Legittimazione sostanziale alla domanda civile in merito al danno da reato ambientale

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“Con riguardo specifico alla domanda di risarcimento del danno ambientale deve rilevarsi che essa compete esclusivamente al Ministero dell’Ambiente ex art. 311 D. Lvo 152/2006.

Ciò non vale, prosegue il Collegio, di per sè a rendere inammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile nè degli enti territoriali nè delle associazione ambientalistiche, ma impone di valutare in concreto la domanda formulata”.

Il processo A.G. + 38, pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., Seconda Sezione Penale, prende origine da un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Le indagini hanno consentito la contestazione di numerosi e gravi reati perpetuati da un’associazione di tipo camorristico, operante prevalentemente nella provincia di Caserta e con ramificazioni in alcuni Comuni limitrofi all’anzidetto capoluogo di provincia, al fine di gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ed altri reati fine.

Da ciò, per quel che qui interessa, la richiesta di costituzione di parte civile nell’ambito del suddetto processo penale da parte di numerosi Enti territoriali minori (ed alcune associazione ambientalistiche), al fine veder affermata la penale responsabilità  degli imputati e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni morali e materiali cagionati alle costituite/costituende parti civili.

Tanto premesso, il Collegio, richiamando alcuni principi già  sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nonchè dal Giudice delle Leggi, ha emesso l’ordinanza di cui in commento ribadendo i “contorni” dell’ammissione della domanda civile, nel processo penale, con particolare riguardo alla richiesta risarcitoria degli Enti territoriali minori per il cosiddetto danno da reato ambientale.

Il Tribunale, invero, ha innanzitutto precisato “che con riguardo specifico alla domanda di risarcimento del danno ambientale, deve rilevarsi che essa compete esclusivamente al Ministero dell’Ambiente ex art. 311 D. Lvo 152/2006.

Ciò non vale, prosegue il Collegio, di per sè a rendere inammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile nè degli enti territoriali nè delle associazione ambientalistiche, ma impone di valutare in concreto la domanda formulata.

Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, tale costituzione è pur sempre ammissibile laddove venga lamentata la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (quest’ultimo risarcibile secondo il principio ormai consolidato ed affermato dalle SS.UU. con la nota sentenza n. 500/99) che derivi dalla commissione del reato e che sia diverso dal danno ambientale.

A tale conclusione si perviene dalla considerazione della dimensione plurioffensiva del danno al bene — ambiente nel quale confluiscono anche profili inerenti la persona e le formazioni sociali ove si sviluppa la personalità ”.

In sostanza, secondo il Collegio non sussiste, così come richiesto dalla difesa di alcuni imputati, un difetto di legitimatio ad causam dei soggetti diversi dal Ministero dell’Ambiente al quale sarebbe riconosciuta — ex art. 311, Dlvo 152/06 — la legittimazione a far valere in giudizio le pretese risarcitorie connesse al danno ambientale derivato da fatti illeciti.

Invero, sebbene l’art. 311 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 attribuisca allo Stato — per il tramite del Ministero dell’Ambiente – la legittimazione all’azione risarcitoria ed ometta di menzionare gli Enti territoriali minori e ogni altro soggetto, ciò non può far trascurare il carattere complesso del bene ambiente e delle lesioni che questo può subire.

La tutela del bene giuridico ambiente, infatti, non trova la sua fonte genetica nel ricordato art. 311 D. L.vo n. 152/06, ma direttamente nella Costituzione, e segnatamente agli artt. 2, 3, 9, 41, 42 ed il loro collegamento con la norma fondativa della tutela aquiliana (art. 2043, c.c.) come più volte affermato dalla Corte di Cassazione Civile e Penale (ex plurimis, v. Cass. III sezione civile, n. 5650 del 19.6.96; Cass., III sezione penale, n. 33887 del 7.4-9.10.06).

