Circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 21 gennaio 2011, n. 1963, ha stabilito che “la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra la sola violazione amministrativa, prevista dal comma 4 dell’art. 213 cod. strada, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell’art. 334 c.p., essendo l’art. 213 cod. strada speciale rispetto all’art. 334 c.p., con la conseguenza che il concorso tra le due norme deve ritenersi apparente”.
Detto in soldoni, chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non sarà più chiamato a rispondere innanzi al giudice penale.
Nel corso del 2010 che abbiamo salutato è giunto a compimento l’iter parlamentare che ha visto l’approvazione della L. n. 120 del 29 luglio 2010, recante “disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite concerne la configurabilità -nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo che circoli abusivamente con lo stesso, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, – oltre della violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.).
Tuttavia, il problema si pone esclusivamente quando l’agente sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità ) del veicolo, essendo la fattispecie di cui all’art. 334 c.p. colorata dai connotati del reato proprio.
Con encomiabile rigore concettuale, il Collegio, riunito nella sua più alta composizione, si è interrogato sul concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative, il cui rapporto risulta efficacemente rimesso all’esatta interpretazione dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.
Nel caso che ci occupa, afferma la Corte di legittimità , che “la verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accertare se una delle condotte descritte dalla norma del codice penale sia sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente; se cioè la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici descritti nell’art. 334. Questa verifica consente di affermare che, tra le condotte descritte nell’art. 334 cod. pen., l’unica per la quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione”.
Al riguardo, le Sezioni Unite affermano che il problema si pone esclusivamente per siffatta condotta, non rilevando per l’ipotesi di deterioramento.
A questo punto, è necessario chiedersi quando un soggetto sottrae una cosa sottoposta a sequestro. A tale domanda non può che rispondersi che la condotta di sottrazione può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti osservato che “lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, integra la condotta di sottrazione, perchè il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell’utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura”.
Va però precisato che deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma, altresì, all’esercizio dei poteri di controllo esercitati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro).
Alla luce di quanto distillato dalle statuizioni della Suprema Corte, va ribadito che nel caso in cui si circoli con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo debba ritenersi sussistente la sola violazione amministrativa prevista dall’art. 213 cod. strada poichè tutti gli elementi specializzanti qualificanti l’illecito sono contenuti nell’art. 213: la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro.
“Si tratta di elementi specializzanti per specificazione perchè entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell’art. 334 cod. pen. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica. Se la sottrazione si realizza anche con la sola amotio del veicolo questa condotta è prevista dalla norma del codice penale che, sotto il diverso profilo indicato, prevede espressamente anche il sequestro disposto dall’autorità amministrativa”.
Da queste affermazioni consegue che tutti gli elementi specializzanti siano contenuti nell’art. 213, comma 4, cod. strada e che questa norma debba, dunque, considerarsi speciale ai sensi dell’art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689, “con la conseguenza che il concorso con l’art. 334 cod. pen. — limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma- deve essere ritenuto apparente” e, pertanto, l’imputato deve essere mandato assolto con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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Avv. Dario Pepe
