Commento alla sentenza n° 7245 del 2011 emessa da Tribunale di Bari

commento-alla-sentenza-n-7245-del-2011-emessa-da-tribunale-di-bari La sig.ra L. L., vedova di A. L., unitamente agli eredi successivamente intervenuti, aveva chiesto al Tribunale di Bari la condanna dell’INAIL, alla costituzione della rendita ai superstiti, sostenendo che ¡l decesso del dante causa, avvenuto in data 17.1.2003, fosse diretta conseguenza della malattia professionale (adenocarcinoma polmonare destro, metastasi pleuriche, insufficienza respiratoria) contratta dal de cuius durante l’attività  lavorativa esercitata alle dipendenze della Brema s.p.a., oggi Bridgestone/Firestone s.p.a., per oltre trent’anni, quindi l’accertamento del nesso eziologico tra la malattia denunciata e lo svolgimento della attività  lavorativa.
La domanda giudiziale venne accolta e condannato l’Ente previdenziale alla costituzione della rendita ai superstiti prevista ope legis in caso di decesso del de cuius per malattia professionale.
In prima analisi, è opportuno rilevare come il Tribunale abbia reputato chiarificatoria la prova testimoniale ammessa, atteso che i testi escussi, oltre a confermare le mansioni svolte dal de cuius, precisarono, altresì, il ciclo di lavorazioni cui lo stesso era addetto.
Per ciò che concerne, invece, le caratteristiche della lavorazione e delle macchine utilizzate, nonchè per ciò che riguarda la peculiarità  degli ambienti di lavoro, tali elementi risultarono dettagliatamente descritti nella relazione peritale depositata in atti ma elaborata in un diverso giudizio, promosso quest’altro per il riconoscimento dei benefici ex lege 257/92, dalla cui consultazione emerse, in primo luogo, la sussistenza di un generico rischio di esposizione alle polveri e fibre d’amianto, valutato che fu indubbiamente accertato come la società  per azioni convenuta avesse utilizzato per anni, in alcune fasi del ciclo produttivo, materiale amiantifero.
Per l’esistenza del nesso eziologico, il Tribunale si fonda sulla relazione medico — legale sottoscritta dal consulente medico, il Dott. O. D. L.
II CTU rilevò, in primis, come il de cuius fosse affetto da “adenocarcinoma polmonare con metastasi pleuriche” e come fosse stata proprio tale affezione a condurlo al decesso in data 17 gennaio 2003.
Sulla base dell’accertamento medico effettuato, il Dott. D. L. ha affermato come la tecnopatia sofferta da A. L. fosse da considerarsi elemento causale del decesso.
Il Dott. D. L. considerò, in primo luogo, il libretto sanitario personale del defunto presente in atti, dalla cui consultazione emerse chiaramente come a carico del de cuius, non fumatore e sottoposto a visite mediche aziendali cicliche, non fu mai diagnosticata alcuna affezione neoplastica polmonare, avendo lo stesso goduto, fino al 2001, anno in cui gli fu diagnosticata la patologia che lo condusse alla morte, di condizioni di buona salute.
Si aggiunga, inoltre, come tra il dicembre 1972 e il marzo 1991 il sig. L. si sottopose a 13 schermografie, tutte conclusesi con esito negativo.
Non essendo presenti in ordine alla fattispecie in esame fattori di rischio extra lavorativi, come ad esempio il vizio da fumo, il Dott. O. D. L. affermò come l’esposizione ultratrentennale durante la vita lavorativa del dante causa alle polveri e fibre d’asbesto fosse da reputarsi condizione essenziale, anche se non esclusiva, nell’insorgenza della patologia neoplastica.
Secondo il medico legale il signor A. L. fu esposto sul luogo di lavoro, oltre che a basse concentrazioni ambientali di amianto, anche ad altri inalanti tossici, che hanno rivestito un ruolo rilevante nell’eziopatogenesi della malattia. Difatti, è stato rilevato come nello stesso capannone ove il de cuius svolgeva le proprie mansioni (soluzionatura e trafilatura cerchietti) si eseguiva anche la trafilatura delle mescole di gomma, la calandratura dei tessuti, il taglio, il preassemblaggio e la confezione dei pneumatici.
Il defunto, dunque, risultò probabilmente esposto oltre che agli agenti tossici pertinenti alle proprie mansioni, ai tossici propri della lavorazione di soluzionatura, quali il benzene e l’eptano, sostanze per le quali è nota una certa correlazione con l’insorgenza di leucemie e di linfomi, e anche a molti dei fattori di rischio collegati alle altre lavorazioni dei pneumatici.
