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2009-03-23

L'immigrazione e l'abusivismo commerciale

Diritto Dell Immigrazione


Quando si parla del tema ”immigrazione” senza dubbio si discute di una problematica del tutto controversa, che vede orientamenti sempre più discordanti, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca nera che hanno sconvolto, e continuano tutt’ora a sconvolgere, l’intera nostra nazione. Le città che ”ospitano” gli extracomunitari nel nostro paese sono oramai sempre più spaccate in due orientamenti diversi: da un lato la parte più intransigente, che vorrebbe vedere definitivamente risolto il problema immigrazione, magari con la completa chiusura delle frontiere e, dall’altro, un orientamento decisamente più tollerante ed improntato alla integrazione degli immigrati. Coloro che si sentono del tutto esasperati sono proprio i commercianti che, pagando le tasse, rispettando le regole e partecipando al ciclo produttivo ed alla costituzione del tessuto imprenditoriale, non sono più disposti a sopportare l’abusivismo commerciale messo in atto dai cosiddetti ”vu cumprà”, oramai presenti in ogni angolo delle strade; tutto ciò, sostengono i commercianti, viene ad incidere inevitabilmente e negativamente sulla produzione economica e sul complessivo volume d’affari di ogni singola attività. E sono proprio in gran parte extracomunitari coloro che si accingono a vendere per strada o nei mercati rionali merce che, secondo la legge, viene ad essere catalogata come contraffatta. Tale merce è della più disparata natura: si va dalle borse, alle cinture, a cappellini e giacconi, senza dimenticare i diffusissimi supporti magnetici illecitamente duplicati; attività, dunque, che poi dà origine a numerosi procedimenti penali per ricettazione e per la vendita di prodotti contraffatti. La questione, comunque, merita attente riflessioni. In primis, bisogna necessariamente dire che coloro che vendono per strada supporti illecitamente duplicati o capi d’abbigliamento contraffatti sono soggetti che vivono ai margini della società, spesso in condizioni di schiacciante subordinazione. C’è chi sostiene che non c'è fine di lucro illecito "penalmente" rilevante in chi venda per strada cd a prezzo ridotto(o capi di abbigliamento contraffatti)in linea con la New Economy al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa dalla maggioranza del consenso sociale. E’quanto ha stabilito il Tribunale Penale di Roma che, con sentenza del 15.2.2001, assolveva un cittadino extracomunitario dedito all’attività di vendita di cd duplicati abusivamente, e quindi privi del bollino SIAE, per aver agito in stato di necessità. Dall’istruttoria dibattimentale era infatti emerso che l’imputato tratto in giudizio non aveva alcun mezzo di sostentamento ed alcuna possibilità di guadagnarsi da vivere in altro modo. Certamente sono argomentazioni che trovano un valido riscontro nel momento in cui l’individuo che agisce in stato di necessità è spinto dal bisogno di evitare a se stesso un danno irreparabile alla salute, ma ciò non deve comunque essere una valida giustificazione all’instaurarsi di attività penalmente illecite. In merito alla concreta offensività di tale abusivismo commerciale, la stessa New Economy ha dimostrato che la vendita del prodotto imitato o contraffatto accresce paradossalmente la vendita dei prodotti originali. Innanzitutto i prodotti non originali, sia che vengano smistati per la strada e/o nei mercati rionali, vengono venduti ad un prezzo talmente irrisorio tale da non poter trarre in inganno neanche l’acquirente più sprovveduto, di conseguenza che coloro i quali acquistano sui mercati paralleli sono del tutto consapevoli di acquistare un prodotto non originale. Semmai, se di inganno si può parlare, forse questo è “messo in atto” da chi acquista tali prodotti, che spesso lo fa con lo scopo di far credere ad altri di potersi permettere d’esibire un capo od un oggetto di notevole valore. Dunque, e senza che tutto quanto sostenuto possa essere scambiato quale parere positivo sull’attività degli abusivi, riguardo al lamentato danno economico, come è possibile ipotizzare che chi compra una banale imitazione sia lo stesso cliente che, se quest’ultima non fosse disponibile, acquisterebbe l’originale ad un prezzo di almeno cento(o più) volte superiore? Senza contare, poi, che anche negozi frequentatissimi che dispongono delle marche più rinomate, in maniera più o meno consapevole mettono in vendita il medesimo prodotto contraffatto allo stesso prezzo di quello originale.
Per concludere, a parere dello scrivente l’abusivismo commerciale viene incrementato proprio da coloro i quali, nei rari casi in cui riescano a trovare la merce perfettamente riprodotta e priva di imperfezioni, preferiscono rivolgersi ad un mercato”parallelo”nella speranza di spender poco e far apparire il prodotto da loro acquistato pari all’originale. Accanirsi contro i venditori ambulanti, italiani o stranieri che siano, che per la loro sopravvivenza esercitano un’attività che, se pur definita illecita, è comunque innocua ed incapace di creare un effettivo danno ai singoli ed alla collettività, avrebbe il precipuo scopo di far aumentare la criminalità a dismisura, spingendo tali soggetti a preferire reati ben più gravi, quali furti, rapine, traffico di stupefacenti. Sarebbe auspicabile, almeno, che l’imminente riforma del codice penale pensi seriamente ad una derubricazione dei reati di vendita dei prodotti contraffatti e della relativa ricettazione, stante anche il recente orientamento della Cassazione e di alcuni tribunali italiani che, ormai, hanno escluso il rapporto di concorsualità tra l’art. 474 e 648 c.p.



gluca.Zaccaria@alice.it
http://www.gianlucazaccaria.altervista.org

Avv. Gianluca Zaccaria





Diritto Dell Immigrazione
2009-03-23
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