Successione mortis causa ed effetti del testamento posteriore
La redazione del parere proposto richiede un inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito delle successioni mortis causa e della disciplina del testamento posteriore in particolare. Il fenomeno successorio, nella sua generalità e senza alcuna specifica connotazione, ed inteso come il subentrare di un soggetto nell’ambito giuridico di un altro soggetto, attiene in modo permeante alle vicende della persona, investendo sia l’ambito dei rapporti che interessano la sua vita, sia quelli che disciplineranno i suoi rapporti dopo la morte. Nell’ambito delle successioni inter vivos può sicuramente essere ricompreso a titolo esemplificativo, il trasferimento della titolarità di un diritto facente capo ad un soggetto o dante causa: la varietà delle modalità di trasferimento non permette di ricondurre l’ambito a poche fattispecie, diversamente a quanto accade per la regolamentazione del fenomeno successorio, puntualmente disciplinata dalle norme del codice civile. La successione mortis causa, trova la sua giustificazione causale in due motivi: il primo risiede, soprattutto, nella garanzia della possibilità di disporre dei beni, che costituisce un forte incentivo ad accumulare, il secondo, nella tutela che l’ordinamento riconosce ai parenti di poter subentrare e godere del beni del de cuius, tutelando in tal modo, anche la proprietà privata. Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di successione una legittima ed una testamentaria. La prima, che trova il suo fondamento negli artt. 566 e seguenti, è interamente regolata dalla legge che detta l’ordine di successione dai figli legittima, naturali e adottivi, ai parenti fino al sesto grado ed allo Stato, che in ultima istanza ed in mancanza di legittimi titolari acquista a titolo originario iure imperii e non più iure successionis, un patrimonio altrimenti vacante nonchè per garantire anche la certezza dei traffici. La successione testamentaria, invece, come la parola stessa suggerisce, interviene a disporre del patrimonio del de cuius, laddove questi abbia fatto testamento. L’art. 587 dà un definizione precisa del testamento: è un atto con il quale si dispone di tutte le proprie sostanze (unitamente a disposizioni anche di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio) di parte di esse, al momento della propria morte. Perchè si abbia dunque, una manifestazione di ultima volontà e quindi esista un negozio mortis causa, è necessario che lo scritto contenga una manifestazione di volontà definitiva dell’autore nel senso che essa debba essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a dettare le disposizione del testatore, fermo restando la possibilità di revocare tale atto, sostituendolo con un altro, oppure lasciando alla legge l’ordine di successione legittima. L’art 588 definisce la “portata quantitativa” del testamento che consente di distinguere tra erede a titolo universale o erede a titolo particolare. La prima tipologia attiene a colui che succede al de cuius in universum ius, ovvero nella universalità dei rapporti giuridici patrimoniali, essendo i rapporti personalissimi esclusi dal novero di quelli trasmissibili. La successione a titolo particolare, invece, attiene a singoli beni determinati e d identifica nel destinatario di quei singoli beni, o complesso di essi, la qualità di legato.
Erede e legato s distinguono tra loto non solo per la diversa attribuzione patrimoniale da parte del de cuius ma anche per l’accettazione dei beni stessi; mentre infatti per l’erede è prevista la facoltà di rinunciare all’eredità , conseguente alla previsione che questi subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto, e non ultimo risponderà degli eventuali debiti di questo ultimo, tale facoltà non è prevista per l’assegnatario di un solo bene, che automaticamente dal momento della delazione ereditaria acquisterà il titolo di legato. Caratteristica peculiare del testamento è inoltre la sua revocabilità ,; le previsioni testamentarie, infatti, possono sempre ed in qualsiasi momento, essere revocate, o sostituite dal testatore, con un nuovo testamento successivo al precedente, oppure avvalendosi della successione legittima. La ratio della revocabilità consiste nell’importanza che l’ordinamento riconosce a tale atto, caratterizzato infatti, da un severo formalismo, e alla volontà del de cuius che deve essersi formata liberamente, potendo infatti il testamento essere suscettibile di annullamento quando laddove venga dimostrata una circostanza contraria, L’art 682 cc detta un principio generale di co nservazione degli atti di ultima volontà de de cuius; prevede che in caso in caso di più testamenti successivi, in mancanza dell’ultimo di una revoca espressa di quelli precendenti si devono ritenere annullate soltanto le disposizioni precedenti, che, a seguito, di specifica indagine, risultino incompatibili con la volontà del testatore. Fuori dai casi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente ed il successivo, sussistendo la prima allorchè sia materialmente impossibile dare esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed il successivo, configurandosi una volontà del de cuius del tutto incompatibile con la precedente.