In tal senso, il concetto di complessità  del bene giuridico ambiente, come fattore implicante plurimi profili di danno in capo a soggetti diversi, è stato reso icasticamente dalla S.C. nella sentenza n. 577/06, che testualmente ha affermato:“E’ evidente, ad esempio, che quando il danno ambientale consista nella contaminazione del terreno, solo l’ente territoriale potrà  pretendere un risarcimento rapportato alle operazioni di decontaminazione e di ripristino che istituzionalmente competono all’ente territoriale medesimo; solo i privati proprietari dei terreni contaminati potranno pretendere il risarcimento dei danni subii per il mancato godimento delle risorse naturali del terreno; mentre i danni alla salute conseguenti alla contaminazione potranno essere richiesti solo dalle persone fisiche concretamente danneggiate nella loro integrità  fisica o psichica”.

In sostanza, con particolare riferimento all’ammissione della costituzione di parte civile dei Comuni del territorio Casertano, nessun dubbio può sussistere circa il potere dell’Ente di agire in giudizio a tutela dell’interesse dei propri cittadini all’integrità  dell’ambiente in cui vivono, dovendosi in particolare sottolineare le competenze proprie e “derivate” dell’Ente Comune, sì da far ritenere che il collegamento tra l’attività  istituzionale dell’Ente pubblico suddetto e la tipologia di condotta illecita descritta nella contestazione (associazione camorristica finalizzato alla gestione illecita di rifiuti) sia di per sè sufficiente a comprovare la sussistenza della legittimazione all’azione civile.

A ciò si aggiunga che le condotte delittuose contestate hanno, di fatto, compromesso lo svolgimento dei servizi di recupero pulizia e ripristino ambientale di siti da recuperare per conto della Regione Campania.

Quanto alla legittimazione degli Enti territoriali in ordine alle pretese risarcitorie derivanti dal delitto di associazione camorristica essa, invece, può trovare fondamento nel fatto che nel territorio comunale si è insediata ed ha operato l’associazione camorristica.

Tale legittimazione, quindi, origina dalla presenza dell’associazione a delinquere sul territorio in questione e dal danno all’immagine della città , allo sviluppo turistico ed alle attività  produttive ad esso collegate (Cass., Pen., Sez. I, 8/7/1995, Costioli)

“Ne deriva, secondo il Collegio, che quanto alla domanda di costituzione di parte civile degli enti territoriali, essa appare ben possibile laddove l’ente lamenti la lesione di interessi propri e/o espressivi delle funzioni istituzionali dello stesso, diversi dal danno ambientale nella sua dimensione pubblicistica”.

Passando ora ad esaminare i contenuti dell’ordinanza in commento, nella parte relativa “alla legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni ecologiche operanti nel settore dell’ambiente, deve rilevarsi che essa, in conformità  ad un orientamento oramai consolidato dalla Suprema Corte (e non smentito dalle recente pronuncia resa in data 22/11/2010 dalla Cassazione Penale Sezione III, n. 41015 invocata dalla difesa dell’imputato F), può essere ravvisata laddove tali associazioni si atteggino ad enti esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati e, cioè, di interessi collettivi legittimi e non di meri interessi diffusi.

A tal fine, peraltro, il Collegio ritiene necessario individuare i criteri da seguire nella valutazione dell’interesse allegato dall’Ente, onde verificare se tale situazione giuridica soggettiva sia differenziata e qualificata rispetto al mero interesse collettivo, di natura diffusa.

Ebbene, seguendo ancora le indicazioni della Suprema Corte, è necessario che l’associazione abbia come fine essenziale statutario la tutela dell’ambiente, che essa sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, che sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati e che abbia dato prova di continuità  del suo contributo a difesa del territorio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14828 del 11/02/2010, nonchè ex plurimis Sezione terza 33887/2006)”.

Il Collegio, dunque, ribadisce che anche per le associazioni ambientalistiche la domanda di risarcimento del danno ambientale impone una valutazione in concreto della richiesta formulata, pena l’esclusione, rectius mancata ammissione della costituzione di parte civile.

Nei limiti suddetti, in conclusione, può essere ammessa la costituzione di parte civile degli Enti territoriali minori e delle associazioni ambientalisitche.


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Dott. Gabriele Roberto Cerbo

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Avv. Dario Pepe

 
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