La visita fiscale: profili deontologici

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La definizione di codice deontologico affonda le sue origini storiche in tempi

assai remoti: gli antichi Romani, con il termine “codice” indicavano le tavolette di legno spalmate di cera su cui scrivevano e che erano rilegate in forma di libro composto di più fogli cuciti insieme; il codice rappresentava quindi l’insieme delle norme che regolavano, in maniera organica, un settore della vita associata o l’insieme delle varie manifestazioni di essa; il concetto di “deontologia”, invece, discende dal greco e assume il significato di “scienza che tratta dei doveri da compiere”.

“Sommando” i due termini ed applicandoli alla scienza medica, si ottiene una visione d’insieme che ci conduce al seguente risultato: il codice deontologico medico è l’insieme delle regole che il medico è obbligato a osservare nei rapporti con i malati, con i colleghi o con la società .

Il Codice di Deontologia Medica (la cui prima stesura ci riporta indietro nel tempo tra il 460 e il 377 a. C. durante il periodo ippocrateo) contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell’esercizio della professione.

La deontologia medica rappresenta un insieme di norme la cui principale caratteristica è rappresentata dalla loro “extragiuridicità ”: si tratta di norme di condotta non di formazione legislativa ma venute alla luce in maniera autoctona all’interno e per volontà  del gruppo professionale e che sono rispettate come norme giuridiche dai componenti del gruppo professionale medesimo: è un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.

Questa brevissima premessa, ci permette di rilevare come attraverso la codificazione dei valori deontologici, la classe medica, sin dai tempi più remoti, avvertì la necessità  di disciplinare il proprio comportamento in ogni sua manifestazione, in ogni suo rapporto professionale.

L’evoluzione scientifica e legislativa verificatasi nel corso dei secoli non potè che riflettersi anche nel Codice Deontologico, ponendone in risalto l’estrema dinamicità  e permeabilità  rispetto ai fenomeni sociali ed etici che accompagnarono la nascita della storia moderna sino ai giorni nostri.

Entrando nel merito della questione, concentriamo la nostra attenzione sull’articolo 63 del codice deontologico medico, dedicato alla c.d. visita fiscale, al fine di comprenderne i contenuti e loro interdipendenza con le altre disposizioni del codice in questione.

La norma stabilisce che “ Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico: deve far conoscere al soggetto sottoposto all’accertamento la propria qualifica e la propria funzione; non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.”.

Tale disposizione, concernente l’attività  di controllo da parte del medico fiscale sullo stato di salute del cittadino-lavoratore, richiama una tematica che vanta alle sue spalle un excursus normativo estremamente elaborato: dalla legge di riforma sanitaria 833/78 alle convenzioni fra ASL e INPS, previste dalla legge 331/1981 (e realizzate in virtù della successiva legge 638/83 sulla base di uno schema-tipo formulato dal Ministro della Sanità  di concerto con quello del Lavoro, in seguito emanato dal Ministro della Sanità  con DM 26 febbraio 1984, modificato con successivo DM 8 gennaio 1985, definitivamente emanato in data 15 luglio 1986) sino ad arrivare al d.lgs. del 30 marzo 2011 n.165.

Ma non è degli aspetti legislativi che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’istituto della visita fiscale che vogliamo occuparci oggi, bensì dei profili deontologici che investono l’operato del medico fiscale.

Come detto in apertura, il codice deontologico, muovendosi da differenti parametri di riferimento rispetto a quelli squisitamente normativi, suggerisce alcune importanti indicazioni che coinvolgono, principalmente, il rapporto professionale medico fiscale – paziente.

Le finalità  deontologiche che si possono individuare dal contenuto dell’articolo in commento, non solo (e ovviamente) non si pongono in contrasto con le disposizioni di Legge vigenti in questa materia, ma, e semmai, confermano l’avvenuta applicazione di quei principi di correttezza, colleganza e informazione che connotano l’intero impianto codicistico.

Infatti, l’obbligo per il medico di non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia trova giustificazione nell’ambito della collaborazione reciproca che deve sempre intercorrere tra il medico di controllo e i colleghi: in altri termini, si vuole evitare l’insorgere di contrasti tra colleghi di cui sarebbe testimone, primo fra tutti, il paziente sottoposto alla visita di controllo.

Sia chiaro, però, che tale obbligo non preclude la facoltà  lasciata al medico fiscale di poter prendere contatto con il medico curante allorquando lo richieda l’interesse della persona oppure lo renda necessario il contrasto di pareri: d’altro canto, anche il medico fiscale deve sempre espletare, con la massima diligenza, la sua funzione primaria che è quella di curare e di prestare assistenza.

Dunque, l’obbligo deontologico posto a carico del medico fiscale, comprenderà  anche il dovere di intervenire e di adottare tutte le misure del caso in situazione di urgenza o di emergenza clinica

Si pensi alla necessità  di predisporre un immediato ricovero: sarà  preciso dovere del medico fiscale informare con sollecitudine il medico curante delle iniziative adottate. Solo così troveranno applicazione quei principi di correttezza e d’informazione di cui abbiamo parlato sopra e che devono caratterizzare tutti i rapporti di collaborazione fra colleghi.

