
Il reato di maltrattamento di animali è contemplato nel nostro codice penale dall’art. 544 ter. Tale normativa prevede per chiunque, che per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, la punizione della reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena è prevista per chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Le sanzioni vengono invece aumentate della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Ciò che il Legislatore ha inteso tutelare con la norma in vigore è non solo il comune sentimento verso gli animali, ma proprio l’incolumità e la salute di questi ultimi. Si badi bene che quando parliamo di”animali”non ci riferiamo ai soli animali domestici, in quanto l’espressione è comprensiva di ogni razza, e si riferisce a qualunque tipo di animale, randagio o legittimamente detenuto. Una vera e propria innovazione in materia è costituita dalla Legge 189/2004, che ha finalmente elevato il reato di maltrattamento da contravvenzione a delitto, intoducendo la pena detentiva ed allungando così i termini prescrizionali da 2 a 5 anni, previsti per i delitti. Per il reato in questione è necessario il dolo, che deve estrinsecarsi nella coscienza e volontà di arrecare un danno agli animali. E’molto importante comprendere il significato dei termini”lesioni”e”sevizie”; difatti tali termini porterebbero a ritenere che la fattispecie del maltrattamento sussista solo se dal comportamento dell'uomo deriva all'animale una lesione fisica. Resterebbero, in questo senso, impunite le percosse cui non conseguono particolari danni fisici per l'animale, né le condizioni di paura e di semplice patimento. Solo la pratica processuale può confermare se questa interpretazione della norma o meno viene sposata dal Tribunale che, in ogni caso, deve saper valutare attentamente tutte le circostanze nelle quali la violenza è stata perpetrata, per poi poter giungere ad un sereno e giusto verdetto di colpevolezza a carico dell’agente. Lo scrivente ritiene che il maltrattamento degli animali ricomprenda una fattispecie molto vasta, incluse le percosse inflitte a “titolo gratuito”, anche qualora le stesse non lascino fortunatamente il segno sulle povere bestiole maltrattate; inoltre, ridurre un animale in cattività, magari tenendolo costantemente chiuso in una gabbia od uno spazio molto ristretto, e legato ad una catena cortissima, così come privarlo della possibilità di sfamarsi regolarmente, viene a rappresentare un’ulteriore perpetrazione e conferma del reato di cui si discerne. Lo scrivente sta attualmente seguendo un caso molto delicato, dove in un Comune della Provincia di Taranto un individuo di sesso maschile ha ridotto in fin di vita un povero cane randagio, infliggendogli terribili bastonate sul cranio che hanno portato alla completa avulsione di un occhio. L’uomo(se così possiamo definirlo)afferma di aver agito in tale barbara maniera perché costretto ad allontanare il randagio che, introdottosi nella sua proprietà, aveva azzannato una gallina. Possiamo in questo caso riscontrare una chiara ed inequivocabile volontà di procurare la morte dell’animale, atteso che per allontanare un cane è sufficiente gridare o battere energicamente le mani. L’aggressore, invece, ha ritenuto opportuno percuotere violentemente il povero cane sulla testa e, dopo essersi convinto di averlo ucciso, lo aveva già riposto in un sacco di plastica. Dopo alcune ore gli operatori dell’Amiu, giunti sul posto, notavano che il cane dava ancòra segni di vita, nonostante fosse rinchiuso nel sacco di plastica. Successivamente, grazie ai veterinari allertati dall’Enpa, il povero animale è stato salvato e risparmiato a morte certa(la carcassa sarebbe stata bruciata), e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica. Attualmente il suddetto procedimento è ancora al vaglio del Procuratore Generale, e si spera che quanto prima abbia una rapida definizione per assicurare alla giustizia l’insano gesto del colpevolein virtù Tra l’altro un maltrattamento può anche essere messo in atto non solo con un comportamento commissivo da parte dell’agente, ma anche con una semplice omissione, in quanto il privare l’animale dell’acqua o del cibo necessario al suo sostentamento è una chiara forma di maltrattamento e di sprezzo della vita delle bestiole.
Fortunatamente sono molte le associazioni di volontariato presenti nel nostro paese che ogni giorno si battono strenuamente per la difesa dei diritti di tutte le razze animali. Da sottolineare la presenza dell’indispensabile Tribunale degli Animali, con sede nazionale a Parma, che è un servizio gratuito di consulenza legale promosso dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, al quale possono rivolgersi tutti i cittadini italiani e residenti in Italia che hanno questioni da risolvere, problemi o semplicemente bisogno di un consiglio su vicende che hanno come protagonisti gli animali sia quelli di casa che quelli di allevamento o selvatici. Il Tribunale offre anche la possibilità di una camera arbitrale con giudizio di giudice terzo o di conciliazione attraverso la presenza di avvocati.
Si spera che per il futuro, al fine di combattere e reprimere duramente il reato di maltrattamento contro gli animali, il Legislatore inasprisca le pene, andandone ad aumentare l’entità e la tipologia; ma, soprattutto, si spera che tutti siano mossi da maggiore senso di civiltà e rispetto che deve essere garantito a tutti gli esseri viventi, e che purtroppo oramai diviene ogni giorno sempre più inconsistente.
Avv.Gianluca Zaccaria
Con studio in Taranto sito alla via Marche n.64
http://gianlucazaccaria.altervista.org/