Buona fede nell’esecuzione del contratto

buona-fede-nell-esecuzione-del-contratto Premessa in fatto: la società  X e la società  Y sono legate da un rapporto contrattuale da oltre tre anni; il rapporto si è svolto serenamente nell’arco di tale periodo e le parti hanno eseguito, tutte le prestazioni dedotte nel contratto. Per l’esatta esecuzione di questo era necessario che X tollerasse una certa situazione (senza che questa comportasse alcun aggravio per X) non contemplata nel contratto ma di cui X era a conoscenza già  prima di sottoscrivere il contratto e che aveva accettato di sopportare (seppure solo in dichiarazioni non rappresentate nel contratto) dal momento che tale situazione incideva sulla strategia delle parti e sulla pacifica prosecuzione del rapporto.
Improvvisamente la società  X ha sostenuto di non poter più tollerare tale situazione (seppure questa, come detto, non comportasse alcun aggravio per X) e ha minacciato Y di interrompere il rapporto contrattuale.
Come si può giudicare il comportamento di X?

L’art. 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede) laconicamente prescrive che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

Il concetto di buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un autonomo dovere giuridico (nel senso che tale dovere si aggiunge a quelli previsti dal contratto) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra. In base a tale dovere giuridico, l’interesse di una parte deve essere soddisfatto senza sacrificare l’interesse dell’altra.
In pratica, le parti — nell’esecuzione del contratto — devono esercitare i diritti derivanti dallo stesso in modo coerente e corretto, tutelando il legittimo affidamento dell’altra parte alla serena prosecuzione del rapporto.

Su tale argomento si è di recente espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009) la quale, muovendo dal presupposto che la buona fede è espressione del principio costituzionale di solidarietà  e pervade formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, ha stabilito che il giudice può sindacare quello che le parti hanno pattuito qualora il diritto ex contractu venga esercitato secondo modalità  censurabili da un punto di vista giuridico ed extra-giuridico (ad esempio dal punto di vista economico o puramente comportamentale). In tal caso verrebbe a configurarsi l’ipotesi di abuso del diritto.

In senso conforme la Cassazione si è espressa nella sentenza n. 10182 del 4 maggio 2009 così massimata: “La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà  che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”.

Elementi costitutivi dell’abuso del diritto sarebbero secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009) : 1) la titolarità  di un diritto soggettivo; 2) la possibilità  di plurime modalità  di esercizio non predeterminate; 3) un esercizio concreto censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico; 4) una conseguente sproporzione ingiustificata tra il vantaggio ulteriore e diverso da quello indicato dal legislatore da parte del titolare, ed il sacrificio della controparte. Non è invece elemento costitutivo dell’abuso il dolo o una specifica volontà  di nuocere.

Anche a voler negare l’esistenza del concetto di abuso del diritto (non mancano infatti autori che negano il potere dei giudici di interpretare il contratto in modo tale da integrarne le disposizioni o addirittura di crearne delle nuove; v. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. e prev. 2010, 2, p. 354), permane comunque in capo alle parti in dovere di non porre in essere comportamenti contraddittori (responsabilità  per atti o comportamenti contra factum proprium).

Nel manifestare l’intenzione di interrompere la prosecuzione del rapporto contrattuale, X ha posto in essere proprio un comportamento contraddittorio nonchè lesivo dei diritti di Y e, in generale, poco corretto.

Infatti, dopo aver concordato (per oltre tre anni) con Y una strategia commerciale, ha improvvisamente iniziato ad avere un atteggiamento ambiguo nei riguardi di Y e incoerente rispetto al comportamento avuto precedentemente.

X ha dapprima prestato il proprio consenso a sopportare tale situazione e, successivamente e periodicamente, ha “rinnovato” tale proprio consenso. Non si comprendono dunque con quali argomentazioni si possa giustificare tale atteggiamento.

Tale comportamento di X infatti, oltre che calpestare la reciproca lealtà  di condotta mostrata per oltre tre anni, mina seriamente gli investimenti di Y eseguiti in ottemperanza del contratto.

Il comportamento di X dunque va considerato antigiuridico e comporterà  per X l’obbligo di risarcire gli eventuali danni che Y dovesse subire.

http://www.studiodisa.it/
Avv. Renato D’Isa


Dott. Marco Gervasio

 
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