Diritto Sportivo, questo sconosciuto

Iniziamo subito col dire che l’espressione “diritto sportivo”, di grande efficacia evocativa, individua quella multiforme branca giuridica assolutamente differenziabile rispetto a tutte le altre sia in ordine alle fonti che per quanto attiene ai destinatari. E’ da ritenersi dunque diritto sportivo tutta la normazione propria degli ordinamenti sportivi nonchè le norme di carattere generale che vanno a regolare specifici aspetti dell’ordinamento sportivo. Quanto alle prime, ed in questo caso sarà  più appropriato parlare di “diritto sportivo in senso stretto”, ci si riferisce a quel complesso di regole che le istituzioni sportive — federazioni, leghe, comitati olimpici — dettano al proprio interno al fine di regolamentare tutte le competizioni sportive; norme quindi che promanano dalle istituzioni sportive nazionali ed internazionali e che hanno per destinatari tutti coloro — società  sportive, atleti, dirigenti, ecc. — che vi hanno volontariamente aderito. Spostandoci al di fuori del diritto sportivo “in senso stretto” ci imbattiamo nelle norme statuali generali dirette a tutti i consociati, indipendentemente dalla propria appartenenza al mondo sportivo, e che vanno a regolamentare una materia particolare come quella sportiva, nè più e nè meno di come avviene in altri contesti come ad esempio quando spesso sentiamo parlare di diritto ambientale o di diritto dei trasporti. Individuate le fonti è opportuno delineare anche l’ambito preciso del termine “Sport” con il quale comunemente si indicano gare od esercizi svolti da singoli o da squadre in ambito amatoriale o professionistico; viene da sè che quando parliamo di diritto sportivo è questo secondo ambito che assume rilievo, l’universo formato da soggetti che svolgono l’attività  sportiva conseguendo un reddito a fronte dell’esibizione della propria abilità  sportiva e delle proprie capacità  atletiche.

Lo Stato italiano ha inteso regolarizzare la gestione e l’armonizzazione di tutti i soggetti orbitanti intorno alla “sfera” sportiva istituendo il CONI, nato come ente pubblico nel 1942 con il compito iniziale di promuovere il panorama sportivo a livello nazionale. Con la legge 426/42 al CONI è stata riconosciuta ampia libertà  e potere di nomina e riconoscimento di tutti i propri organi e federazioni. Dalla sua nascita, i poteri del CONI, si sono via via ampliati con leggi e decreti emanati sino ai giorni nostri. Per ciascuno sport il CONI si avvale delle Federazioni Sportive Nazionali e si articola a livello regionale, provinciale e locale. Alle singole Federazioni il compito, riconosciuto loro proprio dal CONI, della promozione dello sport di cui si occupano e del riconoscimento delle Società  che intendono operare in ambito sportivo, ossia di enti a base associativa che operano nel mondo dello sport la cui peculiarità  è quella di porsi come soggetti tanto nell’ordinamento statuale generale che in ambito prettamente sportivo. Un cappello questo, puramente introduttivo, al quale seguiranno approfondimenti sui tanti aspetti connotanti il fenomeno “diritto sportivo”, dal vincolo contrattualistico atleta-società  alla tutela sanitaria e previdenziale dell’atleta professionista, dalle responsabilità  nell’ordinamento sportivo al delicato rapporto tra illecito sportivo e quello penale, o fenomeni di cronaca quotidiana come quelli del doping o della violenza all’interno degli stadi, con un cenno anche all’affascinate mondo dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising dello sport.

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Avv. Renato D’Isa


Avv. Roberto De Antonellis
Agente FIFA

 
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