Collegato al Lavoro: Certificazione Contratti Lavoro
Facendo seguito al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010 viene data nuova formulazione e veste al Collegato Lavoro; tra le principali novità introdotte vengono dettate regole più incisive sulla certificazione dei contratti di lavoro.
Con una delle disposizioni previste dall’art.30 del Collegato Lavoro il legislatore provvede ad introdurre alcune variazioni alla disciplina della certificazione dei contratti di lavoro prevista dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n.276/03 “Legge Biagi”.
Da un’ analisi della norma si evince quanto segue: il primo comma ,trattando del controllo giudiziale , stabilisce che in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento d’azienda ed il recesso (per licenziamento e dimissioni ), lo stesso è limitato esclusivamente, in conformista ai principi generali dell’ordinamento, al mero accertamento del presupposto di legittimità della condotta e non puo` essere esteso al merito delle valutazioni tecniche e produttive, che competono alla sfera giuridica del datore di lavoro o del committente.
Il comma successivo tende a sottolineare una conseguenza che discende da quanto stabilito nel comma 1, vale a dire: nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non può discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione dei contratti di lavoro, fatto salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
L’elencazione di questi vizi non è altro che quella già prevista dal D.L.vo n. 276/2003.
Nel comma terzo si stabilisce che, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu` rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione .
Inoltre si stabilisce che nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività ` esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità ` e le condizioni del lavoratore, nonchè il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
Il comma quattro provvede alla sostituzione dell art.75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ampliando in siffatta maniera, il campo di applicazione della certificazione: avanti alle commissioni possono essere certificati su base volontaria, tutti i contratti nei quali direttamente o indirettamente si è dedotta una prestazione di lavoro.
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Avv. Gabriele Roberto Cerbo
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Avv. Dario Vinci, Avv. Alessio Schiuntu
