  decidere se avvalersene o meno) se ne avvale che produrrà  una modifica nella sfera giuridica della parte inadempiente che non potrà  far altro che subirla.

La giurisprudenza di legittimità  in non poche pronunce, ha riaffermato l’importanza sostanziale, già  per altro richiamata dall’art 1456 c.c., di un elemento fondamentale della clausola risolutiva espressa, la cui mancanza, ne determina la perdita di valore.

Afferma infatti la Cassazione che “Per la configurabilità  della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicchè di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.”.

Dalla pronuncia in esame si evince che, accanto all’accertamento dell’imputabilità  per inadempimento a titolo di colpa è necessario che nella redazione di tale clausola, siano puntualmente ed espressamente elencate le obbligazioni il cui inadempimento comporti la risoluzione del contratto.

In mancanza di tali previsioni, infatti, la clausola risolutiva espressa si trasformerà  in una mera clausola di stile senza alcun valore giuridico.



Avv. Eugenio Perotti

 
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