L’art. 63, che traccia le linee comportamentali che il medico fiscale deve seguire nella specificità  del proprio incarico, non esclude — e non può escludere — la valutazione della condotta del sanitario in relazione ad altre disposizioni codicistiche.

Immaginiamo un medico che pur attendendosi alle prescrizioni dettate dalla norma succitata (non rendendo palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia) tenga un comportamento, in sede di visita, in spregio al decoro professionale.

In un’ipotesi di tal genere, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri territorialmente competente, avrà  il dovere di intervenire ed eventualmente sanzionare il sanitario, a prescindere dal suo adempimento alle prescrizioni previste dall’art. 63.

D’altro canto, sfogliando il Codice di Deontologia Medica, notiamo come molteplici siano le norme cui il “medico fiscale” debba prestare attenzione: ad esempio, l’art. 18 (competenza professionale: il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie”), norma che impone in capo al medico il preciso obbligo di garantire il massimo rispetto dei diritti del paziente, offrendo il suo totale impegno e scrupolo in tutti i suoi rapporti professionali con il cittadino.

Dal combinato disposto degli artt. 18 e 63, ne discenderà , allora, come il medico fiscale dovrà  sempre adottare un rapporto stretto con il cittadino attraverso un approfondito colloquio, una puntuale e completa informazione, con utilizzazione di terminologie comprensibili, che non allontanino il paziente dal medico e che, principalmente, gli garantiscano la possibilità  di comprendere correttamente le informazioni e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche.

In altri termini, il medico, sia ricopra il ruolo di medico fiscale che quello di medicina generale o ancora di libero professionista, dovrà  mantenere un ineludibile impegno morale volto ad agire nell’interesse del malato, considerato nella sua globalità  (cfr. La nostra società  e i modelli di medicina – CNB 20 giugno 1992 – Informazione e consenso all’atto medico).

Altra norma che, a titolo di esempio, possiamo poi richiamare è quella di cui all’art. 22 (certificazione) che, al secondo comma, stabilisce che “Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”. In altre parole, il medico dovrà  attestare fatti biologici tecnicamente oggettivizzati.

Come disse la Cassazione tempo addietro, affinchè un documento proveniente da un medico possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 cod.pen. è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in parte una “certificazione”, cioè che attesti fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità : ne consegue che il medico, nella certificazione, dovrà  distinguere tra quanto obiettivamente da lui riscontrato e quanto riferitogli, formulando un giudizio clinico formatosi sulla base dei dati rilevati e indicati.

A fronte dei principi deontologici richiamati, ci pare evidente, pertanto, come il concetto di visita fiscale, assuma connotazioni del tutto diverse da quelle che potrebbero apparire a seguito di una fugace lettura dell’art. 63: in effetti, una corretta e più completa valutazione dell’operato del medico fiscale non potrà  mai prescindere da una conoscenza complessiva del corpus deontologico.

L’assolvimento alle prescrizioni imposte dall’art. 63, non esonerà  mai il medico fiscale dal divieto del rilascio di certificati di compiacenza, atteso che è il requisito della veridicità  che “qualifica” la certificazione e che la sua inosservanza costituisce, una grave violazione dell’affidamento che è riposto nell’attestazione medica, e, a cascata, nella stessa affidabilità  della funzione del medico.

Il sanitario dovrà  attestare solo quello che abbia direttamente, personalmente ed oggettivamente constatato, non potendo legittimare l’inidoneità  al lavoro, ad esempio, sulla base di una certificazione rilasciata tempo prima dal medico curante (come invece talvolta accade).

Il medico fiscale, dovendo “affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie”, sarà  quindi obbligato a segnalare se l’eventuale incapacità  lavorativa “accertata” dipenda o meno da infortunio sul lavoro; se la malattia sia o meno compatibile con le funzioni delle ferie (compilazione obbligatoria).

In conclusione, non possiamo che ribadire come la visita fiscale, anche sotto il profilo deontologico, debba essere monitorata con particolare attenzione: l’indagine accertativa del sanitario si rivelerà  determinate sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, sia, ed eventualmente, per l’istituto Previdenziale.

Il medico fiscale, pertanto dovrà  possedere una competenza clinica tale da consentirgli di effettuare una diagnosi e di individuare la prognosi; dovrà  avere la capacità  di valutare l’operato di un collega dal punto di vista dell’ effettiva incidenza dello stato di malattia sull’idoneità  lavorativa.

In conclusione, la visita fiscale non può e non deve limitarsi a un mero controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio: per la sua estrema rilevanza e diffusione sociale, deve (o dovrebbe..) essere espletata con massimo rigore e assoluta professionalità .
studiovincenzi@virgilio.it
Avv. Fabrizio Vincenzi

 
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