Le sostanze imputabili richiamate dal medico legale sono molteplici: gli elastomeri Stirene-Butadiene, le ammine aromatiche, il nerofumo o nero di carbonio, il talco e il resorcinolo.
La correlazione fra l’esposizione a tali agenti tossici e il decesso per affezioni neoplastiche, in particolar modo polmonari, è stata dimostrata soprattutto in tempi recenti, anche in relazione a procedimenti penali (si pensi alla fabbrica Goodyear di Cisterna, dove 62 dei 570 operai hanno sviluppato malattie neoplastiche, in prevalenza polmonari).
In ordine, poi, alla circostanza che la patologia che ha condotto l’ex lavoratore al decesso non rientrasse fra quelle c.d. tabellate, ossia fra quelle patologie per le quali la legge pone l’onere della prova non già  a carico del lavoratore, bensì a carico dell’Ente previdenziale competente, il consulente medico ha rilevato come la prova che la legge pone in capo al lavoratore ai fini della dimostrazione del nesso causale tra una malattia non tabellata e il lavoro risulti, in molti casi, particolarmente onerosa sfiorando per le neoplasie la probatio diabolica.
Difatti, osserva ancora il Dott. D. L., l’aumento delle conoscenze in materia di eziopatogenesi delle neoplasie nel corso degli ultimi 30 anni, invece che condurre ad una conoscenza delle malattie perfetta e rassicurante nella sua tipicità , ha prospettato per quasi tutte le neoplasie un modello causale complesso, variabile e multifattoriale.
Tutto ciò se da un lato ha reso via via più difficile una correlazione di certezza, o anche solo di ragionevole probabilità , tra un singolo antecedente e l’insorgenza della malattia, d’altro canto ha paradossalmente ampliato la conoscenza di quanto debba essere vasto il lato sommerso dell’iceberg della patogenesi neoplastica da agenti chimici e fisici.
Questa nuova consapevolezza ha sicuramente avuto un ruolo essenziale nella redazione del Decreto Ministeriale del 27 aprile 2004, pubblicato in seguito sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004, aggiornato poi il D.P.R. n° 31078 del 14/01/2008, e avente ad oggetto l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, che ha fatto proprie le conclusioni della Commissione Scientifica istituita dall’art. 10 del D. L. 23 febbraio 2000, n. 38.
La Commissione Scientifica ha proposto un elenco di malattie professionali costituito da tre liste.:
- la Lista I riguarda quelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ;
- la Lista II contiene malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità ;
- la Lista III contiene malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile, in relazione alle quali, tuttavia, non è definibile il grado di probabilità .
In ordine al decesso del sig. A. L., esclusa la possibilità  di fornire in termini di assoluta certezza, una correlazione fra la patologia sofferta dal de cuius e la prestazione lavorativa dallo stesso svolta per più di trent’anni, il Dott. D. L. ha ritenuto che la concreta verifica di una elevata probabilità  dell’esistenza di tale connessione potesse, ad ogni buon conto, scaturire da tre distinte considerazioni.
In primis, perchè il cancro del polmone è una neoplasia per la quale non si conoscono sicuri fattori predisponenti endogeni e il cui elenco di possibili cause esogene si accresce invece progressivamente (idrocarburi policiclici, arsenico, berillio, cromo, nichel, asbesto, cadmio, radon, fuliggine, cobalto, toluene, infezioni specifiche e non) lasciando così immaginare un meccanismo patogenetico non specifico e innescabile da inizianti diversi.
In secundis, per la sicura e trentennale esposizione lavorativa del sig. A. L. a sostanze a potenzialità  cancerogena.
Infine, per l’assoluta mancanza nella storia clinica del deceduto di qualsiasi documentato fattore di rischio extralavorativo, come ad esempio il fumo di sigaretta.
Pertanto, sulla base delle valutazioni quivi illustrate, il CTU concluse la relazione medico legale ritenendo altamente probabile che l’attività  lavorativa svolta dal sig. L. per circa 30 anni presso una industria di produzione di pneumatici fosse da considerarsi condizione essenziale, anche se non esclusiva, nell’insorgenza della patologia neoplastica polmonare che certamente ne causò la morte.
L’I.N.A.I.L., pertanto, è stata condannato a costituire e corrispondere in favore degli aventi diritto la rendita richiesta con la decorrenza di legge.
A parere dello scrivente, la sentenza n° 7245/2011 quivi esaminata costituisce, oggi, un precedente rilevante in materia di malattie professionali non tabellate.
