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2009-06-07

Animali al macello

Diritto Dell Ambiente


Ogni anno migliaia di animali sono soggetti a pratiche ignobili durante i trasporti attuati dai luoghi di allevamento a quelli di macellazione.

L’analisi degli abusi perpetrati e le istanze sollevate in merito, hanno comportato il sorgere della necessità di una regolamentazione più incisiva in ambito giuridico.

In sintesi, le questioni evidenziate riguardano le distanze sfibranti fronteggiate in condizioni climatiche e stradali disagevoli e le derivanti ripercussioni sulla salute, nonché sulla qualità del prodotto finale.

Sono stati accertati casi di spostamenti senza concessione di soste, cibo o acqua, in aperta violazione della normativa vigente.

Ma vi è di più, motivazioni di natura economica, comportano, di frequente, il trasferimento di un numero di esemplari (cavalli, vitelli, maiali, pecora, agnelli ecc.) superiore alle capacità del mezzo utilizzato.

E così, gli animali ammassati rischiano di essere calpestati, con conseguenti fratture di arti o del bacino. Al momento del loro arrivo a destinazione, sono, spesso, agganciati nei punti in cui si è verificata la lesione e trascinati fuori.

L’intensità dello stress e della paura affrontati hanno portato, a volte, alla morte prima della fine del viaggio

Il legislatore si è avvicinato al problema attraverso tentativi volti ad attenuare le sofferenze.

Le foto e i video diffusi negli anni sono stati fondamentali per confutare ciò che, ancora oggi, alcuni operatori del settore tentano di difendere per salvaguardare gli interessi legati a questa attività.

La documentazione raccolta è stata citata anche dai veterinari comunitari all’interno dei rapporti sulle indagini compiute e ha confermato l’imperante illegalità in cui, abitualmente, si svolge il trasporto.

Da ciò è derivata l’esigenza di regolare la problematica in modo incisivo con previsioni specifiche per ogni argomento coinvolto.

In ambito europeo, si è voluto, per mezzo del regolamento entrato in vigore il 5 gennaio 2007, chiarire definitivamente quali siano gli animali reputati idonei al trasporto, quali siano i mezzi da utilizzare e quali controlli debbano essere eseguiti dalle forze dell’ordine.

Nello specifico, è stato previsto che i veicoli impegnati debbano essere attrezzati per la ventilazione, l’abbeveraggio, l’alimentazione e la regolamentazione della temperatura e sono stati individuati limiti alla densità di carico.

In un’ottica improntata sul rispetto delle diverse condizioni ed esigenze, è stato, inoltre, vietato lo spostamento di esemplari giovanissimi per distanze superiori ai 100 km e di femmine nell’ultima settimana di gravidanza o che abbiamo partorito da meno di una settimana.

La normativa si occupa di indicare, nel dettaglio, i responsabili attraverso la classificazione delle varie fasi del percorso e la distinzione dei settori di competenza.

E’ prevista una formazione per i conducenti e gli accompagnatori, con l’esigenza di rilascio di un apposito certificato di idoneità alla cura degli animali, nonché l’individuazione di posti di controllo lungo i tragitti.

Ne discende che nessuno può reputarsi autorizzato, in base a quanto disposto dal regolamento, a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o patimenti inutili.

In Italia, la materia è stata affrontata dal d.lgs. 151/2007, il quale ha ripreso i criteri indicati all’interno delle prescrizioni comunitarie, prevedendo sanzioni specifiche per ogni violazione accertata, la cui applicazione è affidata, per il trasporto nazionale, alle Regioni e alle Province autonome.

All’interno del medesimo decreto, è stabilito un obbligo di comunicazione ai servizi veterinari che hanno rilasciato l’autorizzazione al trasporto o il certificato di idoneità del conducente o di omologazione del mezzo affinché possano provvedere all’adozione di eventuali sanzioni accessorie.

La normativa delineata, pur avendo stabilito regole fondamentali e limiti specifici allo svolgimento dell’attività, si presenta, ancora, inadeguata.

Episodi simili a quelli descritti continuano a verificarsi in spregio a quanto statuito dal legislatore.

Nell’attesa che si prenda coscienza del fenomeno e che venga definitivamente vietato il trasporto di animali vivi su lunghe distanze, utilizzando, in sua vece, i mezzi alternativi esistenti (ad esempio, il trasporto di carni refrigerate e, dunque, la macellazione degli animali nelle vicinanze dei luoghi di allevamento), appare, al momento, opportuno auspicare che siano predisposti interventi incisivi, volti a far rispettare le norme in vigore, attenuando, quanto meno, i malesseri che, comunque, risultano inevitabili.

ritasiv@yahoo.it


Avv. Rita Sivori


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