Impugnabilità delle transazioni in materia di rapporti di lavoro
Questione controversa nella gestione delle patologie connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro è, certamente, quella avente ad oggetto la possibilità per il lavoratore di contestare il contenuto e la validità degli accordi eventualmente sottoscritti alla cessazione del rapporto di lavoro ed aventi per oggetto la rinuncia a propri diritti maturati.
In merito, l’art. 2113 c.c. rappresenta un punto di riferimento normativo alquanto rilevante. Ed invero, l’esame del testo normativo evidenzia l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o dalla contrattazione collettiva.
Il Legislatore, pertanto, ha voluto apprestare in favore del lavoratore una forte tutela in considerazione della sua posizione di debolezza nel rapporto di lavoro, volendo con ciò evitare che il lavoratore venga sollecitato dal datore di lavoro a rinunziare ai propri diritti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, la disciplina apprestata dal Legislatore non tutela allo stesso modo tutti i diritti dello stesso che traggono origine dal rapporto di lavoro. Ed infatti, la norma codicistica fa riferimento esclusivamente ai diritti che derivano in favore del lavoratore dalle norme inderogabili di legge, nonchè dalla contrattazione collettiva. Rimangono quindi esclusi dal superiore regime di tutela rafforzata i diritti del lavoratore che trovano la propria fonte nella pattuizione individuale tra il lavoratore ed il proprio datore di lavoro. Sulla base di ciò è possibile affermare a titolo esclusivamente esemplificativo, che potranno formare oggetto di rinuncia tutti i diritti aventi natura retributiva e risarcitoria, quali il diritto alle ferie e alla qualifica sino al diritto ad ottenere un adeguato risarcimento per la lesione del proprio diritto alla salute.
è rilevante tuttavia l’esame di un altro aspetto connesso alla natura del diritto che può essere oggetto di rinunzia o transazione da parte del lavoratore. Ed infatti, il lavoratore potrà rinunziare esclusivamente a ricevere la tutela di un diritto che è già parte del suo patrimonio. Un diritto, in altri termini, che è già stato acquisito dal lavoratore in connessione all’intercorso datore di lavoro. La rinunzia o la transazione, quindi, non potrà spiegare i propri effetti con riferimento ad un diritto che alla cessazione del rapporto di lavoro non è ancora parte del patrimonio del lavoratore stesso. In esecuzione di questo principio, assolutamente pacifico in dottrina e in giurisprudenza, sono da considerarsi colpiti da nullità assoluta tra i tanti:
- l’accordo con il quale è il lavoratore esonera il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondergli la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro e i vari istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato (tredicesima, quattordicesima, ferie, trattamento di fine rapporto, inquadramento, permessi, riduzione dell’orario, ecc.);
- la dichiarazione con la quale il lavoratore riconosce che la sua prestazione lavorativa ha carattere autonomo anzichè subordinato;
- la rinuncia a futuri aumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la rinuncia di un socio lavoratore di cooperativa a far valere la natura subordinata della sua prestazione;
- la rinuncia ad impugnare eventuali atti di trasferimento del lavoratore da una sede a un’altra;
- la rinuncia a far valere la nullità del patto di prova;
- la rinuncia a far valere la nullità del rapporto di apprendistato.
Qualora pertanto si realizzino le condizioni previste ex lege, il lavoratore potrà impugnare la rinunzia o la transazione sottoscritta al fine di ottenere una pronuncia di invalidità della stessa.
Questa invalidità , a pena di decadenza, così come prevede l’art. 2113 codice civile, al secondo comma, deve essere fatta valere entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di compimento dell’atto di rinunzia o di transazione, se compiuto dopo la cessazione del rapporto.
Tale termine di impugnazione non può essere oggetto di diversa pattuizione collettiva oppure individuale. Occorre rilevare che, l’azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di transazione o di una rinuncia perchè impugnati, è soggetta ai diversi “ limiti “ procedurali.
Il lavoratore, pertanto, cessato il rapporto di lavoro, può impugnare entro i sei mesi indicati dal codice civile qualsiasi atto di transazione e di rinuncia da lui sottoscritto durante il rapporto di lavoro, anche se risalente lontano nel tempo.
L’impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto. Il lavoratore, pertanto, può manifestare questa sua volontà di impugnazione con lettera raccomandata, con telegramma, con la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio avanti il tribunale, con il ricorso all’ufficio provinciale del lavoro per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che contenga esplicitamente questa sua volontà . Nell’atto di impugnazione deve emergere in modo inequivocabile la volontà del lavoratore di impugnare questi atti di rinuncia e di transazione.
L’atto di impugnazione è un atto unilaterale ricettizio. Perchè esso possa esplicare tutti i suoi effetti è necessario che pervenga effettivamente al domicilio del datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’atto di impugnazione deve essere sempre sottoscritto dal lavoratore interessato.
Inoltre, sotto il profilo strettamente processuale, si osserva che la nullità dell’atto di rinunzia o della transazione non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice dovendo essere eccepita dal lavoratore nei propri atti difensivi.
Una ultima osservazione ha ad oggetto la possibilità per il lavoratore, fuori dalle rigide regole dettate in materia dalla disciplina codicistica, di impugnare la transazione avente ad oggetto una rinunzia ai propri diritti. Ed invero, anche la transazione avente per oggetto la rinunzia a diritti scaturenti dal rapporto di lavoro può essere qualificata come un vero e proprio negozio giuridico. Da tale premessa, deriva per il lavoratore la possibilità di fare valere la invalidità della stessa qualora ricorrono gli elementi giuridici idonei a configurare eventuali vizi nella formazione della sua volontà . In questa diversa ipotesi, tuttavia, sarebbero da considerare aspetti e condizioni giuridiche che esulano dalla tutela rafforzata che il Legislatore ha voluto apprestare in favore del lavoratore finendo per coinvolgere principi fondamentali dell’intero Ordinamento giuridico, esponendo con ciò il lavoratore alle incerte conseguenza di una più ampia valutazione di merito.
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Avv. Nicola Nicoletti