Per anni l’INAIL si è sempre limitata, fra l’altro non con poche difficoltà , a riconoscere l’origine professionale delle sole patologie la cui natura lavorativa è direttamente riconosciuta dalla legge, senza considerare, tuttavia, la circostanza che non tutte le affezioni di natura professionale possono collocarsi in un sistema tipico come quello tabellare.
Con l’incessante sviluppo tecnologico ed industriale, più che mai operoso in questi tempi moderni, i processi produttivi industriali sono stati caratterizzati dalla presenza di nuovi agenti chimici e di nuove sostanze tossiche cui i lavoratori del tempo presente sono quotidianamente esposti (si pensi, a titolo esemplificativo, all’industria della carne, in relazione alla quale i tradizionali conservanti hanno ceduto il loro primato ai nitriti ed ai nitrati, enzimi che, se hanno il pregio di conferire alla carne un colore roseo e di conservarla nel tempo, sono cancerogeni sia per lo stomaco che per l’apparato polmonare, attesa la loro documentata capacità  oncogena).
Tuttavia, non tutte le sostanze nocive cui ci si riferisce sono ope legis collegate secondo uno schema di causa — effetto alla formazione di determinate affezioni, pur essendone concausa, o in alcuni casi persino causa esclusiva.
Il vulnus legislativo in parola può spiegarsi solo alla luce della circostanza che in relazione a determinate sostanze tossiche non siano stati ancora compiuti studi epidemiologici, o siano stati compiuti solo in tempi molto recenti, e alla luce dell’obiettiva congettura che, per dirlo con un aforisma, “la medicina è la scienza della probabilità  e l’arte dell’incertezza” e che, pertanto, per sua natura, riconosce ed associa ad una determinata esposizione specificate conseguenze in forza di studi prospettici e, purtroppo, solo a conclusione degli stessi.
E mentre i medici studiano, il malato muore! Ma in caso di malattia professionale non tabellata, da cui consegua l’evento morte o una invalidità  lavorativa e sociale (si pensi ad una patologia neoplastica di origine professionale che può essere debellata solo per mezzo di cicli chemio — terapici) il lavoratore oltre ad un danno obiettivo è costretto a patire, come un curioso personaggio boccaccesco, anche la beffa, valutato che non gli sarà  riconosciuto, o non sarà  riconosciuto in favore dei suoi eredi in caso di decesso dello stesso, il ristoro previsto dalla legge in materia di malattia professionale.
è logico dedurre come in caso di malattia professionale non tabellata l’onere della prova posto a carico del lavoratore ai fini della verifica dell’esistenza di un collegamento causale fra malattia e attività  lavorativa diviene arduo, se non addirittura infattibile, specie in relazione a patologie neoplastiche che, per loro natura, sono caratterizzate da una eziopatogenesi multifattoriale.
Non a caso il CTU, in questa fattispecie ha rilevato nella relazione medico — legale depositata in atti, la stessa sulla quale si è basato il convincimento del Giudice, come la prova che la legge pone in capo al lavoratore ai fini della dimostrazione del nesso causale tra una malattia non tabellata e il lavoro risulti, in molti casi, particolarmente onerosa, rasentando per le neoplasie la probatio diabolica.
Dunque, la sentenza n° 7245/11, come una sorta di deus ex machina, riconoscendo la natura professionale di una patologia non contemplata in nessuna delle tabelle annesse al D.P.R. 1124/1965, ossia in nessuna delle Tabelle previste dal T.U. INAIL, ha reso evidente ciò che era da tempo sotto gli occhi di tutti, operatori del diritto e lavoratori, ossia la circostanza che la tutela prevista dal nostro ordinamento giuridico relativamente alle patologie professionali non può, e non deve, in caso di mancanza di rischi extra lavorativi, essere limitata solo a ciò che è noto e direttamente contemplato.
D’altro canto, non si potrebbe giungere a conclusioni diverse, attesa la natura dinamica e mutevole delle patologie e valutata la complessità  e la varietà  delle sostanze tossiche utilizzate oggi in ogni processo industriale.
In tale prospettiva, dunque, un ruolo fondamentale deve riconoscersi ai lavoratori che, attraverso la denuncia di nuove patologie, rectius attraverso la denuncia di patologie non tabellate, non solo hanno determinato una nuova consapevolezza sociale del problema, ma hanno altresì accresciuto le conoscenze in materia, valutato che solo attraverso la contestazione vi potrà  essere una costante revisione del sistema tabellare ed una maggiore consapevolezza della circostanza che le patologie aventi natura professionale non si limitano solo a quelle previste direttamente dalla legge.
Avv. Pierpaolo Petruzzelli

 
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