
Centrale, nell’art. 4-bis, la distinzione tra collaborazione “piena” e collaborazione “attenuata”, di cui solo la prima è idonea a far cadere il limite assoluto all’accesso ai “benefici” penitenziari per i detenuti di maggiore pericolosità sociale. La nozione ci collaborazione, introdotta dall’art. 58-ter ord. pen. , assume rilevanza, in questa sede, in riferimento alla...
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