Ammalati di amianto

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La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha istituito il fondo che prevede la corresponsione di un indennizzo a favore di chi ha contratto una malattia correlata all’esposizione ad amianto, contratta a causa del lavoro svolto, l’indennizzo è cumulabile con altri diritti già  riconosciuti ai sensi delle vigenti normative, il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in una percentuale della rendita già  erogata.

Il fondo è finanziato per ¼ a carico delle imprese con un’addizionale sul premio supplementare per asbestosi e ¾ a carico del bilancio dello stato; sono a carico dello stato 30 milioni di euro per il 2008 e 2009 e 22 milioni per il 2010.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della L. 244/2007 (finanziaria 2008) doveva essere emanato il decreto attuativo che dovrà  prevedere: 1) la composizione e i compiti del Comitato Amministratore; 2) organizzazione e finanziamento del fondo, procedure e modalità  di erogazione dell’indennizzo.

Nel mese di settembre finalmente l’INAIL con la nota PROT. 4553/2010 dichiara che inizia a fare ricognizione dei soggetti beneficiari titolari di rendita per il periodo gennaio 2008 — maggio 2010, mentre per i periodi precedenti devono attivarsi le sedi periferiche.

I dirigenti medici dell’INAIL devono esprimersi a proposito della correlazione malattia — lavoro e l’INAIL, vale a dire che si parla di “platea certa”, cioè si parte dalle cose facili.

Dalla lettura della norma e dalle indiscrezioni INAIL, sorgono le seguenti primissime riflessioni.

Per il momento si parla di rendite in godimento per il periodo 2008 — 2010 nulla per il pregresso; e comunque nel caso si dovesse fare la ricognizione del pregresso con quali soldi verrebbero riconosciuti gli indennizzi? (si rammenta che la legge che ha bandito l’amianto in Italia è del 1992).

Non si parla affatto di dipendenti pubblici e militari.

Posto che è prassi per l’INAIL non sempre riconoscere il diritto alla rendita e/o danno biologico (e prova ne è il proliferare del contenzioso) ci si chiede cosa accadrà  per i riconoscimenti che saranno sanciti dalle sentenze e quindi successivi al 2010 (visti anche i tempi lunghi della giustizia).

è poi necessario chiarire se il diritto a tale indennizzo viene riconosciuto anche a favore di chi ha una percentuale inferiore al 6% o al 16%, visto che nella legge si parla solo di rendita e non di danno biologico una tantum.

Ci si chiede ancora con quale criterio verrà  stabilita la percentuale dell’indennizzo in base alla rendita e con quale criterio verrà  stabilito l’ordine di indennizzo nei limiti del plafond stanziato.

Nel caso in cui vi saranno erogazioni di indennizzo in numero superiore alle previsioni i fondi stanziati non saranno sufficienti.

Questi e molti altri sono gli interrogativi a cui l’emanando (quando?) decreto attuativo dovrà  dare risposte.

Avv. Pierpaolo Petruzzelli

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