Visite ispettive e sospensione attività imprenditoriale
Allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, ma con l’intento anche di combattere il lavoro irregolare, l’art. 14 del dlgs n. 81/2008 (c.d. Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro «Tusic») prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale possa essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti situazioni:
- impiego di personale «in nero» in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
In tal caso la verifica di regolarità riguarderà tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro (quindi tanto i lavoratori dipendenti quanto quelli privi del vincolo di subordinazione) e che la titolarità del potere spetta esclusivamente al personale ispettivo del ministero del lavoro;
- gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate (in via transitoria) dall’Allegato I del medesimo Tusic.
In questo caso la possibilità di adottare il provvedimento interdittivo è estesa anche al personale ispettivo delle Asl;
Si fa presente che tale provvedimento è destinato essenzialmente ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 o 2083 c.c. e che, in linea generale, restano conseguentemente immuni dalla relativa adozione i datori di lavoro domestico, le professioni intellettuali cosiddette «protette» per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (salvo che siano organizzate in forma d’impresa), gli enti e le associazioni Onlus, le associazioni sindacali e datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza.
Con riguardo al genere di provvedimento, il ministero del lavoro ha affermato (circ. n. 33/2009) la natura discrezionale dello stesso.
In particolare il dicastero, rifacendosi all’inciso dell’art. 14 secondo cui «gli organi di vigilanza possono adottare il provvedimento», ha affermato che lo stesso, in presenza di uno dei presupposti di legge, è di norma adottabile, salvo che non ricorrano particolari rischi per lo svolgimento dell’attività da sospendere quali:
1) gravi pregiudizi per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori della ditta sospesa o di altre ditte presenti in cantiere;
2) minaccia al regolare funzionamento di un servizio pubblico, mettendo così a repentaglio il godimento, da parte di terzi, di diritti costituzionalmente garantiti (si pensi all’attività di trasporto, fornitura d’acqua, di energia elettrica o di gas);
3) pericolo per il funzionamento d’impianti o attrezzature (come per esempio nelle attività a ciclo continuo) o potenziale grave danneggiamento dei beni e frutti aziendali (es. allevamento di animali e frutti giunti a maturazione).
In ogni caso si rammenta che il provvedimento di sospensione ha natura cautelare e non punitiva; difatti il suo obiettivo è (e deve restare) quello di garantire il diritto costituzionale alla salute e all’integrità psicofi sica dei lavoratori coinvolti.
è questa, dunque, la logica che deve necessariamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio di questo potere.
Per quanto riguarda, infine, l’ambito spaziale di riferimento, gli effetti del provvedimento di sospensione sono circoscritti alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.
La revoca del provvedimento.
L’art. 14 del Tusic prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca del provvedimento di sospensione in presenza delle seguenti circostanze:
a) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) per le attività «protette» (come per es. quelle edili), la certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni svolte dei lavoratori trovati «in nero»;
c) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nell’ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
d) il pagamento di una sanzione accessoria di 1.500 euro (nel caso di provvedimento emesso a causa del lavoro irregolare) ovvero di 2.500 euro (nell’ipotesi di sospensione determinata dalla violazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
Le sanzioni non escludono, in ogni caso, l’applicazione delle ordinarie sanzioni civili, penali ed amministrative previste per il lavoro irregolare o per la violazione di norme prevenzionistiche.
Facendo seguito alle linee guido indicate nella sentenza n. 310 del 5/11/2010 viene chiarito ufficialmente il ruolo dell’elemento motivazionale nella sospensione dell’attività imprenditoria a seguito di visita ispettiva; sancito così uno dei presupposti fondamentali per la validità della sospensione imposta: se il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non viene adeguatamente motivato dal personale ispettivo è illegittimo e, come tale, annullabile.
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Avv. Dario Vinci
